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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/08/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1190/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da Parte_1 Controparte_1
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a San Lorenzo in Campo il 04/01/2007, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni,
e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia PE
, studentessa maggiorenne, economicamente non indipendente.
[...]
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate. Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni anche all'interesse della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi: ata il 18/02/1988 a FOSSOMBRONE (PU) Parte_1
E
nato il [...] a [...] Controparte_1 Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo e confermate con note di trattazione scritta.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 07/08/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da Parte_1 Controparte_1
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a San Lorenzo in Campo il 04/01/2007, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni,
e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia PE
, studentessa maggiorenne, economicamente non indipendente.
[...]
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate. Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni anche all'interesse della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi: ata il 18/02/1988 a FOSSOMBRONE (PU) Parte_1
E
nato il [...] a [...] Controparte_1 Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo e confermate con note di trattazione scritta.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 07/08/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni