Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 3
Quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità.
Il fatto che la parte ricorrente per cassazione sia residente all'estero non implica di per sè l'invalidità della procura speciale alle liti che non rechi in calce l'indicazione della località del territorio dello Stato italiano in cui è stata rilasciata, potendosi, al contrario, in relazione alle circostanze del rilascio della stessa, presumerne il conferimento all'interno del territorio nazionale, come nel caso in cui essa risulti a margine - costituendone parte integrante - del primo foglio del ricorso, il quale, all'ultima pagina, indichi, quale luogo di redazione, una località italiana.
La condanna dell'affittuario dell'immobile in mora nella restituzione dello stesso al risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1591 cod. civ. esige la prova specifica dell'esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare; il relativo onere incombe sul locatore - concedente, il quale deve fornire idonea dimostrazione che, a causa del ritardo nella restituzione della cosa, il suo patrimonio ha subito una diminuzione patrimoniale - ravvisabile nella circostanza del non aver potuto affittare o vendere l'immobile a condizioni vantaggiose e dimostrabile attraverso la prova dell'esistenza di ben precise proposte di affitto o di acquisto, ovvero di altri, concreti propositi di utilizzazione - mentre non può limitarsi a dedurre, genericamente, che il bene locato era suscettibile di impiego tale da garantirgli un risultato economico migliore rispetto al canone originariamente pattuito. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto infondata la pretesa del ricorrente di parametrare il maggior danno all'utile di gestione dell'impresa agricola conseguito dall'affittuario nel periodo di protrazione dell'occupazione del fondo, e ciò in mancanza della previa dimostrazione dell'esistenza, in capo al concedente, sia della capacità per l'esercizio professionale dell'attività di imprenditore agricolo, sia della titolarità di un'azienda agricola, quest'ultima non risolvendosi esclusivamente nella disponibilità di una superficie di terreno, ma richiedendo la disponibilità anche di ulteriori strumenti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10485 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente
Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere
Dott. Giovanni B. PETTI Consigliere
Dott. Mario FINOCCHIARO Rel. Consigliere
Dott. Donato CALABRESE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
US RI F., elettivamente domiciliato in Roma, via P. Mascagni n. 154, presso l'avv. Paolo Vitucci, che lo difende unitamente all'avv. Carlo Belsanti, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA CO, elettivamente domiciliato in Roma, via F.S. Nitti n. 11, presso l'avv. Paolo Napoletano, difeso dall'avv. Cesare Capotorto, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SA QU, SA ER, SA ON, SA NO;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza, sezione specializzata agraria, n. 94/99, del 14 aprile - 10 giugno 1999 (R.G. 9/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. P. Vitucci per il ricorrente e l'avv. C. Capotorto per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 8 febbraio 1995 US RI UL, rappresentato dalla propria procuratrice speciale SS SA, i chiedeva che il tribunale di Melfi, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con SA CO, QU, ER, ON e NO, eredi di SA LI, condannasse costoro la pagamento, in favore di esso attore della somma di lire 337 milioni, oltre interessi dal novembre 1989 al novembre 1993.
Esponeva l'attore, a fondamento della spiegata domanda che con sentenza 14 aprile - 10 maggio 1993 la corte di appello di Potenza, sezione specializzata agraria, aveva confermato la condanna dei SA al rilascio del fondo Spinamaro di proprietà di esso concludente per il termine dell'annata agraria 1988- 89. Il rilascio del terreno, peraltro, proseguiva l'attore, era avvenuto esclusivamente nel novembre 1993, per cui i SA dovevano essere condannati a risarcire i danni patiti da esso concludente e da liquidare nell'indicata somma.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione specializzata agraria, con sentenza 26 novembre 1998 accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di lire 328 milioni oltre rivalutazione monetaria dal novembre 1993 all'attualità, interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dal novembre 1993 all'attualità, ulteriori interessi legali dall'attualità al soddisfo.
Gravata tale pronunzia dai soccombenti SA, la corte di appello di Potenza, sezione specializzata agraria, con sentenza 14 aprile - 10 giugno 1999, in totale riforma della pronunzia dei primi giudici rigettava la domanda attrice, compensate tra le parti le spese di causa di entrambi i gradi del giudizio.
