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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 23513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23513 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO LA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 27/12/2024 del GIP TRIBUNALE di Firenze Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata, in ragione della fondatezza del primo motivo di ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 23513 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 30/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con decreto penale di condanna emesso in data 1.10.2024, condannava SO LA al pagamento della somma di euro 4.650,00 di ammenda per il reato previsto e punito dall'art. 186, commi 2 lett.b) e 2 bis del Decreto legislativo 285 del 30.4.1992. All'imputata era contestato di aver guidato l'autovettura targata FX104TV in stato di ebbrezza, essendo stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolennico di 1.13 g/I, mediante analisi di campione di sangue, come da referto del Laboratorio Tossicologia Clinica e Antidoping, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. Il decreto penale, con provvedimento di modifica del 31.10.2024, veniva notificato al difensore in data 31.10.2024 e all'imputata in data 19.11.2024. In data 4.12.2024, il difensore dell'imputata, munito di procura speciale allegata all'istanza, depositava opposizione con contestuale richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio e di sospensione per la messa alla prova ex art. 168 bis c.p. . A seguito di richiesta di chiarimenti del 17.12.2024 da parte del GIP del Tribunale di Firenze, il difensore dell'imputata documentava, in pari data, l'inoltro della richiesta all'UEPE e provvedeva a depositare formale istanza di messa alla prova, inviandola in data 19.12.2024 al GIP del Tribunale di Firenze. Con decreto emesso in data 27.12.2024, il GIP del Tribunale di Firenze dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione proposta e, conseguentemente, l'esecutività del decreto penale di condanna n. 404/2024. La motivazione del provvedimento si fondava sulla tardiva allegazione della richiesta di elaborazione del programma di trattamento con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, richiamando il principio secondo cui il programma ovvero la richiesta di elaborazione del programma rappresentano la dimostrazione della serietà dell'istanza, e ritenendo tali elementi requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis cod. proc. pen. (con richiamo alle pronunce di legittimità Cass. sez. 4, n. 965 del 3.7.2024 e Cass. sez. 6, n. 9197 del 26.09.2019). Il decreto veniva notificato in data 27.12.2024 e successivamente in data 21.1.2025. 2. Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due i motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 461 e 464 bis cod.proc.pen., con riferimento alle ipotesi di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna. Il nucleo centrale della censura si fonda sull'assunto che la normativa processuale non annovera, tra le ipotesi di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna, la mancanza della prova della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. 2 In particolare, il ricorrente ha evidenziato che il disposto dell'art. 461, secondo comma, cod.proc.pen. non contempli, tra le cause di inammissibilità dell'opposizione, quella ritenuta dal GIP di Firenze. A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha inoltre rilevato che anche l'art. 464 bis, comma secondo, cod.proc.pen., pur stabilendo espressamente che la richiesta di sospensione per messa alla prova "è presentata con l'atto di opposizione", non prevede alcuna sanzione processuale, e tantomeno quella di inammissibilità. Il ricorrente ha sostenuto la tesi secondo cui la mancata contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova "non può essere considerata in alcun modo elemento di inammissibilità della proposta opposizione", tenuto conto anche del fatto che l'opposizione a decreto penale è finalizzata ad aprire una nuova fase del procedimento nella quale poter esercitare tutte le facoltà di difesa previste dalla legge, tra cui quella di riproporre l'istanza di messa alla prova ex art. 464 novies cod.proc.pen. Il ricorrente ha quindi concluso che l'opposizione proposta mantiene interamente la sua efficacia", che è quella di aprire un'altra fase del procedimento, indipendentemente dalla tempestività della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. A supporto di questa interpretazione, ha richiamato un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, citando specificamente le sentenze della Corte di Cassazione n. 22144/23, n. 429/22, n. 28136/20 e n. 10080/19, secondo cui: "Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'inammissibilità di tale istanza non comporta l'inammissibilità 'dell'opposizione stessa a decreto penale e non pregiudica la possibilità per l'imputato di proseguire il giudizio sull'opposizione al decreto penale, in quanto tale provvedimento non ha carattere definitivo e non impedisce la successiva emissione del decreto di giudizio immediato". 