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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 16878 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato ROSSI NICOLA
parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato BITONTI ILARIA
Parte resistente
con l'intervento di
AVV SS DE GIORGI CURATORE SPECIALE DEI MINORI parte intervenuta
OGGETTO: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data
23.10.2025
F A T T O E DI R I T T O
La sig chiedeva, ai sensi dell'art. 473.bis.6 c.p.c. e dell'art. Parte_2
473.bis.39 c.p.c., che fosse ordinato a di riconsegnarle CP_1
immediatamente i figli quale genitore collocatario, in base al decreto del
Tribunale di Bologna in data 7/7/2021. Chiedeva, inoltre, l'ammonimento del sig
,, una somma di denaro da versarsi ex art. . 614 bis c.p.c. per ogni CP_1
violazione o inosservanza successiva e anche per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, la condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della ammende. CP_2
Nella prima memoria ex art.473 bis.17 cpc chiedeva l'affido esclusivo dei figli, la regolamentazione delle visite paterne ed un contributo di mantenimento di
600,00 euro .
Si costituiva il sig chiedendo il rigetto del ricorso ed, in via CP_1
riconvenzionale, la collocazione dei figli preso di sé, l'affido esclusivo, la regolamentazione delle visite materne ed un contributo di mantenimento di euro
400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rappresentava di non aver riportato i minori a casa della madre in quanto, in quanto si verificava un grave episodio di violenza fisica nei confronti del minore del quale il padre veniva a conoscenza nel proprio fine settimana in data Per_1
1 novembre 2023. Nello specifico, riferiva al padre che il giorno prima la Per_1
mamma lo aveva colpito con schiaffi al volto, pugni al torace, lanciando contro lo stesso anche delle scarpe, in quanto era rimasto indietro con i compiti della scuola.
La causa veniva istruita tramite relazioni dei servizi sociali ctu e ascolto dei minori , vista l'aspra conflittualità tra le parti, veniva nominata curatore speciale dei minori l'avv Rossella De Giorgi.
La causa veniva rimessa la Collegio per la decisione il 23 ottobre 2025.
pagina 2 di 9 §§§
Deve essere accolta la richiesta del curatore speciale di affido ai Servizi sociali dei minori al padre.
La vicenda ha origine da un violento litigio intercorso tra la madre e il 31 Per_1
ottobre 2023. raccontava al padre di essere stato picchiato con modalità Per_1
particolarmente aggressive dalla madre che lo trovava intento a fare i compiti solo prima di andare a scuola.
Il padre, venuto a conoscenza dell'episodio,al termine del proprio fine settimana, non riportava i figli a casa della madre, la quale dunque proponeva ricorso.
La mare stato anche minacciato di morte dalla madre.
La sorella che in quel momento si trovava nella stanza attigua, sentendo del Per_2
trambusto, accedeva nella stanza ove si trovava e, vedendo il fratello Per_1
profondamente impaurito, cercava di intervenire in sua difesa calmando la madre che era molto nervosa ed arrabbiata. I bambini, sconvolti per quanto accaduto, riferivano al padre come già in passato si fossero verificati altri episodi di grave violenza fisica e precisavano di non voler fare ritorno presso l'abitazione materna.
Il sig. , preoccupato per l'accaduto, al fine di tutelare la salute psico- CP_1
fisica dei minori e la loro incolumità personale conduceva immediatamente i minori presso il Nosocomio S. Orsola Malpighi e successivamente, in data 2 novembre 2023, sporgeva formale denuncia-querela nei confronti dell'ex compagna per le gravi condotte tenute dalla stessa. Veniva quindi attivato un
“codice rosso”.
In data 11 dicembre 2023 si teneva l'audizione protetta dei due figli minori presso la Caserma dei Carabinieri di Bologna Bertalia, con il supporto di una psicologa- psicoterapeuta.
I minori pertanto, a far data dal 1 novembre 2023, rimanevano a vivere presso il sig. .. CP_1
La denuncia-querela sporta dal sig. dava origine ad un procedimento CP_1
penale che si concludeva con una sentenza di patteggiamento.
L'istruttoria espletata ha permesso di accertare che la madre ha posto in essere comportamenti caratterizzati da un discontrollo della rabbia.
pagina 3 di 9 Per l'episodio del 31 ottobre 2023 il referto del Pronto Soccorso del S. Orsola “ certifica evidenti segnali di maltrattamento subiti dal primogenito ed a cui avrebbe assistito ”. Per_2
Alla prima udienza si è disposto immediatamente il collocamento dei minori presso il padre, con incontri liberi con la madre.
Tuttavia, le visite sono state sospese dopo l'estate 2024 a causa della sofferenza esternata dai minori, come da relazione del servizio sociale del 20 settembre
2024 effettuava le seguenti valutazioni:”Il calendario prevedeva la possibilità di trascorrere presso l'abitazione della mamma anche la settimana dal 26 al 30 agosto tuttavia la scrivente e la Psicologa dr.ssa hanno proposto ai CP_3
genitori dei minori la temporanea sospensione degli incontri e della frequentazione tra i minori e la mamma a fronte delle criticità della situazione familiare emerse nel corso dei colloqui e del grave disagio psicologico che i minori stavano vivendo.