Ritenevano, infatti, i giudici di secondo grado, da un lato, che la procura generale in forza della quale aveva promosso il presente giudizio la SS non la abilitava a tanto, atteso che era esclusivamente una procura ad negotia e non risultava che il US risiedesse stabilmente all'estero, dall'altro, che, comunque, l'assunto dell'attore, diretto a conseguire il risarcimento dei danni pretesamente patiti per il ritardato rilascio del fondo da parte dei SA sulla base del maggior reddito che esso attore avrebbe potuto conseguire attraverso la diretta coltivazione del terreno si rivela apodittico e contraddittorio, rispetto alle obiettive emergenze documentali.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, e illustrato da memoria, US RI. Resiste, con controricorso SA CO.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede SA QU, ER, ON e NO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli avvocati Carlo Belsanti e Paolo Vitucci hanno sottoscritto il ricorso per cassazione ora oggetto di esame nell'interesse del proprio assistito US RI UL, residente in New York, in forza di procura a margine del ricorso stesso, priva di data e di luogo del rilascio, così formulata: "delego gli avv.ti Carlo Belsanti e Paolo Vitucci ad assistermi nel presente giudizio di cassazione, conferendo loro facoltà disgiunte ed eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. Paolo Vitucci in Roma ...". Premesso quanto sopra il controricorrente eccepisce la nullità del ricorso, non risultando in alcun modo che il US tra il 10 giugno 1999, data in cui la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria, e il 29 novembre 1999, data della notificazione del ricorso, si sia mai allontano dalla sua residenza in New York.
2. L'eccezione è infondata.
Il fatto che la parte ricorrente per cassazione sia residente all'estero non implica di per sè l'invalidità della procura speciale alle liti ove la stessa non rechi in calce l'indicazione della località del territorio dello Stato italiano in cui è stata rilasciata.
In termini opposti, rispetto a quanto deduce la difesa del controricorrente, infatti, si osserva che esistono elementi per presumere il conferimento della procura all'interno del territorio nazionale, qualora - come si è verificato nel caso di specie - essa risulti a margine del primo foglio del ricorso così costituendone parte integrante, e il ricorso stesso all'ultima pagina, indichi, quale luogo di redazione, una località italiana (cfr. Cass. 25 luglio 2000 n. 9746). In realtà quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità (Cass., sez. un., 16 novembre 1998 n. 11549; Cass. 17 settembre 1991 n. 9662). Pacifico quanto precede e non controverso che nella specie il controricorrente pur affermando che il US non si è mosso dalla propria residenza negli Stati Uniti d'America nel periodo tra il 10 giugno e il 22 novembre 1999, non ha in alcun modo dimostrato la circostanza è palese, come anticipato, che l'eccezione di nullità del ricorso è infondata.
3. Come accennato in parte espositiva, i giudici del merito hanno rigettato la domanda attrice sulla base di due distinte rationes decidendi ognuna sufficiente, ex se, a sorreggere la pronunzia gravata.
Giusta la prima SS SA era priva di legittimazione ad agire in giudizio nel nome di US RI UL, atteso la procura 4 aprile 1981 rilasciata da quest'ultimo alla prima attribuiva alla SS esclusivamente la rappresentanza sostanziale e non anche quella processuale e faceva difetto, nella specie, la possibilità di fare applicazione della presunzione posta dall'art. 77, comma 2, c.p.c., atteso che nella procura in questione risultava che il
US aveva domicilio in Bari e non all'estero, come affermato in atto di appello e non documentato in atti.
4. Con il primo motivo il ricorrente denunzia tali proposizioni della sentenza gravata lamentando in particolare "violazione dell'art. 77 c.p.c. e dei principi circa gli effetti del conferimento di una procura generale", nonché "motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto decisivo della controversia rappresentato dalla circostanza che l'odierno ricorrente risiedeva all'estero prima ancora di avere conferito alla madre [SS SA] la procura generale" e producendo, altresì [per la prima volta in questa sede di legittimità, ex art. 372 c.p.c.], diversi documenti dai quali risulta che lo stesso risiede in New York sin dal 20 agosto 1980.
