Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
In tema di riciclaggio, la mera detenzione del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza stessa, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna della proprietaria del veicolo - condotto da un terzo al momento del controllo - la cui targa, documento di circolazione e numero di telaio erano stati abusivamente associati all'autovettura rubata, non avendo l'imputata allegato alcun elemento tale da far ritenere che la sua vettura fosse stata, anche solo di fatto, ceduta a terzi).
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: non basta la mera detenzione di bene alterato in modo da ostacolarne l'identificazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio a carico del detentore di un motociclo con targa posticcia applicata sopra quella originaria, in assenza di accertamento della partecipazione di quest'ultimo, anche a titolo di concorso, all'apposizione della seconda targa - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2015, n. 41740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41740 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
4 1 7 40/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 30.9.2015 1862 Sentenza n. Reg. gen. n. 30875/2014 composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. dott. Sergio Beltrani Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di TI AT, n. a Cosenza il 24.09.1979, rappresentata e assistita dall'avv. Marcello Manna, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione penale, n. 1396/2010, in data 16.01.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22.04.2010, il Tribunale di Cosenza, in 1 composizione collegiale, dichiarava TI AT responsabile del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. e la condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
1.1. Secondo l'accusa, la TI, in relazione all'autovettura Fiat Uno originariamente targata CS 549078, con telaio ZFA14600*09191495 di provenienza illecita in quanto provento di furto in data 09.11.2000 in danno di RI IO, compiva operazioni consistite nell'apposizione sul longherone anteriore del suddetto veicolo della targhetta identificativa del costruttore riportante il numero ZFA14600*02343891, risultante abbinato all'autovettura Fiat Uno targata BP 670 NH di lecita provenienza della quale era ella stessa proprietaria, ostacolando così l'identificazione della provenienza delittuosa del veicolo.
2. Avverso la sentenza di primo grado, TI AT proponeva appello;
con sentenza in data 16.01.2014, la Corte d'appello di Catanzaro, rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.
3. Nei confronti della sentenza di secondo grado, nell'interesse di TI AT viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533 e 546 lett. e) cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 bis cod. pen. (secondo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. (terzo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 546 lett. e) cod. proc. pen. (quarto motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, si censurano le valutazioni dei giudici di secondo grado che, riportandosi completamente alla sentenza di primo grado, giungono a conclusioni prive di giustificazione ed incompatibili con le premesse fattuali;
invero, l'operato connubio tra la proprietà dell'automobile e la responsabilità della ricorrente per il reato di riciclaggio, costituisce assunto privo di fondamento nonché sganciato da qualsiasi dato fattuale.
3.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza che ha ritenuto sussistente il reato in contestazione senza che siano emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale gli elementi caratterizzanti la fattispecie. La sentenza, infatti, si limita ad un giudizio di mera comparazione tra le operazioni volte a "taroccare" la provenienza delittuosa della vettura e la fattispecie prevista dal legislatore, senza indagare né sull'effettiva consapevolezza della TI sulla provenienza illecita dell'automobile e una sua reale partecipazione alle operazioni volte ad ostacolare il riconoscimento della vettura oggetto di un precedente reato, né considerare che, al momento del fermo operato dalla polizia giudiziaria, il veicolo non era neppure condotto dalla stessa, bensì da un soggetto terzo.
3.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come i giudici di secondo grado abbiano omesso di prendere in considerazione i dati forniti dalla difesa, utilizzando solo i dati forniti dall'accusa, oltretutto valutandoli in maniera del tutto erronea. La Corte territoriale, infatti, si è limitata a confermare la sentenza di primo grado che si fonda su elementi probatori di scarsa rilevanza.
3.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena essendosi la stessa limitata a richiamare i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., senza fornire al riguardo adeguata motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in tutte le censure proposte, risulta inammissibile.
2. Con motivazione logica e congrua -e quindi immune dai denunciati vizi di legittimità la Corte territoriale dà conto degli elementi che - l'hanno portata ad affermare la penale responsabilità dell'imputata.
