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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11654 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. GI AR, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, acquisite note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 17267/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Socrate Iustian Limona giusta procura speciale Parte_1 in atti.
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. ti Massimiliano Morelli e Cristiana Giordano giusta procure generali alle liti per atto notar di Roma del 22/3/2024 Per_1
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del procuratore speciale Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Maddaluna giusta procura speciale in atti.
RESISTENTI
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 15/3/2025 ha impugnato innanzi a Parte_1 questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, il fermo amministrativo iscritto in data
21/10/2024 sull'autovettura della ricorrente Jeep TG GB272GP.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità delle notificazioni dei due avvisi di addebito emessi dall' per il recupero di contributi previdenziali non versati alla Gestione commercianti CP_1 negli anni 2015 e 2016 e relativa sanzioni civili, il primo per complessivi € 2.972,87, il secondo per complessivi € 4.479,43, con conseguente nullità del provvedimento di fermo amministrativo, basato, peraltro, anche su una cartella di pagamento avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione di norme del Codice della Strada.
Si è costituito l' , che ha eccepito la inammissibilità della domanda, giacchè i crediti posti a CP_1 base del provvedimento di fermo dovevano considerarsi accertati in maniera incontrovertibile in
1 ragione del fatto che la ricorrente non aveva impugnato gli avvisi di addebito con cui se ne intimava il pagamento entro il termine di decadenza di 40 giorni previsto dall'art. 24 del D.lgs n 46/1999, pur essendo stato ritualmente notificati, rispettivamente, il 12/3/2020 ed il 4/11/2022.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, evidenziando che gli avvisi di addebito, posti a base del provvedimento di fermo, erano stati ritualmente notificati, al pari del preavviso di fermo amministrativo in data 15/6/2024 e di due intimazioni di pagamento aventi ad oggetto i medesimi crediti per contributi previdenziali e sanzioni civili oggetto dei due avvisi in questione, notificate, rispettivamente, il 7/10/2024 e il
23/1/2025.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
2.Rileva preliminarmente il Tribunale che sussiste la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, ove si consideri che:
-sebbene l' azione di contestazione del fermo amministrativo integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione, da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione ( v. Cass 7/5/2019 n. 10944);
-l' è titolare della pretesa creditoria posta a base del provvedimento di fermo, sicchè anche nel CP_1 caso di specie trova applicazione il principio secondo cui, nell'ambito della riscossione dei crediti previdenziali, dal disposto dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 si evince che, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete all' ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (v. Cass, Sez. un., 8/3/2022, n. 7514).
3.Ciò premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione recuperatoria, qualificabile come opposizione all'esecuzione, è inammissibile in quanto tardiva, giusta quanto evidenziato pure dall' in sede CP_1 di note autorizzate.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo “lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., (che altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito) può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al d.lgs n. n. 46 del 1999, art. 24, ove l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia
2 strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. In tal caso, dunque, l'azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n.
29294 del 2019; Cass. n. 22292 del 2019; Cass. n. 28583 del 2018; Cass.n. 594 del 2016; n.
41226/2021).
L'operatività di tale principio è stata ribadita dai Giudice di legittimità anche con riferimento alla materia contributiva, in relazione alla quale si è affermato che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata ( v. Cass. n. 24506 del 2016, che, in presenza di una notifica nulla della cartella, ha individuato il primo atto utile per la individuazione del dies a quo nella successiva intimazione di pagamento;
in senso conforme: Cass n. 18256 del 2020).
Applicando i principi anzidetti al caso di specie, rileva il Tribunale che con l'azione proposta la ricorrente non fa valere vizi propri del provvedimento di fermo, né del precedente preavviso di fermo amministrativo, notificatole il 15/6/2024, ma nega a monte l'azione esecutiva per inesistenza originaria del titolo esecutivo, rappresentato dai due avvisi di addebito anzidetti, assumendo che essi non le sarebbero mai stati notificati.
Tale azione recuperatoria avrebbe dovuta essere proposta entro il termine di 40 giorni, già previsto dall'art. 24, commi 5 e 6, d.lgs n. 46/199 ed ora dall'art. 131, comma 5, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, entrato in vigore 27/03/2025.
Il termine non è stato rispettato, atteso che il preavviso di fermo amministrativo, in cui risultano specificamente indicati i due avvisi di addebito n. 3972019003600950000 e n.3972022001729338900, è stato pacificamente notificato alla ricorrente il 15/6/2024.
4.Rileva inoltre il Tribunale che l'opposizione è inammissibile anche sotto un diverso profilo.
Osserva il Tribunale che, giusta documentazione prodotta dall' , sia l'avviso di addebito n. 397 CP_1
2019 0036009500000, con cui si intimava alla ricorrente il pagamento della complessiva somma di
€ 2.750,87 a titolo di contributi IVS a percentuale non versati nell'anno 2015 e relative somme aggiuntive, sia l'avviso di addebito n. 397 2022 001729333 89000, con cui si intimava il pagamento della complessiva somma di € 4.395,01 a titolo di contributivi IVS a percentuale non versati nell'anno 2016 e relative somme aggiuntive, risultano notificati alla ricorrente a mezzo posta, rispettivamente, in data 12/3/2020 e in data 4/11/2022 a mezzo di lettere raccomandate
3 inviate presso l'abituale domicilio della ricorrente, ossia via del Trifoglio n. 43 Roma, ove risulta notificato e pacificamente ricevuto anche il preavviso di fermo in data 15/6/2024 e che secondo quanto riconosciuto dalla medesima ricorrente ( v. note autorizzate) era il luogo di sua abituale residenza dal 9/4/2018.
Infondati sono poi i rilievi svolti dalla ricorrente in merito alla ritualità delle notifiche di tali avvisi, eseguite a mezzo posta direttamente dall' , basati sull'assunto secondo cui per siffatti atti non CP_1 sarebbe consentita il perfezionamento del procedimento notificatorio a mezzo di compiuta giacenza.
Rileva il Tribunale che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l' ente previdenziale o l'agente della riscossione procedano alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, avendo la Suprema Corte
(v, tra le tante,. Cass. 28/5/2020, n. 10131; in senso conforme Cass 8/2/2016, n. 2047) ribadito che
«In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del
1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver he assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile): situazione la cui sussistenza non è stata neppure dedotta dalla ricorrente nel caso di specie.
Attesa la regolare notifica degli avvisi di addebito poste a base del provvedimento di fermo impugnato, rileva il Tribunale che la ricorrente aveva l'onere di impugnare i titoli anzidetti entro i termini di decadenza previsti dagli artt. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c..
La mancata attivazione da parte della ricorrente degli specifici mezzi previsti dall'ordinamento al fine di contestare nel merito la fondatezza delle pretese azionate attraverso gli avvisi di addebito, nonché al fine di far valere vizi formali di tali titoli, comporta la incontrovertibilità di tali pretese, sia per quanto concerne i contributi sia per quanto concerne i relativi accessori, tanto in ordine all'an che in ordine al quantum.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
4 5.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi dei criteri di cui al D.M. n. 54/2014 e al
D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida per ciascuno in € 2.697,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 17/11/2025 Il Giudice
GI AR
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. GI AR, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, acquisite note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 17267/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Socrate Iustian Limona giusta procura speciale Parte_1 in atti.
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. ti Massimiliano Morelli e Cristiana Giordano giusta procure generali alle liti per atto notar di Roma del 22/3/2024 Per_1
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del procuratore speciale Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Maddaluna giusta procura speciale in atti.
RESISTENTI
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 15/3/2025 ha impugnato innanzi a Parte_1 questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, il fermo amministrativo iscritto in data
21/10/2024 sull'autovettura della ricorrente Jeep TG GB272GP.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità delle notificazioni dei due avvisi di addebito emessi dall' per il recupero di contributi previdenziali non versati alla Gestione commercianti CP_1 negli anni 2015 e 2016 e relativa sanzioni civili, il primo per complessivi € 2.972,87, il secondo per complessivi € 4.479,43, con conseguente nullità del provvedimento di fermo amministrativo, basato, peraltro, anche su una cartella di pagamento avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione di norme del Codice della Strada.
Si è costituito l' , che ha eccepito la inammissibilità della domanda, giacchè i crediti posti a CP_1 base del provvedimento di fermo dovevano considerarsi accertati in maniera incontrovertibile in
1 ragione del fatto che la ricorrente non aveva impugnato gli avvisi di addebito con cui se ne intimava il pagamento entro il termine di decadenza di 40 giorni previsto dall'art. 24 del D.lgs n 46/1999, pur essendo stato ritualmente notificati, rispettivamente, il 12/3/2020 ed il 4/11/2022.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, evidenziando che gli avvisi di addebito, posti a base del provvedimento di fermo, erano stati ritualmente notificati, al pari del preavviso di fermo amministrativo in data 15/6/2024 e di due intimazioni di pagamento aventi ad oggetto i medesimi crediti per contributi previdenziali e sanzioni civili oggetto dei due avvisi in questione, notificate, rispettivamente, il 7/10/2024 e il
23/1/2025.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..
2.Rileva preliminarmente il Tribunale che sussiste la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, ove si consideri che:
-sebbene l' azione di contestazione del fermo amministrativo integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione, da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione ( v. Cass 7/5/2019 n. 10944);
-l' è titolare della pretesa creditoria posta a base del provvedimento di fermo, sicchè anche nel CP_1 caso di specie trova applicazione il principio secondo cui, nell'ambito della riscossione dei crediti previdenziali, dal disposto dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 si evince che, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete all' ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (v. Cass, Sez. un., 8/3/2022, n. 7514).
