Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
01 5 79 / 02 REPUBBLICA ITALIANA Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 4456/99 Cron, N.4037 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- 1.Dott. Vincenzo Mileo 2. " Michele De Luca -Consigliere- Ud. 23.11.2001 3. AR AT DO ID -Consigliere- 4. ON FI -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA AR ES, elettivamente domiciliato in Roma, Via Catalani 4, presso lo studio dell'Avv. Candida Russiello, rappresentato e difeso dall'Avv. Tony Marturano del foro di Ta- ranto Ricorrente
CONTRO
TARGETTI SANKEY S.p.A., in persona del legale rappresen- tante pro tempore Dott. Giampaolo AR, rappresentata e di- fesa, in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, sia 4563 congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Donvito 2 del foro di Roma e Andrea Del Re del foro di Firenze, elettiva- mente domiciliata nello studio del primo in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 229 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 372/98 del Tribunale del La- voro di Firenze del 25.11.1998/9.12.1998 nella causa iscritta al n. 270 del R.G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.11.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 23.4.1998 il Pretore di Firenze, in parziale accoglimento delle domande proposte da RA IN nei confronti della AR EY S.p.A., presso la quale l'attore aveva prestato attività di agente per la promozione di strumenti di illuminazione dal 1986 al 1990, condannava la società conve- nuta al pagamento delle somme di £. 43.185.585 e di £. 4.318.585, oltre accessori. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il IN, oltre ad avere intrattenuto una normale relazione ex art. 1742 cod. civ.per la vendita di sistemi di illuminazione, si fosse costante- mente profuso in un'opera di consulenza a favore dei distributori della zona Puglia e Basilicata per soddisfare le esigenze tecniche della clientela, cui il prodotto era destinato. 3 In sostanza il Pretore, escluso che l'attività di consulenza potes- se essere ricondotta alla fonte negoziale del contratto di opera o all'esecuzione della promozione rientrante nel contratto di agen- zia, l'aveva inquadrata nell'ambito di una collaborazione coordi- nata e continuativa collaterale al rapporto di agenzia ed autono- mo rispetto allo stesso. Tale decisione, appellata dalla AR EY S.p.A., con sen- tenza del 25.11.1998/9.12.1998 veniva riformata dal Tribunale di Firenze, che respingeva la domanda del IN con la sua con- danna alla restituzione di quanto percepito. Il Tribunale in particolare osservava che, pur essendo inquadra- bili le prestazioni del IN nell'ambito della fattispecie del la- voro autonomo, dalle risultanze probatorie non era possibile de- durre il riconoscimento delle pretese economiche del ricorrente, giacché per le attività progettuali documentate il ricorrente non aveva mai conseguito separata remunerazione, né aveva formulato alcuna rivendicazione in costanza del rapporto ovvero in epoca immediatamente successiva alla sua fine. Il IN ricorre per cassazione con unico articolato motivo, al quale resiste la AR EY con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., 1742 cod. civ., 2225 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché erronea, illogica e contraddittoria motivazione su punto deter- minante della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Il IN sostiene al riguardo che l'attività tecnico- professio- nale in questione, da lui svolta, costituisce attività parallela ed accessoria, ma ontologicamente diversa ed autonoma rispetto a quella principale tipica dell'agente e va rimunerata separatamen- te. Il ricorrente aggiunge che l'erroneità dell'iter logico- giuridico del giudice di merito discende dalla mancata adozione, nel pro- cedimento di interpretazione del contratto di agenzia, del crite- rio, l'unico idoneo all'individuazione dell'effettivo contenuto tet parti trasfuso nello schema contrattuale, consistente nella pura e semplice attività promozionale del prodotto da parte dell'agente, senza alcun riferimento alle prestazioni professionali proprie dell'architetto. Il giudice di appello, ad avviso del ricorrente, ha adottato ille- gittimamente il criterio sussidiario, idoneo unicamente ad avvalo- rare l'interpretazione letterale, ma non a sostituirsi al primo criterio. Il IN afferma pertanto che con la corretta applicazione dell'art. 1362 cod. civ. si perviene alle conclusione che le presta- zioni da lui rese meritano una retribuzione separata, in quanto non comprese nel sinallagma del negozio di agenzia. Le riferite censure sono infondate e non meritano di essere con- divise. Il Tribunale ha effettuato una ricostruzione dei rapporti intercor- 5 si tra le parti alla stregua delle risultanze probatorie e della do- cumentazione prodotta, ricostruzione adeguatamente motivata e non censurabile in sede di legittimità. D'altro canto non può farsi a meno di rilevare una carenza pro- batoria nella fattispecie in esame, non essendo stato provato che Јерегать l'attività di consulenza, di cui si chiede la rimunerazione, sia stata domandata al IN da parte dell'azienda o sia stata ri- chiesta dai clienti, ai quali erano destinati i prodotti, oggetto del contratto di agenzia. Orbene l'onere di provare tale profilo in- combeva al ricorrente, il quale si è limitato a ribadire che le pre- stazioni professionali da lui rese non rientravano nella ristretta rimunerazione provvigionale. In conclusione in base alle svolte considerazioni il ricorso è de- stituito di fondamento e va respinto. Ricorrono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, in relazione alle difformi deci- sioni dei giudici di merito.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 23 novembre 2001 DA EXPOSTASI BOLLO, DI Il Consigliere relatore estensore Il Presidente o OGNI SPESA., TASSA incenze M SENSI DELL'ART. 10 aleraudho Де Ленніј 533 . N O, E DA LES 11-3-73 * CANCE Coria AI S ATO REG sitato in LEGGE 6 FEB. 2002 D O DELLA oggi.. IL CANCELLIERE