Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00488/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02008/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2008 del 2025, proposto da
AN AI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte Sant'Angelo (FG), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. AN Cerisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio comunale n. 46 del 22 settembre 2025, che ha disposto di procedere all’acquisizione sanante al patrimonio indisponibile dell’Ente, ex art. 42-bis d.p.r. 327/2001 dei beni immobili ubicati in località Chiancamasitto oggetto di occupazione d’urgenza, di cui all’ordinanza n. 13 del 16.6.1977;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la nota di comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 16500 dell’8 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Sant'Angelo (FG);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. EN VA e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Valla, per la parte ricorrente, e avv. AN Cerisano, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1.- Impugnava parte ricorrente la deliberazione del Consiglio comunale n. 46/2025, con la quale è stata disposta l’acquisizione sanante, ex art. 42- bis d.P.R. 327/2001, del suolo di proprietà (in catasto rubricato al foglio n. 179, particella n. 53), sito in Monte Sant’Angelo, nella località Chiancamasitto, frazione di Macchie, già oggetto di risalente occupazione d'urgenza, per la realizzazione della “strada extraurbana di Chiancamasitto”, demandando al Responsabile del settore tecnico la predisposizione di tutti gli atti preordinati all'acquisizione al patrimonio comunale.
In fatto, lamentava di vantare in zona su terreni di proprietà e sull’area in controversia risalenti diritti ad esercirvi attività di parcheggio e la carenza del presupposto di fatto legittimante il provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42- bis d.p.r. n. 327/2001.
In diritto, censurava, sotto vari profili, l’eccesso di potere per erroneità ed omessa considerazione dei presupposti, per difetto di motivazione, sviamento, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 42- bis d.p.r. n. 327/2001 e dell’art. 7 legge n. 241/1990.
2.- Si costituiva il Comune, il quale depositava i documenti del procedimento e resisteva funditus alle avverse tesi, specificando che il ricorrente è proprietario solo della p.lla n. 53 (piccolissima) e di non vantare altro diritto sulle viciniori p.lle 52 e 54 (come pure da certificato catastale) e che ha acquistato il terreno controverso, in tempi recenti, con atto pubblico del 31 ottobre 2024, in epoca ben successiva all'occupazione da parte del Comune, avvenuta nel lontano 1977, per la realizzazione delle opere pubbliche ivi insistenti; peraltro, nell'atto di acquisto, risulta che il ricorrente abbia dichiarato di essere " a conoscenza che il terreno in oggetto è gravato da usi civici " e che ha destinazione di zona agricola.
3.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla successiva udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa passava in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato ha deliberato l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree occupate e irreversibilmente trasformate, mediante strumenti di diritto privato, ovvero, qualora ciò risultasse non possibile per indisponibilità dei soggetti proprietari, ricorrendo al procedimento di acquisizione sanante, ex art. 42- bis d.P.R. n. 327 del 2001. Trattasi di atto che quindi dispone la cd. acquisizione sanante, salvo gli ulteriori atti applicativi consensuali o provvedimentali unilaterali.
Il ricorrente deduce che l'acquisizione sanante non potrebbe riguardare le aree laterali alla strada, in quanto non trasformate dal Comune e mai destinate a strada pubblica. Trattasi delle aree ricomprese nella dibattuta particella n. 53.
La censura è tuttavia infondata, in quanto l'occupazione di tutta l’area per cui si controverte, con la de facto irreversibile trasformazione, è da ricondursi all'ordinanza sindacale n. 13 del 16 giugno 1977, dalla quale emerge che l'occupazione d'urgenza ha riguardato l'intera superficie necessaria e utile per la realizzazione della "strada extraurbana di Chiancamasitto", comprensiva cioè delle aree laterali funzionali all'opera. Tali opere hanno interessato non solo il sedime stradale in senso stretto, ma anche le aree laterali, per la funzionalità dell'infrastruttura viaria, come ben emerge dalla realizzazione dei "muretti laterali" e delle "cunette laterali".
Il Comune rimarca che la stessa area rappresenta l’unico accesso carrabile pubblico all’arenile ubicato nella medesima località e ha subito negli anni successivi vari lavori pubblici di sistemazione; e va pur ricordato – osserva il Collegio – che, in base agli artt. 2 e 3 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel loro complesso considerati, la nozione di “strada”, declinata nelle sue diverse tipologie, ricomprende anche le aree strettamente connesse e laterali, atte ad assicurarne la viabilità in sicurezza. Di analogo tenore erano le disposizioni del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (cd. “vecchio” codice della strada).
