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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 1393/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Giulia Calafiore, nella causa iscritta al N.
1393/2022 R.G.L. promossa
D A
Avv. nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 res. nel V.le S. Candura n. 59 (c.f.: ), elett. dom., C.F._1 ai fini del presente atto, presso il proprio studio in Caltanissetta nella Via
P. Mattarella n. 25/A2, rappr. e dif. da se stesso e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notifiche presso il seguente n. di fax
(0934) 25944 ed indirizzo mail: o pec: Email_1
Email_2
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, con sede in Roma, Viale del Caravaggio 78 in
[...] persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Danila Maria Cumbo
( ) per procura generale alle liti in data C.F._2
08/03/2017 rep. n. 46911 racc. 14618 per atto in Notar da Roma Per_1 ed elettivamente domiciliato presso il studio in Palermo Via Gen.
Arimondi 2/q - la quale ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi della cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo telefax al seguente numero 091- 303549
1 ovvero alla propria casella di posta elettronica al seguente indirizzo:
Email_3 Email_4
- resistente –
All'esito della sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle sole istanze e conclusioni entro il 02/07/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato alla parte opposta in data 10.10.2022 agiva per ottenere la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 186/2022 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 4.8.2022 ed a lui notificato in data 24.8.2022, contestando la quantificazione della somma ingiunta.
Si costituiva l'opposta che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda evidenziando la tardività dell'opposizione e, in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 2.7.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta, depositate dalla sola parte resistente, alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
La proposta opposizione deve dichiararsi improcedibile per tardiva costituzione della parte opponente.
2 Invero, la citazione in opposizione – sebbene erroneamente proposta -veniva notificata all'opposta in data 10.10.2022, mentre il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato all'ingiunto in data 24.08.2022 (circostanza questa non contestata e anzi ammessa da parte opponente).
Ciò posto, il perno normativo intorno al quale muovere l'analisi è rappresentato dall'art.647 c.p.c., il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo:
a) se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito (nel caso di specie di 40 giorni ai sensi dell'art. 641 c.p.c.;)
b) oppure l'opponente non si è costituito.
L'ultimo comma della citata disposizione prevede poi che se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo a norma del comma precedente, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salva l'ipotesi di opposizione tardiva nella sussistenza delle circostanze e dei requisiti di cui all'art.650 c.p.c.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'improcedibilità della domanda (Cass. Sez. I,
27/11/98 n.12044; Cass. Sez. I, 3/03/1998 n.3316; Cass. Sez. I, 3/04/90 n. 2707 e nello stesso senso, Cass. civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità dell'opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo") senza che possa provvedersi alla disamina, nel merito, del contenuto dell'opposizione.
Ne discende che dovrà dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e conservazione della sua efficacia anche in relazione alle spese in esso liquidate.
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo, esclusa la fase istruttoria, con riduzione rispetto ai valori medi stante la definizione in rito e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M
Come in epigrafe.
3 Così deciso in Caltanissetta il 02/07/2025
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Giulia Calafiore, nella causa iscritta al N.
1393/2022 R.G.L. promossa
D A
Avv. nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 res. nel V.le S. Candura n. 59 (c.f.: ), elett. dom., C.F._1 ai fini del presente atto, presso il proprio studio in Caltanissetta nella Via
P. Mattarella n. 25/A2, rappr. e dif. da se stesso e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notifiche presso il seguente n. di fax
(0934) 25944 ed indirizzo mail: o pec: Email_1
Email_2
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, con sede in Roma, Viale del Caravaggio 78 in
[...] persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Danila Maria Cumbo
( ) per procura generale alle liti in data C.F._2
08/03/2017 rep. n. 46911 racc. 14618 per atto in Notar da Roma Per_1 ed elettivamente domiciliato presso il studio in Palermo Via Gen.
Arimondi 2/q - la quale ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi della cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo telefax al seguente numero 091- 303549
1 ovvero alla propria casella di posta elettronica al seguente indirizzo:
Email_3 Email_4
- resistente –
All'esito della sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle sole istanze e conclusioni entro il 02/07/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato alla parte opposta in data 10.10.2022 agiva per ottenere la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 186/2022 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 4.8.2022 ed a lui notificato in data 24.8.2022, contestando la quantificazione della somma ingiunta.
Si costituiva l'opposta che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda evidenziando la tardività dell'opposizione e, in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 2.7.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta, depositate dalla sola parte resistente, alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
La proposta opposizione deve dichiararsi improcedibile per tardiva costituzione della parte opponente.
2 Invero, la citazione in opposizione – sebbene erroneamente proposta -veniva notificata all'opposta in data 10.10.2022, mentre il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato all'ingiunto in data 24.08.2022 (circostanza questa non contestata e anzi ammessa da parte opponente).
Ciò posto, il perno normativo intorno al quale muovere l'analisi è rappresentato dall'art.647 c.p.c., il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo:
a) se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito (nel caso di specie di 40 giorni ai sensi dell'art. 641 c.p.c.;)
b) oppure l'opponente non si è costituito.
L'ultimo comma della citata disposizione prevede poi che se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo a norma del comma precedente, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salva l'ipotesi di opposizione tardiva nella sussistenza delle circostanze e dei requisiti di cui all'art.650 c.p.c.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'improcedibilità della domanda (Cass. Sez. I,
27/11/98 n.12044; Cass. Sez. I, 3/03/1998 n.3316; Cass. Sez. I, 3/04/90 n. 2707 e nello stesso senso, Cass. civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità dell'opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo") senza che possa provvedersi alla disamina, nel merito, del contenuto dell'opposizione.
Ne discende che dovrà dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e conservazione della sua efficacia anche in relazione alle spese in esso liquidate.
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo, esclusa la fase istruttoria, con riduzione rispetto ai valori medi stante la definizione in rito e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M
Come in epigrafe.
3 Così deciso in Caltanissetta il 02/07/2025
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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