5. Il motivo è fondato.
La corte di appello di Potenza, sezione specializzata agraria, poteva, come ha fatto, rilevare ex officio il difetto di legittimazione della SS, senza - contemporaneamente - assegnare un termine per la regolarizzazione del rapporto processuale ex art. 182, comma 2, c.p.c., atteso che quest'ultima disposizione prevede un potere discrezionale del giudice a quo, il cui mancato esercizio, anche in assenza di qualsiasi motivazione non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 5 agosto 1995 n. 8621). I detti giudici, peraltro, non potevano pervenire alla riferita conclusione - difetto di legittimazione processuale della SS ad agire in giudizio per il proprio rappresentato in forza della procura 4 aprile 1981, non avendo il rappresentato medesimo residenza all'estero - in contrasto con risultanze che, in forza delle ammissioni delle parti, dovevano ritenersi "pacifiche" in causa.
Certo, infatti, che gli stessi convenuti - appellanti avevano dedotto che il US risiedeva da moltissimi anni all'estero, sia nella memoria di costituzione di primo grado (chiedendo, anzi, in quella sede, di essere ammessi a provare la circostanza), sia in atto di appello (come riconoscono i giudici a quibus), così esonerando la controparte dall'onere di dimostrare la detta circostanza (cfr. Cass. 13 febbraio 1999 n. 1213; Cass. 15 gennaio 1996 n. 266), è palese che la corte di appello non poteva ritenere non raggiunta la prova della residenza all'estero del detto US. Anche a prescindere da quanto precede si osserva, comunque, da un lato, che legittimamente il ricorrente per cassazione ha esibito (ex art. 372 c.p.c.) documentazione volta a dimostrare che il US risiede in New York sin dal 29 agosto 1980 (cioè da epoca anteriore alla procura 4 aprile 1981), dall'altro, che nella specie il US, proponendo, nei termini, personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Potenza, e censurando, in questo, espressamente, anche il capo di detta sentenza nella parte relativa al presunto difetto di legitimatio ad processum della propria mandataria, ha ratificato, con effetti ex tunc, l'operato di questa nei precedenti gradi del giudizio.
6. Con la seconda ratio decidendi i giudici a quibus hanno ritenuto di non potere accogliere, nel merito, la domanda attrice, diretta a conseguire il risarcimento dei danni patiti per il ritardato rilascio del fondo da parte dei SA poiché una tale conclusione si rivelava apodittica e contraddittoria, rispetto alle obiettive emergenze documentali.
Pacifico che con sentenza passata in cosa giudicata 14 aprile 1993 la corte di appello di Potenza, sezione specializzata agraria, ha dichiarato cessato, al termine della annata agraria 1988 - 1989 il contratto di affitto già in essere tra SA CO, QU, ER, ON e NO e US RI Fulvo, con condanna dei conduttori SA al rilascio del fondo e che i SA, in esecuzione di tale pronunzia hanno rilasciato il fondo nel novembre 1993, i giudici del merito hanno rigettato la domanda di risarcimento del US sulla base delle seguenti considerazioni:
- in data 26 giugno 1989 e, pertanto, in epoca anteriore alla data di cessazione del contratto la SS, in nome e per conto del US, ha offerto in vendita i terreni oggetto di controversia alla Cassa per la formazione della proprietà contadina;
- in data 11 novembre 1993 la stessa SS, in nome e per conto del US ha venduto all'azienda agricola S. LI parte dei terreni già condotti in affitto dai SA per lire 500 milioni;
- è quindi evidente che già prima della cessazione del rapporto il US non aveva intenzione di coltivare o di fare coltivare il fondo e tale intenzione non si è modificata a seguito dell'effettivo rilascio dei terreni, data la sostanziale contestualità tra l'effettivo rilascio e la stipula della compravendita;
- è pacifico, per stessa, implicita ammissione del US e che lo stesso ha regolarmente percepito i canoni fino al rilascio ed ha, successivamente, concesso in affitto la restante parte del fondo.
7. Tale riassunto capo della pronunzia è censurato dal ricorrente con il secondo motivo, con il quale lamenta "violazione dell'art. 1591 c.c. e dei principi sulla responsabilità contrattuale del conduttore, per ritardato rilascio della cosa locata", nonché "motivazione insufficiente e contraddittoria circa la esclusione del maggior danno subito dal proprietario per la ritardata restituzione".