Peraltro, il parcheggio comunale a pagamento in contrada Chiancamasitto è stato affidato negli anni a ditte esterne, mediante procedure ad evidenza pubblica. Il tutto a comprovare la piena disponibilità del Comune di Monte Sant’Angelo dei fondi di cui alle particelle 52-53-54 del citato foglio n. 179.
Tutte le predette aree sono state utilizzate dal Comune, per finalità pubbliche, fin dalla occupazione nell’anno 1977, essendo funzionali alla fruizione della strada e della spiaggia pubblica viciniore.
In sostanza, da quanto è possibile ricostruire, il Comune ha occupato le aree nel 1977, in esecuzione di ordinanza sindacale; in parte il procedimento di esproprio è stato completato illo tempore , con la realizzazione della strada; in altra parte (tra cui la piccola area per cui si controverte), non v’è, agli atti, specifica evidenza dell’esproprio perfezionatosi, per cui il Comune ha inteso adottare la delibera, oggetto di impugnazione, in funzione sanante. Nel corpo della delibera gravata, infatti, si dà atto che “ […] i lavori furono regolarmente realizzati ed ultimati; inoltre, in esecuzione della successiva deliberazione della Giunta Municipale n. 1622 del 20/11/1981 furono corrisposte le indennità di esproprio per i lavori di costruzione della strada extraurbana Chiancamasitto ai proprietari già individuati con la citata ordinanza sindacale n. 13 del 16/06/1977 […]; tuttavia, l’iter espropriativo non fu mai terminato […] ”.
Orbene, la giurisprudenza ha indicato le modalità, con le quali poter acquisire un bene occupato ed utilizzato sine titulo (Cons. St., ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 2) e ha statuito (Cons. St., Ad. plen. 18 febbraio 2020, n. 5), in via generale, che “ L'art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 si applica a tutte le ipotesi in cui un bene immobile altrui sia utilizzato e modificato dall'amministrazione per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, e dunque quale che sia la ragione che abbia determinato l'assenza di titolo che legittima alla disponibilità del bene ”. Ragion per cui, la p.a. ha l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari, volte ad attivare il procedimento, di cui all'art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001, al fine di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, così facendo cessare la situazione di occupazione sine titulo dell'immobile ( ex multis : Cons. St., sez. IV, 13 novembre 2024, n. 9120; T.A.R. Campania, sez. V, 3 gennaio 2020, n. 37; Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2015, n. 4014; Cons. St., sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4696).
Consta che il Comune, sulla opinata particella occupata, ha realizzato, per quasi cinquant'anni, varie opere di sistemazione e di manutenzione e le ha utilizzate per diverse finalità pubbliche di viabilità e di parcheggio, tantoché ha dato in concessione le stesse per la gestione di un parcheggio.
Siffatte circostanze dimostrano che il Comune detiene e utilizza le aree per scopi di interesse pubblico, ragion per cui v’è il presupposto richiesto dall'art. 42- bis d.P.R. n. 380/2001.
Quanto all’asserita illegittimità dello scomputo delle somme già corrisposte ai precedenti proprietari, la censura non ha pregio nella misura in cui l'art. 42- bis , comma 2, d.P.R. 327/2001 prevede che " le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo "; una tale disposizione deve ritenersi che si applichi anche quando il proprietario attuale sia diverso da quello, che ha ricevuto le somme, in quanto il ricorrente ha acquistato il bene, con atto del 31 ottobre 2024, quindi, in un’epoca successiva all'occupazione e alla corresponsione delle somme ed ha acquistato il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava; nella proprietà, si è avuta successione a titolo particolare.
In ultima analisi, i motivi-vizio dedotti in ricorso per opporsi all’adozione del provvedimento, di cui all’art. 42- bis d.P.R. 327/2001, da parte del Comune resistente, non trovano alcun fondamento.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio possono esser vieppiù compensate per la peculiarità della controversia, data anche la complessità per costituire fattispecie assai risalente nel tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE ND, Presidente
EN VA, Consigliere, Estensore
EN Mennoia, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| EN VA | CE ND |
IL SEGRETARIO