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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2283/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2283/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
( ) - avv. OLIVA IM Parte_1 P.IVA_1
( ; C.F._1
( ) - avv. OLIVA Parte_2 C.F._2
IM ( ; C.F._1
RICORRENTI
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_2
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 r.g. 2283/25
Con unico ricorso depositato in data 14.05.2025, le parti ricorrenti di cui in epigrafe sia personalmente che quale legale Parte_2 rapp.te della proponevano opposizione alla ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. 0I -001978071 relativa ad atto di accertamento
.7201.13/11/2019.0235905 del 13/11/2019 per mancato versamento CP_2 delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018 pari a € 5.981,78.
Eccepivano, in particolare, la mancata notifica dell'atto prodromico di accertamento;
la mancata allegazione dell'accertamento all'ordinanza- ingiunzione;
la mancata applicazione della sanzione nella misura minima di legge.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 09.07.2025, concludendo come in atti.
La prima eccezione spiegata in ricorso si è rivelata infondata, atteso CP_ che dagli atti offerti in comunicazione dall è emerso che il plico contenente l'accertamento del 13.11.2019 risulta essere stato regolarmente notificato in data 14.12.2019; ne deriva che l'odierna intimata ha avuto piena contezza delle ragioni fattuali e giuridiche che sono sfociate nell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione odiernamente impugnata.
Quanto alla mancata applicazione della sanzione nella misura minima
(a seguito della novella di cui all'art. 23 del d.l. 48/23 la sanzione per gli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali vanno da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso), l'eccezione attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Invero, nell'ordinanza-ingiunzione l'importo sanzionato (pari a € 5.981,78 a fronte di un debito previdenziale di
€ 2.660,04) è stato giustificato dall'istituto con la laconica ed apodittica locuzione “vista la gravità della condotta dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione” (cfr. doc. in atti), priva di ogni elemento fattuale specifico e, come tale, con motivazione apparente ovvero senza motivazione. Sotto questo aspetto, si rileva in diritto che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in
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virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (cfr. Cass. n.
29315/24).
Pertanto, tenuto conto della non significativa durata della violazione
(12 mesi) e della scarsa entità importi mensili non versati (che vanno da €
65,98 a € 309,98), appare equo determinare l'entità dell'importo costituente la sanzione nella misura minima pari a € 3.990,06.
In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, l'ordinanza ingiunzione va modificata con riferimento alla sola entità della sanzione, che va determinata nel superiore importo, oltre accessori di legge sino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono interamente compensate per la reciproca soccombenza sui due motivi di ricorso.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, modifica l'ordinanza- ingiunzione n. OI-001978071 relativamente alla sola entità dell'importo, quantificato in € 3.990,06;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2283/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
( ) - avv. OLIVA IM Parte_1 P.IVA_1
( ; C.F._1
( ) - avv. OLIVA Parte_2 C.F._2
IM ( ; C.F._1
RICORRENTI
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_2
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 r.g. 2283/25
Con unico ricorso depositato in data 14.05.2025, le parti ricorrenti di cui in epigrafe sia personalmente che quale legale Parte_2 rapp.te della proponevano opposizione alla ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. 0I -001978071 relativa ad atto di accertamento
.7201.13/11/2019.0235905 del 13/11/2019 per mancato versamento CP_2 delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018 pari a € 5.981,78.
Eccepivano, in particolare, la mancata notifica dell'atto prodromico di accertamento;
la mancata allegazione dell'accertamento all'ordinanza- ingiunzione;
la mancata applicazione della sanzione nella misura minima di legge.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 09.07.2025, concludendo come in atti.
La prima eccezione spiegata in ricorso si è rivelata infondata, atteso CP_ che dagli atti offerti in comunicazione dall è emerso che il plico contenente l'accertamento del 13.11.2019 risulta essere stato regolarmente notificato in data 14.12.2019; ne deriva che l'odierna intimata ha avuto piena contezza delle ragioni fattuali e giuridiche che sono sfociate nell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione odiernamente impugnata.
Quanto alla mancata applicazione della sanzione nella misura minima
(a seguito della novella di cui all'art. 23 del d.l. 48/23 la sanzione per gli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali vanno da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso), l'eccezione attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Invero, nell'ordinanza-ingiunzione l'importo sanzionato (pari a € 5.981,78 a fronte di un debito previdenziale di
€ 2.660,04) è stato giustificato dall'istituto con la laconica ed apodittica locuzione “vista la gravità della condotta dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione” (cfr. doc. in atti), priva di ogni elemento fattuale specifico e, come tale, con motivazione apparente ovvero senza motivazione. Sotto questo aspetto, si rileva in diritto che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in
Pagina 2 di 3 r.g. 2283/25
virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (cfr. Cass. n.
29315/24).
Pertanto, tenuto conto della non significativa durata della violazione
(12 mesi) e della scarsa entità importi mensili non versati (che vanno da €
65,98 a € 309,98), appare equo determinare l'entità dell'importo costituente la sanzione nella misura minima pari a € 3.990,06.
In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, l'ordinanza ingiunzione va modificata con riferimento alla sola entità della sanzione, che va determinata nel superiore importo, oltre accessori di legge sino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono interamente compensate per la reciproca soccombenza sui due motivi di ricorso.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, modifica l'ordinanza- ingiunzione n. OI-001978071 relativamente alla sola entità dell'importo, quantificato in € 3.990,06;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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