2.1. Va ricordato, in premessa, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 3, sent. n. 12110 del 19/03/2009 e n. 23528 del 06/06/2006). La medesima giurisprudenza ha inoltre affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo 3 essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, sent. n. 35397 del 20/06/2007; Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, sent. n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
2.2. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) come modificato dalla I. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, quindi, limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
2.3. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte, la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso, la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
2.4. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", costituisce, invero, il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione. In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato); oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito.
2.5. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre, tuttavia, che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata о omessa. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito. 5 3. Rispetto alla motivata, logica e coerente pronuncia del giudice di secondo grado, la ricorrente chiede, in ultima analisi, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma - per quanto sin qui detto - un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. -4. Meramente apodittico e del tutto assertivo e come tale manifestamente infondato è il primo motivo di censura. Sostanzialmente la parte ritiene di poter ricavare dall'uso dell'aggettivo sufficiente nonché dell'avverbio quantomeno, la prova dell'avvenuta violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio>, inteso quale limite alla libertà di convincimento del giudice, apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi e confinanti con l'arbitrio.
4.1. Come è noto, costituisce consolidato orientamento di questa Corte Suprema (cfr., Sez. 2, sent. n. 2548 del 19/12/2014, dep. 21/01/2015, PG in proc. Segura, Rv. 262280; Sez. 6, sent. n. 21314 del 05/03/2015, dep. 21/05/2015, Casamonica e altri, Rv. 263565) quello secondo il quale "la regola di giudizio compendiata nella formula al di là di ogni ragionevole dubbio>, impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana" (Sez. 1, sent. n. 17921 del 03/03/2010, dep. 11/05/2010, Rv. : 247449). Parimenti, per la prova indiziaria, il giudizio di colpevolezza impone al giudice di merito di non limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né di procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, dovendo al contrario valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo 6 possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., Sez. 1, sent. n. 44324 del 18/04/2013, dep. 31/10/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321).
4.2. Il principio secondo il quale può addivenirsi a declaratoria di responsabilità soltanto ove l'imputato risulti colpevole al di la di ogni ragionevole dubbio implica, infatti, come requisito basilare, che, alle modalità di raccolta e di assunzione della prova da parte degli inquirenti, siano del tutto estranei dati obiettivi dai quali possa inferirsi la concreta possibilità dell'esistenza di anomalie o di irregolarità del procedimento acquisitivo degli elementi probatori sui quali dovrà fondarsi la decisione del giudice, esperito dagli organi procedenti, o, comunque, di circostanze che possano, in qualche modo, inficiare l'affidabilità del risultato di prova.
4.3. La regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio> postula, pertanto, che il materiale probatorio a fondamento della decisione sia del tutto esente da ombre inerenti a possibili inquinamenti. I risultati dell'indagine giudiziale possono infatti considerarsi affidabili solo nella misura in cui siano state osservate le regole preposte ai modi di produzione della verità procedimentale. Il conoscere giudiziale è infatti un'attività regolata da un insieme di norme e di principi, dai quali non si può, in alcun caso, deflettere, perché è soltanto in forza del più rigoroso rispetto di questi ultimi che la verità nata sul terreno del processo è legittimata a fondare una decisione destinata a produrre effetti sulla sfera delle libertà individuali. Il giudice, infatti, è il fruitore di un complesso di dati probatori formatisi in conformità alle regole giuridiche e deontologiche che presiedono alla giurisdizione. -4.4. Ove dunque si profilino circostanze obiettive dalle quali possa inferirsi la violazione delle regole e dei principi in disamina, è primario dovere del giudice approfondire tali circostanze, procedere a giudizi 7 controfattuali, onde addivenire alla formazione di una base cognitiva della decisione esente da qualsiasi ombra e, in ipotesi di mancato raggiungimento dello standard probatorio necessario per la condanna, pronunciare sentenza di assoluzione: principi, ai quali la sentenza impugnata risulta essersi ispirata avendovi fatto buon governo e giungendo alla conferma della condanna di primo grado sulla base di un orizzonte probatorio che ha lumeggiato dati - correttamente interpretati nella loro valenza indiziaria - pienamente compatibili con un giudizio di affermazione di penale responsabilità a carico della ricorrente riconoscendo, al di là delle espressioni terminologiche usate, come la stessa abbia "partecipato alle operazioni illecite di manipolazione e contraffazione dell'autovettura rubata, nella consapevolezza della sua provenienza delittuosa".
