Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 94
CASS
Sentenza 8 gennaio 2003

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Massime1

La trasferta del lavoratore subordinato, dalla quale consegue il diritto a percepire la relativa indennità, si caratterizza in quanto comporta un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro, e quindi non è esclusa ne' dalla eventuale disponibilità manifestata dal lavoratore, ne' dalla sua durata per un tempo apprezzabilmente lungo e neppure dalla coincidenza del luogo della trasferta con quello del successivo trasferimento, senza soluzione di continuità (Fattispecie concernente un dipendente delle FF.SS. distaccato per dieci mesi dalla sede di Milano a quella di Roma ed a questa poi definitivamente trasferito).

Commentario1

  • 1Cancellata la legge anti-mobbing del LazioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 dicembre 2003

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 94
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 94
Data del deposito : 8 gennaio 2003

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