Si assume, infatti:
- il c.t.u. ha accertato che i SA, detratte le spese, hanno conseguito, dalla conduzione del fondo, per i quattro anni per i quali si è protratto il ritardo nella restituzione del fondo stesso, lire 328 milioni e la circostanza costituisce "il sintomo dell'errore in cui la sentenza impugnata incorre, nell'applicazione dell'art. 1591 c.c. e dei principi sulla responsabilità contrattuale, e della incongruenza della motivazione adottata per respingere la domanda risarcitoria";
- non risponde al vero che il ricorrente abbia posto a fondamento della domanda l'intenzione di gestire in proprio il fondo, atteso che "l'onere della prova fu invece assolto producendo una consulenza di parte .. i risultati dalle quale furono in parte seguiti nella relazione del c.t.u.. Non può dirsi, quindi, che il US non abbia offerto la prova del maggior reddito che avrebbe percepito, se la restituzione fosse stata tempestiva;
- erroneamente sono stati posti a fondamento della decisione i comportamenti della procuratrice, atteso che "il comportamento del procuratore impegna negozialmente il rappresentato, ma non smentisce nè conferma intenzioni del rappresentato stesso";
- l'intenzione del proprietario, di vendere, o di locare, o di gestire in proprio il fondo restituito in ritardo, è un dato irrilevante nel giudizio sulla responsabilità contrattuale del conduttore per il ritardato adempimento dell'obbligazione di restituire l'immobile.
8. Osserva il Collegio che nel codice civile tra le norme sulla locazione e quelle sull'affitto, compreso l'affitto d'azienda, corre il rapporto tipico tra norme generali e norme speciali, per cui se la fattispecie non è regolata da una norma specificamente prevista per l'affitto dovrà farsi ricorso alla disciplina generale sulla locazione di cose, salva l'incompatibilità con la relativa normazione speciale.
Consegue che la violazione da parte dell'affittuario dell'obbligo di restituzione all'affittante dell'azienda per scadenza del termine dà luogo a carico del primo a responsabilità a norma dell'art. 1591 c.c. dettato in tema di locazione, mancando nella disciplina dell'affitto una norma che regoli i danni per ritardata restituzione e non essendo incompatibile con la normazione speciale sull'affitto l'art. 1591 c.c. (Cass. 1 marzo 2000 n. 2306). Al riguardo, ancora, costituisce jus receptum, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che la condanna del conduttore dell'immobile in mora nella restituzione dello stesso al risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1591 c.c. esige la prova specifica della esistenza di tale danno: il relativo onere spetta al locatore (Cass. 14 febbraio 2000 n. 1645). In particolare, il maggior danno che il locatore - concedente assuma di aver subito per effetto del mancato, tempestivo rilascio dell'immobile locato, scaturendo da una fonte di responsabilità ex contractu, va rigorosamente provato, nella sua sussistenza e nel suo concreto ammontare, dal locatore medesimo, sul presupposto che l'obbligo risarcitorio non sorge automaticamente, in base al valore locativo presumibilmente ricavabile dalla astratta configurabilità della ipotesi di locazione o vendita del bene, ma va accertato in relazione alle concrete condizioni e caratteristiche dell'immobile stesso, alla sua ubicazione, alla sua possibilità di utilizzazione, onde far emergere il verificarsi di una lesione effettiva nel patrimonio del locatore, ravvisabile nella circostanza del non aver potuto locare o alienare il bene a condizioni vantaggiose, e dimostrabile attraverso la prova dell'esistenza di ben precise proposte di locazione o di acquisto, ovvero di altri, concreti propositi di utilizzazione (Cass. 14 aprile 2000 n. 4864. In questo senso, altresì, da ultimo, Cass. 21 febbraio 2001 n. 2513, specie in motivazione).
9. Non controversi, in diritto, i principi sopra riferiti, cui puntualmente si sono attenuti i giudici del merito, il proposto motivo di ricorso è infondato sotto tutti i profili in cui si articola.
9.1. Deve escludersi, in primis, che nella specie sia stata raggiunta la prova del pregiudizio subito dal US, a causa del ritardo nella riconsegna da parte degli affittuari del fondo di sua proprietà, sulla base della consulenza tecnica in atti. A prescindere dal considerare che la consulenza tecnica, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che parti devono provare, la detta consulenza si è limitata ad accertare l'utile conseguito dai SA nella conduzione del fondo per i quattro anni in cui si è protratta l'occupazione dell'immobile, dopo la scadenza del contratto, utile che non può - in alcun modo, identificarsi - come pretende l'attuale ricorrente - con il "pregiudizio" subito dal concedente per non aver potuto utilizzare il fondo.