La curatrice speciale ha chiesto che i minori venissero affidati al servizio sociale territorialmente competente, restando gli stessi collocati presso l'abitazione del padre, conferendo ai servizi il potere di assumere le decisioni necessarie e quelle ritenute importanti (a titolo solo esemplificativo, quelle relative alla scuola e allo sport) per i minori, in caso di disaccordo tra i genitori.
La curatrice speciale, sentiti i minori ha ravvisato quanto segue :”Il conflitto genitoriale è emerso chiaramente ma con un distinguo rispetto alle due figure genitoriali;
alla disponibilità del padre a cercare punti di incontro e contatto con la madre nell'interesse dei figli, ha fatto da contraltare la chiusura della madre a concedere spazi di dialogo costruttivo e senza rimando in risposta alle esigenze e richieste dei figli tramite il padre . E' emerso chiaramente l'affetto che lega i minori ad entrambi i genitori ma con un distinguo: l'attaccamento al padre è permeato di serenità e desiderio di vicinanza e condivisione, quello alla madre di misurata distanza e timore. I minori hanno un rapporto importante anche con la nonna materna, che la madre non accetta ( …) Dai riferiti dei minori, dagli incontri in CTU e dai confronti con i Servizi affidatari, si evince chiaramente
pagina 4 di 9 l'opportunità che le attuali disposizioni vengano confermate rimanendo i minori collocati presso il padre e affidati ai Servizi Sociali con delega a mediare tra i genitori e a prendere le decisioni per i minori in caso di disaccordo.”
All'udienza del 5 giugno 2025 la curatrice speciale evidenziava come i minori manifestassero ancora molte difficoltà ad incontrare la madre, dichiarandosi invece sereni presso il padre.
La curatrice insisteva affinchè i servizi sociali continuassero ad avere un ruolo di mediazione per risolvere i conflitti genitoriali.
I minori hanno manifestato una sofferenza profonda derivante dai comportamenti posti in essere dalla sig.ra Pt_1
La CTU ha precisato per entrambi i minori la capacità di esplorare ed esprimere i propri vissuti emotivi..
Gli esiti della CTU-unitamente alle audizioni dei minori e alle dichiarazioni rese confermano la necessità di assicurare loro un ambiente protetto e rispettoso dei loro bisogni affettivi ed emotivi.
Sotto il profilo della genitorialità la stessa CTU ha potuto evidenziare come la sig.ra anifesti” una profonda difficoltà a sintonizzarsi con i bisogni Pt_1
profondi dei figli [...]”.
Ciò che emerso è la proiezione della madre sui figli delle proprie esigenze e ambizioni sportive e scolastiche, non riuscendo a porsi in ascolto rispetto ai bisogni dei figli e andando anche in contrasto con i loro desideri.
Come osservato dalla Ctu e dal curatore speciale,la madre manifesta un profondo ed autentico affetto nei confronti dei figli e anche i minori nutrono sentimenti di affetto per la madre, ma sono rimasti avviliti e spaventati da condotte della madre originate in parte da pressioni eccessive nell'ambito scolastico e sportivo e in parte da atteggiamenti aggressivi e di rabbia incontrollata derivanti probabilmente mancata o insufficiente rielaborazione di traumi del passato e di rapporti con i propri genitori. .
E' quindi necessario ai fini dell'auspicabile ripresa dei rapporti tra madre e figli che la sig continui il percorso psicologico intrapreso. Come espressamente Pt_1 consigliato dalla Ctu “credo sia fondamentale che la sig.ra sviluppi Pt_1
pagina 5 di 9 un approccio equilibrato nella sua genitorialità, distinguendo chiaramente tra i bisogni autentici dei suoi figli e le proprie aspettative o desideri proiettati su di loro. e non hanno chiesto di non vedere più la madre, hanno Per_1 Per_2
chiesto un cambiamento da parte sua che implica una comprensione della loro sofferenza per i maltrattamenti vissuti. Ritengo sia fondamentale che la sig.ra colga con apertura la richiesta di cambiamento che i figli le hanno Pt_1
rivolto. Ignorarla può portare a un ulteriore allontanamento da parte loro[...]Ritengo importante che la signora ossa prendere consapevolezza Pt_1
del fatto che le esperienze passate, sebbene dolorose e traumatiche, non possono giustificare comportamenti nei confronti dei suoi figli che possano essere considerati maltrattanti”.
Il curatore speciale ha rappresentato che i minori si sentono a disagio con la madre quando si esprime con loro in termini offensivi e scurrili nei confronti del padre, della sua compagna e dei suoi figli. Riferisce una relazione difficile sul versante materno, mentre nel contesto paterno ha potuto rilevare una situazione più accogliente rispetto all'ascolto e alla comprensione dei bisogni di e Per_1
. I minori hanno riferito di non volere tornare presso l'abitazione materna, Per_2
dove erano costretti a praticare pattinaggio contro la loro volontà e privati di contesti relazionali con i pari, ad eccezione delle ore scolastiche.