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 464 quater, commi primo, secondo e terzo, cod.proc.pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si riferisce "alla richiesta del programma quale dimostrazione della serietà dell'istanza". Il ricorrente ha sviluppato questa censura sostenendo che, ai fini della valutazione della serietà dell'istanza, dell'effettiva volontà dell'imputato e della sua meritevolezza, l'ordinamento processuale indica altri momenti e criteri, specificamente previsti dall'art. 464 quater, commi primo, secondo e terzo, cod.proc.pen. Tali disposizioni, infatti, prevedono anche la possibilità di sentire le parti in apposita udienza e previa valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.. Il ricorrente ha argomentato che giustificare l'inammissibilità dell'opposizione sulla base della presunta carenza di serietà dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, desumibile dalla mancata presentazione contestuale della richiesta di elaborazione del programma, costituisce una apparente, illogica forzatura che risponde più ad un rigido ed eccessivo formalismo e non all'effettiva necessità iniziale di verificare la serietà dell'istanza, considerato che l'ordinamento prevede successivi momenti e criteri stabiliti dall'art. 464 quater, 3 commi primo, secondo e terzo, cod.proc.pen., che consentono al Giudice di valutare la serietà dell'istanza nonché l'effettiva volontà e meritevolezza dell'imputato soltanto nel momento successivo in cui l'Autorità Giudiziaria dispone dell'elaborazione del programma. A ulteriore sostegno della propria tesi, il ricorrente ha evidenziato un elemento fattuale significativo: a fronte della richiesta di elaborazione del programma presentata in data 17.12.2024 presso l'UEPE di Firenze, alla data di proposizione del ricorso (oltre cinquanta giorni dopo), non è stato dato alcun riscontro dall'UEPE di Firenze neppure in termini di convocazione dell'imputata presso l'UEPE. Questa circostanza, secondo il ricorrente, dimostra quanto sia del tutto illogico, e in violazione della norma, rimettere la valutazione della serietà dell'istanza ad un momento preliminare del procedimento, anziché alle fasi successive destinati effettivamente a detta valutazione. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la serietà e l'effettiva volontà dell'imputata possono più ragionevolmente dedursi da altri elementi, quali, ad esempio, la sottoposizione ed il superamento, da parte della stessa imputata, degli esami clinici e del percorso di riabilitazione prescritto dalla Prefettura di Firenze (prot. n. 0163884 del 26.9.2024) che è stato ottenuto fino alla data del 26.9.2025, come documentato dal provvedimento allegato all'istanza ex art. 168 bis c.p. inviata all'UEPE di Firenze. Infine, il ricorrente ha richiamato la disposizione dell'art. 464 novies cod.proc.pen., che non vieta la riproposizione dell'istanza di messa alla prova se non in alcune ipotesi che non ricorrono nella fattispecie in esame. Questa norma, secondo il ricorrente, avvalora ulteriormente la tesi sostenuta, poiché dimostra che la serietà e la meritevolezza dell'istanza possono essere anche rivalutate, essendo altresì facoltà dell'imputato anche riproporre l'istanza. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'annullamento della decisione impugnata, in ragione della fondatezza del primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è fondato. 1.1 Questa sezione ha già affermato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'inammissibilità di tale istanza non comporta l'inammissibilità dell'opposizione stessa a decreto penale (Sez. 4, Sentenza n. 28136 del 16/09/2020 Cc. dep. 09/10/2020, Rv. 280068 - 01). È infatti pacifico in giurisprudenza che all'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non possa conseguire, tout court, l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale, come sembra implicare il provvedimento censurato. Ed invero, la ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova non determina ex se l'inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, 4 n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 275273-01; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, Di Siro, n.m.). Si è infatti ripetutamente affermato che il decreto penale di condanna, una volta opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiannento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato "ex nunc" dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648-01). Il fatto che con all'atto di opposizione debba seguire un giudizio autonomo è espressione di un principio generale;
ad esempio, si è pure affermato che il mancato accoglimento - per qualsiasi causa - della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 245356-01; si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 6369 del 18/10/2013 - dep. 2014, Rv. 258866, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione). Dunque, per quanto di interesse in questa sede, a seguito della ritenuta inammissibilità della istanza di messa alla prova, e indipendentemente dalle ragioni della mancata ammissione, il GIP, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, avrebbe dovuto compiere l'attività processuale, prevista dal codice di rito, conseguente all'atto di opposizione, vale a dire - in assenza di richiesta di riti alternativi - emettere il relativo decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall'art. 464 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017 - dep. 2018, Cafiero, Rv. 272409-01). Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso. 2. Il secondo motivo è assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso Così è deciso, 30/04/2025
udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata, in ragione della fondatezza del primo motivo di ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 23513 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 30/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con decreto penale di condanna emesso in data 1.10.2024, condannava SO LA al pagamento della somma di euro 4.650,00 di ammenda per il reato previsto e punito dall'art. 186, commi 2 lett.b) e 2 bis del Decreto legislativo 285 del 30.4.1992. All'imputata era contestato di aver guidato l'autovettura targata FX104TV in stato di ebbrezza, essendo stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolennico di 1.13 g/I, mediante analisi di campione di sangue, come da referto del Laboratorio Tossicologia Clinica e Antidoping, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. Il decreto penale, con provvedimento di modifica del 31.10.2024, veniva notificato al difensore in data 31.10.2024 e all'imputata in data 19.11.2024. In data 4.12.2024, il difensore dell'imputata, munito di procura speciale allegata all'istanza, depositava opposizione con contestuale richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio e di sospensione per la messa alla prova ex art. 168 bis c.p. . A seguito di richiesta di chiarimenti del 17.12.2024 da parte del GIP del Tribunale di Firenze, il difensore dell'imputata documentava, in pari data, l'inoltro della richiesta all'UEPE e provvedeva a depositare formale istanza di messa alla prova, inviandola in data 19.12.2024 al GIP del Tribunale di Firenze. Con decreto emesso in data 27.12.2024, il GIP del Tribunale di Firenze dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione proposta e, conseguentemente, l'esecutività del decreto penale di condanna n. 404/2024. La motivazione del provvedimento si fondava sulla tardiva allegazione della richiesta di elaborazione del programma di trattamento con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, richiamando il principio secondo cui il programma ovvero la richiesta di elaborazione del programma rappresentano la dimostrazione della serietà dell'istanza, e ritenendo tali elementi requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis cod. proc. pen. (con richiamo alle pronunce di legittimità Cass. sez. 4, n. 965 del 3.7.2024 e Cass. sez. 6, n. 9197 del 26.09.2019). Il decreto veniva notificato in data 27.12.2024 e successivamente in data 21.1.2025. 2. Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due i motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 461 e 464 bis cod.proc.pen., con riferimento alle ipotesi di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna. Il nucleo centrale della censura si fonda sull'assunto che la normativa processuale non annovera, tra le ipotesi di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna, la mancanza della prova della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. 2 In particolare, il ricorrente ha evidenziato che il disposto dell'art. 461, secondo comma, cod.proc.pen. non contempli, tra le cause di inammissibilità dell'opposizione, quella ritenuta dal GIP di Firenze. A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha inoltre rilevato che anche l'art. 464 bis, comma secondo, cod.proc.pen., pur stabilendo espressamente che la richiesta di sospensione per messa alla prova "è presentata con l'atto di opposizione", non prevede alcuna sanzione processuale, e tantomeno quella di inammissibilità. Il ricorrente ha sostenuto la tesi secondo cui la mancata contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova "non può essere considerata in alcun modo elemento di inammissibilità della proposta opposizione", tenuto conto anche del fatto che l'opposizione a decreto penale è finalizzata ad aprire una nuova fase del procedimento nella quale poter esercitare tutte le facoltà di difesa previste dalla legge, tra cui quella di riproporre l'istanza di messa alla prova ex art. 464 novies cod.proc.pen. Il ricorrente ha quindi concluso che l'opposizione proposta mantiene interamente la sua efficacia", che è quella di aprire un'altra fase del procedimento, indipendentemente dalla tempestività della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. A supporto di questa interpretazione, ha richiamato un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, citando specificamente le sentenze della Corte di Cassazione n. 22144/23, n. 429/22, n. 28136/20 e n. 10080/19, secondo cui: "Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'inammissibilità di tale istanza non comporta l'inammissibilità 'dell'opposizione stessa a decreto penale e non pregiudica la possibilità per l'imputato di proseguire il giudizio sull'opposizione al decreto penale, in quanto tale provvedimento non ha carattere definitivo e non impedisce la successiva emissione del decreto di giudizio immediato". 