Non esiste, infatti, alcun nesso logico (o giuridico) tra gli utili percepiti dai SA per avere svolto la propria attività imprenditoriale sul fondo di proprietà del US e il pregiudizio subito da quest'ultimo per non avere avuto la disponibilità del fondo stesso.
Se, in particolare, viola la regola di cui all'art. 1591 c.c. la sentenza del giudice del merito che determini il "maggior danno" patito dal locatore utilizzando come parametro il più probabile canone locatizio corrente nella zona, quale risultante da un'indagine di mercato effettuata in sede di consulenza tecnica (cfr. Cass. 10 febbraio 1999 n. 1133, specie in motivazione), a maggior ragione è insostenibile l'assunto invocato dall'attuale ricorrente.
Lo stesso, infatti, pretende di parametrare il maggior danno in questione all'utile di gestione di una impresa agricola, esercitata sul fondo in questione, senza previa dimostrazione della esistenza, in capo ad esso concludente, e della capacità per l'esercizio professionale dell'attività di imprenditore agricolo, e della titolarità di una azienda agricola (la quale, come dato di comune conoscenza, non si risolve esclusivamente nella disponibilità di una superficie di terreno, ma richiede la disponibilità anche di altri strumenti).
9.2. Quanto ai "comportamenti" della rappresentante, che non possono essere riferiti al rappresentato, per cui erroneamente i giudici del merito avrebbero valorizzato, al fine di escludere che fosse intenzione di esso ricorrente condurre direttamente il fondo oggetto di controversia, l'offerta di vendita del fondo oggetto di controversia alla Cassa per la formazione della proprietà contadina in data 26 giugno 1989, l'assunto non è pertinente al fine del decidere.
Almeno sotto due concorrenti profili.
9.2.1. In primo luogo, come accertato nella sentenza gravata, la SS agiva, nei confronti dei terzi, e, quindi, anche allorché offriva in vendita in nome e per conto del US il terreno ora oggetto di controversia, in forza della procura 4 aprile 1981 che la abilitava, sul piano sostanziale, "a fare senza alcuna eccezione e senza che mai possa opporsi difetto di mandato tutto quanto il mandante potrebbe fare se agisse di persona".
Esattamente, pertanto, i giudici del merito hanno ritenuto rilevante, al fine del decidere, la comunicazione de qua, incompatibile con la "intenzione" della parte concedente di dedicarsi personalmente alla conduzione del fondo, una volta avuta la disponibilità dello stesso.
Specie considerato, da un lato, che parte ricorrente non ha mai dedotto, ne' dimostrato, che si era a fronte ad una iniziativa unilaterale della SS (non previamente concordata con il mandante), dall'altro, che il successivo comportamento delle parti (con la alienazione a terzi di parte del terreno) confermava quanto risultava dalla comunicazione 26 giugno 1989.
9.2.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, è pacifico, in causa, che il US, per mezzo della propria mandataria SS, in data 11 novembre 1993, in epoca successiva al rilascio del fondo da parte dei SA, ha alienato a terzi parte dei terreni, per la somma di lire 500 milioni, con ciò dimostrando il proprio totale disinteresse per una conduzione diretta del fondo.
9.2.3. Come si è adombrato specie nel corso della discussione orale certamente il danno ex art. 1591 c.c. può consistere anche nel "minore" valore commerciale del bene, un tempo locato e non ancora rilasciato dal conduttore, rispetto al valore dello stesso bene "libero", ma è evidente che un tale "danno" in tanto è risarcibile in quanto, oltre ad essere espressamente dedotto sin dal primo atto del giudizio di primo grado, con il rispetto delle regole del contraddittorio, sia adeguatamente dimostrato.
Era onere, pertanto, del ricorrente dimostrare che in epoca compresa tra l'11 novembre 1989 [data di cessazione del contratto di affitto] e i primi giorni del novembre 1993 [data di rilascio del fondo da parte dei SA] lo stesso aveva ricevuto delle serie, e concrete, proposte di acquisto del fondo per un prezzo non potuto "spuntare" successivamente.