5. Manifestamente infondato, oltre che propositivo di inammissibili censure in fatto, è il secondo motivo di censura.
5.1. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 2, sent. n. 25940 del 12/02/2013, dep. 13/06/2013, Bonnici, Rv. 256454), si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, attraverso una attività che, con riferimento al caso delle autovetture, impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato, in ciò distinguendosi dal delitto di ricettazione. Sul punto, questa Corte (v. Sez. 2, sent. n. 38581/2007, Rv. 237989; Sez. 2, sent. n. 13448/2005, Rv. 231053) ha avuto modo di evidenziare come, dalla lettura della norma, sia agevole desumere che oggi il delitto di riciclaggio non è più distinguibile da quello di ricettazione sulla base dei delitti presupposti;
e che le differenze strutturali tra i due reati debbono essere ricercate oltre che nell'elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, e dolo generico per il riciclaggio) nell'elemento materiale e in particolare nella idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del delitto previsto dall'art. 648 bis cod. pen.. 5.2. Alla stregua di tali principi, non può dubitarsi che la manomissione del numero di telaio dell'autovettura ovvero la sostituzione del numero originario con altro afferente diverso 0 8 0 autoveicolo (con la sostituzione altresì del numero di targa e del documento di circolazione) costituiscono chiaramente operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa, ove si osservi che il detto numero costituisce un elemento fondamentale per la individuazione dell'autovettura e quindi per il collegamento della stessa con il proprietario che ne è stato spogliato;
ciò in quanto, con la norma incriminatrice del riciclaggio, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (cfr., Sez. 2, sent. n., 38581 del 25/09/2007, dep. 18/10/2007, Sergi e altro, Rv. 237989, secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta del soggetto che manometta il numero di telaio di un'autovettura di provenienza delittuosa ovvero alteri detto numero sulla carta di circolazione, poiché entrambe le operazioni mirano ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della "res").
5.3. Tuttavia, perché si configuri la fattispecie del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., non è sufficiente però il semplice possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, occorrendo un "quid pluris" idoneo ad indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all'imputato. La prova di tale quid pluris, nella fattispecie, la Corte ritiene essere stata raggiunta, laddove riconosce, in modo del tutto consequenziale, che "... a fronte della sicura riferibilità all'imputata della Fiat Uno, la cui targa, documento di circolazione e numero di telaio risultano essere stati abusivamente associati all'autovettura rubata, deve registrarsi l'assenza di elementi di segno contrario, neanche allegati, da cui inferire che il veicolo di lecita provenienza fosse stato, anche solo di fatto, ceduto a terzi, tale non potendosi ritenere l'occasionale conduzione ad opera di un diverso soggetto dell'autovettura già manipolata".
6. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di censura. Si è in presenza di doglianza meramente assertiva non avendo la 9 ricorrente nemmeno indicato quali (ulteriori) dati di conoscenza, rimasti disattesi, avesse fornito ai giudici di merito ed in che misura gli stessi avrebbero avuto l'efficacia, una volta acquisiti, di disarticolare il ragionamento probatorio.
7. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di censura. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr, Sez. 6, sent. n. 9120 del 02/07/1998, dep. 04/08/1998, Urrata S. e altri, Rv. 211582), deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché, come nella fattispecie, siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti о determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. 8. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.09.2015 Il Consigliere estensore Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Antonio Esposito Anselli A DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 OTT. 2015 IL CASSAZ CANOE LEPRE Claudia Pianelli SU E T R CO 1 10 0