Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/2002, n. 2964
CASS
Sentenza 28 febbraio 2002

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La condanna dell'affittuario di fondo rustico in mora nella restituzione dello stesso al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. - norma dettata per la locazione ma applicabile anche all'affitto, mancando nella disciplina di quest'ultimo una regolamentazione specifica dei danni per ritardata restituzione e non essendo detto art. 1591 incompatibile con la normazione speciale sull'affitto - esige la prova specifica, il cui onere incombe sul concedente, dell'esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare, atteso che l'obbligo risarcitorio in questione non sorge automaticamente per effetto del ritardo, ma va accertato in relazione ad effettive possibilità di impiego del fondo e a concreti propositi di utilizzazione, sicché il concedente non può limitarsi a dedurre, genericamente, il maggior utile, rispetto al canone, che avrebbe potuto percepire utilizzando direttamente il bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/2002, n. 2964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2964
    Data del deposito : 28 febbraio 2002

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