3.Ciò premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione recuperatoria, qualificabile come opposizione all'esecuzione, è inammissibile in quanto tardiva, giusta quanto evidenziato pure dall' in sede CP_1 di note autorizzate.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo “lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., (che altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito) può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al d.lgs n. n. 46 del 1999, art. 24, ove l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia
2 strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. In tal caso, dunque, l'azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n.
29294 del 2019; Cass. n. 22292 del 2019; Cass. n. 28583 del 2018; Cass.n. 594 del 2016; n.
41226/2021).
L'operatività di tale principio è stata ribadita dai Giudice di legittimità anche con riferimento alla materia contributiva, in relazione alla quale si è affermato che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata ( v. Cass. n. 24506 del 2016, che, in presenza di una notifica nulla della cartella, ha individuato il primo atto utile per la individuazione del dies a quo nella successiva intimazione di pagamento;
in senso conforme: Cass n. 18256 del 2020).
Applicando i principi anzidetti al caso di specie, rileva il Tribunale che con l'azione proposta la ricorrente non fa valere vizi propri del provvedimento di fermo, né del precedente preavviso di fermo amministrativo, notificatole il 15/6/2024, ma nega a monte l'azione esecutiva per inesistenza originaria del titolo esecutivo, rappresentato dai due avvisi di addebito anzidetti, assumendo che essi non le sarebbero mai stati notificati.
Tale azione recuperatoria avrebbe dovuta essere proposta entro il termine di 40 giorni, già previsto dall'art. 24, commi 5 e 6, d.lgs n. 46/199 ed ora dall'art. 131, comma 5, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, entrato in vigore 27/03/2025.
Il termine non è stato rispettato, atteso che il preavviso di fermo amministrativo, in cui risultano specificamente indicati i due avvisi di addebito n. 3972019003600950000 e n.3972022001729338900, è stato pacificamente notificato alla ricorrente il 15/6/2024.
4.Rileva inoltre il Tribunale che l'opposizione è inammissibile anche sotto un diverso profilo.
Osserva il Tribunale che, giusta documentazione prodotta dall' , sia l'avviso di addebito n. 397 CP_1
2019 0036009500000, con cui si intimava alla ricorrente il pagamento della complessiva somma di
€ 2.750,87 a titolo di contributi IVS a percentuale non versati nell'anno 2015 e relative somme aggiuntive, sia l'avviso di addebito n. 397 2022 001729333 89000, con cui si intimava il pagamento della complessiva somma di € 4.395,01 a titolo di contributivi IVS a percentuale non versati nell'anno 2016 e relative somme aggiuntive, risultano notificati alla ricorrente a mezzo posta, rispettivamente, in data 12/3/2020 e in data 4/11/2022 a mezzo di lettere raccomandate
3 inviate presso l'abituale domicilio della ricorrente, ossia via del Trifoglio n. 43 Roma, ove risulta notificato e pacificamente ricevuto anche il preavviso di fermo in data 15/6/2024 e che secondo quanto riconosciuto dalla medesima ricorrente ( v. note autorizzate) era il luogo di sua abituale residenza dal 9/4/2018.
Infondati sono poi i rilievi svolti dalla ricorrente in merito alla ritualità delle notifiche di tali avvisi, eseguite a mezzo posta direttamente dall' , basati sull'assunto secondo cui per siffatti atti non CP_1 sarebbe consentita il perfezionamento del procedimento notificatorio a mezzo di compiuta giacenza.
Rileva il Tribunale che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l' ente previdenziale o l'agente della riscossione procedano alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, avendo la Suprema Corte
(v, tra le tante,. Cass. 28/5/2020, n. 10131; in senso conforme Cass 8/2/2016, n. 2047) ribadito che
«In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del
1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver he assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile): situazione la cui sussistenza non è stata neppure dedotta dalla ricorrente nel caso di specie.
Attesa la regolare notifica degli avvisi di addebito poste a base del provvedimento di fermo impugnato, rileva il Tribunale che la ricorrente aveva l'onere di impugnare i titoli anzidetti entro i termini di decadenza previsti dagli artt. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c..
La mancata attivazione da parte della ricorrente degli specifici mezzi previsti dall'ordinamento al fine di contestare nel merito la fondatezza delle pretese azionate attraverso gli avvisi di addebito, nonché al fine di far valere vizi formali di tali titoli, comporta la incontrovertibilità di tali pretese, sia per quanto concerne i contributi sia per quanto concerne i relativi accessori, tanto in ordine all'an che in ordine al quantum.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
4 5.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi dei criteri di cui al D.M. n. 54/2014 e al
D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida per ciascuno in € 2.697,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 17/11/2025 Il Giudice
GI AR
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