Articolo 26 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 settembre 1967
Art. 26. Condizioni per il pensionamento e determinazioni dei servizi utili a pensione

Il personale di cui al precedente articolo 23 ha diritto alla pensione ed alle relative maggiorazioni previste dalla presente legge a carico della Gestione marittimi quando cessi in via definitiva dallo imbarco sulle navi delle Ferrovie dello Stato e sia in possesso dei requisiti di pensionabilita' stabiliti dal precedente articolo 15.
La pensione compete anche ai familiari dell'iscritto quando si verifichino le condizioni previste dalle norme vigenti.
Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche i periodi di navigazione compiuti per conto delle Ferrovie dello Stato.
Sono esclusi dal computo dei servizi utili i periodi di servizio militare svolto a terra o con imbarco su navi militari e ogni altro servizio figurativo, se i servizi stessi siano stati computati per la pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato o a carico dello Stato o per la determinazione di altro trattamento pensionistico.
I periodi di imbarco su navi militari sono, tuttavia, considerati validi secondo le norme vigenti, ai fini del diritto a pensione, ma non per la determinazione della misura della pensione medesima.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967