In assenza di qualsiasi prova sul punto è palese, che correttamente i giudici del merito hanno rigettato la domanda attrice e tratto, dalla circostanza che parte del fondo sia stata alienata a terzi non appena "liberato" dai conduttori, la prova, sia pure presuntiva, che il US non intendeva dedicarsi, professionalmente, alla conduzione del terreno di sua proprietà.
9.3. L'assunto del ricorrente, secondo cui, in particolare, l'intenzione del proprietario, di vendere, o di locare, o di gestire in proprio il fondo restituito in ritardo, è un dato irrilevante nel giudizio sulla responsabilità contrattuale del conduttore per il ritardato adempimento dell'obbligazione di restituire l'immobile è in contrasto con l'art. 1591 c.c., nonché i principi generali in tema di responsabilità civile e di liquidazione dei danni. Certo, infatti, che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il "corrispettivo convenuto fino alla riconsegna salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno" è palese - come ricordato sopra - che tale "maggior danno" non solo non è presunto dalla legge, ne' può essere attribuito ex officio dal giudice, solo per effetto del ritardo nella consegna, ma deve essere adeguatamente dimostrato dal locatore.
Il quale, pertanto, per avere diritto a percepire oltre il canone pattuito anche il risarcimento del maggior danno deve dimostrare tale danno, e, quindi, dimostrare quomodo esso concludente avrebbe utilizzato il bene, una volta nella sua disponibilità, cessato il rapporto.
10. Irrilevante al fine del decidere e di pervenire a una diversa soluzione della lite, sono le seguenti espressioni estrapolate dalla parte motiva di Cass., sez. un., 15 novembre 2000 n. 1177 (pronunziata in margine all'art. 1591 c.c., ma con riguardo a un problema totalmente diverso rispetto a quello ora in esame), riportate nella memoria ex art. 378 c.p.c. di parte ricorrente come risolutive della presente controversia:
- "il conduttore che per il godimento della cosa locata fino alla scadenza del contratto doveva il canone pattuito, fino alla riconsegna continua a doverlo pagare, ma se il locatore subisce un danno maggiore il conduttore è tenuto a risarcirlo";
- "il pregiudizio economico che non trova ristoro nel corrispettivo pattuito e che il locatore ha diritto di vedersi risarcito ... si ricollega ... al fatto che il conduttore, non restituendo la cosa al locatore, lo priva della sua disponibilità e della possibilità di impiegarla in modo migliore dal punto di vista economico". Nè dalla prima, ne' dalla seconda, delle riferite proposizioni, in particolare, possono trarsi elementi di giudizio a suffragio dell'assunto dell'attuale ricorrente.
Se non esiste alcuna automaticità, tra la ritardata consegna della cosa e l'obbligo, per il conduttore, di risarcire il maggior danno ciò non può che significare - come si è osservato sopra - che il concedente in tanto può reclamare tale maggior danno in quanto dia la prova non solo del ritardo nella consegna ma anche del subito pregiudizio.
Pregiudizio che deve essere dimostrato (cfr. art. 2697 c.c.) appunto dando una idonea prova che a causa del ritardo nella restituzione della cosa il patrimonio del locatore ha subito una diminuzione patrimoniale.
È palese, pertanto, che il locatore non può limitarsi, genericamente, ad affermare che comunque il bene locato era suscettibile di un impiego tale da garantirgli un risultato economico migliore, rispetto al canone originariamente pattuito, ma deve dimostrare di avere perduto - per il fatto del debitore inadempiente nella restituzione della cosa - opportunità concrete di diversa utilizzazione della cosa.
11. Al rigetto del secondo motivo segue il rigetto del ricorso (non essendo sufficiente, al fine della cassazione della sentenza l'accoglimento del primo motivo, cfr. Cass. 12 settembre 2000 n. 12040, specie in motivazione). Atteso l'esito finale della lite (cfr. Cass. 12 magio 2000 n. 6155), che ha visto totalmente soccombente il US, le cui pretese risarcitorie sono state rigettate, le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, faranno carico, tra le parti costituite, esclusivamente al US.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di RA CO, liquidate in lire 32.000, oltre lire 10.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 24 maggio 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 AGOSTO 2001.