Il padre è dotato di sufficienti capacità genitoriali, ma ha mostrato spesso il bisogno di appoggiarsi per molte scelte ai Servizi sociali
La CTU ha riferito : “[...] Il sig. , ha mostrato di essere un padre attento CP_1
ai bisogni dei figli e attivo nel promuoverne uno sviluppo evolutivo sano e adeguato, attivo nel ricercare le risorse necessarie e concrete per assicurare ai figli ciò di cui hanno bisogno”.
Si reputa opportuno, come suggerito anche dalla CTU, un affido ai Servizi sociali per 24 mesi con possibilità di decisioni in ambito sanitario e scolastico se i genitori non trovano un accordo.
Il Servizio sociale, tenuto conto delle condizioni psicologiche dei minori e dei loro desideri, dovrà redarre un calendario di frequentazione con la pagina 6 di 9 madre,inizialmente con incontri protetti, al fine di sostenere le parti per una ripresa delle relazioni e una rielaborazione dei vissuti favorendone l'evoluzione.
Contestualmente dovrà offrire supporto psicologico alla madre e ai minori al fine di un graduale ravvicinamento
Quanto agli aspetti economici si osserva che ilsig svolge attività CP_1
lavorativa in qualità di practice director presso la società Robert Half Italia s.r.l in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, percependo mensilmente una retribuzione netta di circa euro 1.715,00 (cfr. doc. 41-42 nota di precisazione delle conclusioni).
Il sig. è comproprietario assieme al fratello di due negozi CP_1
attualmente concessi in locazione.
La somma totale percepita dalla locazione dei due magazzini è pari ad euro
750,00 (doc. 47) che il sig. e il fratello percepiscono a metà ciascuno per CP_1
un importo pro quota pari ad euro 375,00 mensili.
L'ultima dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 espone un reddito imponibile lordo pari ad 43440,,00 , netto di euro 32544,00 pari ad euro 2712,00 al mese
Il sig. , inoltre, sostiene mensilmente la rata di mutuo di euro 352,43 CP_1
contratto per l'acquisto del proprio immobile sito in Casalecchio di Reno (si vedano docc. 15-16 memoria difensiva del 18 gennaio con spese condominiali pari ad euro 3.600,00/4.000,00 (cfr. doc. 43 nota di precisazione delle conclusioni).
.La sig avora presso l'Asl con un contratto a tempo indeterminato. Pt_1
Nella dicharazione dei redditi 2025 è riportato un guadagno di euro 27. 196,00 lordi.
Nelle ultime buste paga risulta un reddito mensile di circa 1400,00 euro al mese per 13 mensilità
Dalla dichiarazione dei redditi appare un reddito da locazione di euro 1663,00 annui.
La sig paga un affitto di 650,00 euro. Pt_1
Tenuto conto che il padre percepirà l'assegno unico integralmente in quanto si cura in via esclusiva della gestione dei figli e delle condizioni economiche e pagina 7 di 9 patrimoniali delle parti, in base al principio di proporzionalità,si reputa equo un mantenimento materno pari ad euro 200,00 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie.
I fondi intestati ai figli non possono essere considerati redditodella madre in quanto le somme sono destinate al loro futuro.
L'assegno unico spetterà interamente dal sig , CP_1
Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza su affido e mantenimento.
Le spese di Ctu e del curatore speciale, da versarsi queste ultime in favore dell'Erario, sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 16878/2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta: colloca i minori presso il padre
Affida i minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, dando loro il seguente mandato:
decidere in ambito sanitario e scolastico in caso di disaccordo tra i genitori;
tenuto conto delle condizioni psicologiche dei minori e dei loro desideri, redarre un calendario di frequentazione con la madre,inizialmente con incontri protetti, al fine di sostenere le parti per una ripresa delle relazioni e una rielaborazione dei vissuti favorendone l'evoluzione, con facoltà di graduale incremento e liberalizzazione delle visite;
fornire sostegno ai minori e alla genitorialità per entrambi i genitori nomina curatrice speciale dei minori, l'Avv. Rossella De Giorgi , cui attribuisce i compiti di raccordarsi con i Servizi sociali nell'interesse della prole;
Pone a carico della sig l'obbligo di versare a la Pt_1 CP_1 somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
pagina 8 di 9 Avvisa i servizi che entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza dovranno comunicare a questo Tribunale, ai genitori e alla curatrice speciale del minore il nominativo del responsabile del procedimento;
Dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al
Giudice Tutelare competente una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza semestrale;
Condanna le parti nella misura del 50% ciascuna a rifondere all'Erario i compensi per la curatrice speciale dei minori, Avv. Rossella De Giorgi, compensi che liquida in complessivi 6.000,00 euro, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna i compensi spettanti alla CTU, liquidati con separato decreto agli atti
Manda alla Cancelleria di comunicare :
- ai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui è assegnato termine di successivi giorni 15 per la individuazione del responsabile dell'affidamento e la conseguente comunicazione del predetto nominativo al padre, al Giudice Tutelare
e al curatore, Avv. Rossella De Giorgi;
- alla curatrice nominata, avv Rossella de Giorgi , per quanto di spettanza. .
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/11/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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