Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 1
La trasferta del lavoratore subordinato, dalla quale consegue il diritto a percepire la relativa indennità, si caratterizza in quanto comporta un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro, e quindi non è esclusa ne' dalla eventuale disponibilità manifestata dal lavoratore, ne' dalla sua durata per un tempo apprezzabilmente lungo e neppure dalla coincidenza del luogo della trasferta con quello del successivo trasferimento, senza soluzione di continuità (Fattispecie concernente un dipendente delle FF.SS. distaccato per dieci mesi dalla sede di Milano a quella di Roma ed a questa poi definitivamente trasferito).
Commentario • 1
- 1. Cancellata la legge anti-mobbing del LazioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 dicembre 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO FIGLTRELLI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO s.p.a, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico 172, presso l'avv. Massimo Ozzola, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
AL NA
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11874 del 12.4.2000, reg. gen. n 43353 del 1994.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Sergio Dati per delega dell'avv. Ozzola;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.4.2000 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto da AN NN nei confronti delle Ferrovie dello Stato, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello affermando il diritto del AN all'indennità di trasferta per il periodo 9.9.86 - 26.6.87, durante il quale era stato distaccato dalla sede di Milano al Centro Elettronico di Roma per perfezionare le sue conoscenze informatiche. Osservava in motivazione che la temporaneità dell'incarico era provata dalla delibera che regolava missione, che prevedeva i solo in caso di esito positivo dell'"apprendistato", l'assegnazione definitiva al centro, temporaneità confermata dal successivo provvedimento di trasferimento.
Negava, quindi, che il mutamento della sede di lavoro fosse a domanda del dipendente interessato, risultando dai documenti che il reperimento del personale da destinare al CEU rispondeva a specifiche esigenze aziendali.
Propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo la società Ferrovie dello Stato, l'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo le Ferrovie dello Stato, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie allegate alla legge n. 34 del 1970 e 116 c.p.c., nonché il vizio di motivazione (art. 360 nn. 2 e 5 c.p.c.),
censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che carattere necessario della trasferta è la temporaneità e che non vi fosse necessità di domanda, mentre essa risultava dalla documentazione richiamata dal Tribunale, ed in particolare dal foglio disposizioni del Direttore Compartimentale con il quale il Servizio Personale richiedeva agli uffici di verificare la disponibilità di dipendenti ferroviari(in possesso di requisiti da accertare nei modi più opportuni) interessati ad essere utilizzati nel settore dell'informatica. Manca, quindi, nella fattispecie il carattere autoritativo del provvedimento necessario, in quanto il mutamento della sede di lavoro è avvenuto a domanda.
Aggiungeva che nella domanda del ricorrente vi era espressa dichiarazione di essere disposto ad esercitare la nuova attività in Roma. Era quindi illogica l'affermazione del Tribunale che il mutamento di sede non era avvenuto a domanda.
Le censure sono infondate.
L'art. 1 delle disposizioni sulle competenze accessorie alle legge n. 34 del 1970 recita: "l'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in servizio fuori residenza per incarichi di servizio ricevuti dai superiori".
Primo presupposto dell'indennità è che l'incarico si svolga in luogo diverso dalla residenza, consegue che presupposto di esso è la non definitività del mutamento di sede, cioè che esso non costituisca un trasferimento, perché verrebbe meno in questa ipotesi il presupposto del lavoro prestato fuori residenza. Il Tribunale, pur qualificando imprecisamente come temporaneità la non definitività, ha accertato questo carattere con motivazione immune da vizi logici sul duplice rilievo che il mutamento definitivo di sede era condizionato dal superamento positivo di un periodo di "apprendistato" e, soprattutto, che il trasferimento da Milano a Roma fu disposto solo un anno dopo e che quindi necessariamente il precedente mutamento di sede non era definitivo.
In ordine al secondo requisito dell'incarico ricevuto dal superiore, il rilievo che il datore di lavoro, abbia sondato la disponibilità dei dipendenti prima di esercitare lo ius variandi e lo abbia esercitato nei confronti di coloro che abbiano aderito con domanda, non muta la natura unilaterale o autoritativa dell'esercizio del potere organizzativo dell'imprenditore, in quanto esso non è condizionato dalla coincidenza con le aspirazioni o gli interessi del dipendente, se si consideri che poteva essere esercitato, nei limiti di cui all'art. 2103 c.c., anche se il dipendente avesse revocato la domanda.
La contraddittorietà dell'affermazione del Tribunale, che il AN non avrebbe presentato la domanda della quale, come non contestata, si dà atto all'inizio della motivazione, non incide quindi su un punto decisivo della motivazione, avendo il Tribunale accertato che la destinazione del personale al CEU rispondeva a specifiche esigenze aziendali, affermazione decisiva e non censurata. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo l'attore soccombente e l'intimata non costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003