Art. 3.
Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , gli addebiti posti a carico del personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2, conseguenti a giudizi di responsabilita' amministrativa patrimoniale per danni arrecati per colpa grave, possono essere assunti dal fondo di solidarieta' di cui al successivo articolo.
Possono essere, altresi', assunti dal fondo gli addebiti posti a carico del personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2, conseguenti a giudizi di responsabilita' amministrativa per colpa grave o lieve comunque pendenti alla data del 21 luglio 1976 ovvero instaurati o definiti successivamente a tale data.
A carico del fondo di cui al successivo articolo puo' essere assunto il pagamento della provvisionale al quale sia condannato il personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2 a seguito di giudizio penale per danni imputabili a colpa grave.
Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , gli addebiti posti a carico del personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2, conseguenti a giudizi di responsabilita' amministrativa patrimoniale per danni arrecati per colpa grave, possono essere assunti dal fondo di solidarieta' di cui al successivo articolo.
Possono essere, altresi', assunti dal fondo gli addebiti posti a carico del personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2, conseguenti a giudizi di responsabilita' amministrativa per colpa grave o lieve comunque pendenti alla data del 21 luglio 1976 ovvero instaurati o definiti successivamente a tale data.
A carico del fondo di cui al successivo articolo puo' essere assunto il pagamento della provvisionale al quale sia condannato il personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2 a seguito di giudizio penale per danni imputabili a colpa grave.