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 464 quater, commi primo, secondo e terzo, cod.proc.pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si riferisce "alla richiesta del programma quale dimostrazione della serietà dell'istanza". Il ricorrente ha sviluppato questa censura sostenendo che, ai fini della valutazione della serietà dell'istanza, dell'effettiva volontà dell'imputato e della sua meritevolezza, l'ordinamento processuale indica altri momenti e criteri, specificamente previsti dall'art. 464 quater, commi primo, secondo e terzo, cod.proc.pen. Tali disposizioni, infatti, prevedono anche la possibilità di sentire le parti in apposita udienza e previa valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.. Il ricorrente ha argomentato che giustificare l'inammissibilità dell'opposizione sulla base della presunta carenza di serietà dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, desumibile dalla mancata presentazione contestuale della richiesta di elaborazione del programma, costituisce una apparente, illogica forzatura che risponde più ad un rigido ed eccessivo formalismo e non all'effettiva necessità iniziale di verificare la serietà dell'istanza, considerato che l'ordinamento prevede successivi momenti e criteri stabiliti dall'art. 464 quater, 3 commi primo, secondo e terzo, cod.proc.pen., che consentono al Giudice di valutare la serietà dell'istanza nonché l'effettiva volontà e meritevolezza dell'imputato soltanto nel momento successivo in cui l'Autorità Giudiziaria dispone dell'elaborazione del programma. A ulteriore sostegno della propria tesi, il ricorrente ha evidenziato un elemento fattuale significativo: a fronte della richiesta di elaborazione del programma presentata in data 17.12.2024 presso l'UEPE di Firenze, alla data di proposizione del ricorso (oltre cinquanta giorni dopo), non è stato dato alcun riscontro dall'UEPE di Firenze neppure in termini di convocazione dell'imputata presso l'UEPE. Questa circostanza, secondo il ricorrente, dimostra quanto sia del tutto illogico, e in violazione della norma, rimettere la valutazione della serietà dell'istanza ad un momento preliminare del procedimento, anziché alle fasi successive destinati effettivamente a detta valutazione. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la serietà e l'effettiva volontà dell'imputata possono più ragionevolmente dedursi da altri elementi, quali, ad esempio, la sottoposizione ed il superamento, da parte della stessa imputata, degli esami clinici e del percorso di riabilitazione prescritto dalla Prefettura di Firenze (prot. n. 0163884 del 26.9.2024) che è stato ottenuto fino alla data del 26.9.2025, come documentato dal provvedimento allegato all'istanza ex art. 168 bis c.p. inviata all'UEPE di Firenze. Infine, il ricorrente ha richiamato la disposizione dell'art. 464 novies cod.proc.pen., che non vieta la riproposizione dell'istanza di messa alla prova se non in alcune ipotesi che non ricorrono nella fattispecie in esame. Questa norma, secondo il ricorrente, avvalora ulteriormente la tesi sostenuta, poiché dimostra che la serietà e la meritevolezza dell'istanza possono essere anche rivalutate, essendo altresì facoltà dell'imputato anche riproporre l'istanza. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'annullamento della decisione impugnata, in ragione della fondatezza del primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è fondato. 1.1 Questa sezione ha già affermato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'inammissibilità di tale istanza non comporta l'inammissibilità dell'opposizione stessa a decreto penale (Sez. 4, Sentenza n. 28136 del 16/09/2020 Cc. dep. 09/10/2020, Rv. 280068 - 01). È infatti pacifico in giurisprudenza che all'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non possa conseguire, tout court, l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale, come sembra implicare il provvedimento censurato. Ed invero, la ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova non determina ex se l'inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, 4 n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 275273-01; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, Di Siro, n.m.). Si è infatti ripetutamente affermato che il decreto penale di condanna, una volta opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiannento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato "ex nunc" dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648-01). Il fatto che con all'atto di opposizione debba seguire un giudizio autonomo è espressione di un principio generale;
ad esempio, si è pure affermato che il mancato accoglimento - per qualsiasi causa - della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 245356-01; si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 6369 del 18/10/2013 - dep. 2014, Rv. 258866, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione). Dunque, per quanto di interesse in questa sede, a seguito della ritenuta inammissibilità della istanza di messa alla prova, e indipendentemente dalle ragioni della mancata ammissione, il GIP, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, avrebbe dovuto compiere l'attività processuale, prevista dal codice di rito, conseguente all'atto di opposizione, vale a dire - in assenza di richiesta di riti alternativi - emettere il relativo decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall'art. 464 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017 - dep. 2018, Cafiero, Rv. 272409-01). Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso. 2. Il secondo motivo è assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso Così è deciso, 30/04/2025