Articolo 23 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 22Articolo 24
Versione
29 marzo 1961
Art. 23. (Riposo settimanale)

L'operaio ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi delle disposizioni vigenti.
Il godimento del diritto al riposo settimanale dello operaio che presta un servizio di semplice vigilanza o di guardiana o che comunque presta una opera discontinua, e' disciplinato dalle singole Amministrazioni con propri decreti.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961