Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10485
CASS
Sentenza 1 agosto 2001

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Quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità.

Il fatto che la parte ricorrente per cassazione sia residente all'estero non implica di per sè l'invalidità della procura speciale alle liti che non rechi in calce l'indicazione della località del territorio dello Stato italiano in cui è stata rilasciata, potendosi, al contrario, in relazione alle circostanze del rilascio della stessa, presumerne il conferimento all'interno del territorio nazionale, come nel caso in cui essa risulti a margine - costituendone parte integrante - del primo foglio del ricorso, il quale, all'ultima pagina, indichi, quale luogo di redazione, una località italiana.

La condanna dell'affittuario dell'immobile in mora nella restituzione dello stesso al risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1591 cod. civ. esige la prova specifica dell'esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare; il relativo onere incombe sul locatore - concedente, il quale deve fornire idonea dimostrazione che, a causa del ritardo nella restituzione della cosa, il suo patrimonio ha subito una diminuzione patrimoniale - ravvisabile nella circostanza del non aver potuto affittare o vendere l'immobile a condizioni vantaggiose e dimostrabile attraverso la prova dell'esistenza di ben precise proposte di affitto o di acquisto, ovvero di altri, concreti propositi di utilizzazione - mentre non può limitarsi a dedurre, genericamente, che il bene locato era suscettibile di impiego tale da garantirgli un risultato economico migliore rispetto al canone originariamente pattuito. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto infondata la pretesa del ricorrente di parametrare il maggior danno all'utile di gestione dell'impresa agricola conseguito dall'affittuario nel periodo di protrazione dell'occupazione del fondo, e ciò in mancanza della previa dimostrazione dell'esistenza, in capo al concedente, sia della capacità per l'esercizio professionale dell'attività di imprenditore agricolo, sia della titolarità di un'azienda agricola, quest'ultima non risolvendosi esclusivamente nella disponibilità di una superficie di terreno, ma richiedendo la disponibilità anche di ulteriori strumenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10485
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10485
    Data del deposito : 1 agosto 2001

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