Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
Integra il delitto di riciclaggio la condotta del soggetto che manometta il numero di telaio di un'autovettura di provenienza delittuosa ovvero alteri detto numero sulla carta di circolazione, poiché entrambe le operazioni mirano ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della "res".
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- 1. Art. 648 bis c.p. Riciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita …
Leggi di più… - 2. Autoriciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Il reato di autoriciclaggio, introdotto in Italia nel 2014 con la legge 15 dicembre 2014, n. 186, rappresenta una risposta decisa all'evoluzione delle pratiche finanziarie illecite e alla crescente sofisticazione dei mezzi utilizzati per "ripulire" i proventi di attività delittuose. Secondo i dati della Guardia di Finanza, solo nel 2023 sono state aperte circa 2.500 indagini relative a reati di riciclaggio e autoriciclaggio, con un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Questo dato dimostra quanto il fenomeno sia diffuso, soprattutto in settori come il traffico di droga, la corruzione, l'evasione fiscale e la criminalità organizzata, che spesso si servono di complessi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2007, n. 38581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38581 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 25/09/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 887
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 006178/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER SC, N. IL 04/02/1968;
ER OS, N. IL 24/05/1965;
avverso SENTENZA del 12/11/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Galati Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 13.3.2003 il Tribunale di Milano dichiarava SE RA e SE SA colpevoli dei reati di riciclaggio e falsità materiale commessa da privato e, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati e concesse solo alla seconda le circostanze attenuanti generiche, condannava SE RA alla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed Euro 1.300,00 di multa, e SE SA alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa. Risultava in particolare dalla sentenza predetta che SE RA, in data 3.5.2001, era stato sorpreso dagli agenti della Polizia Municipale alla guida dell'auto Fiat Panda targata BP 934 MD apparentemente intestata alla sorella SE SA, auto il cui numero di telaio risultava alterato e la cui carta di circolazione, sulla quale risultava indicato un numero di telaio corrispondente ad altra autovettura intestata alla predetta SE SA, risultava provenire da uno stock rubato il 12.4.2000. Con sentenza del 12.11.2004 la Corte di Appello di Milano confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato SE RA propone ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per la mancata derubricazione del reato di riciclaggio in quello di ricettazione e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare rileva il ricorrente che la motivazione della Corte territoriale non era idonea a far ritenere la sussistenza dell'ipotesi delittuosa contestata, atteso che l'unico elemento certo emergente dagli atti processuali era che esso ricorrente si trovava alla guida dell'auto in questione, risultata di provenienza illecita.
Il motivo è manifestamente infondato.
Com'è noto, si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongono in essere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, attraverso una attività che, con riferimento al caso delle autovetture, impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato, in ciò distinguendosi dal delitto di ricettazione.
Sul punto questa Corte (Cass. sez. 2^, 23.2.2005, n. 13448) ha avuto modo di evidenziare che "dalla lettura della norma su riprodotta è agevole desumere che oggi il delitto di riciclaggio non è più distinguibile da quello di ricettazione sulla base dei delitti presupposti;
e che le differenze strutturali tra i due reati debbono essere ricercate oltre che nell'elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, e dolo generico per il riciclaggio) nell'elemento materiale e in particolare nella idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del delitto previsto dall'art.648 bis c.p.." Alla stregua di tali principi non può dubitarsi che la manomissione del numero di telaio dell'autovettura ovvero l'alterazione di detto numero sulla carta di circolazione costituiscono chiaramente operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa, ove si osservi che il detto numero costituisce un elemento fondamentale per la individuazione dell'autovettura e quindi per il collegamento della stessa con il proprietario che ne è stato spoliato;
ciò in quanto con la norma incriminatrice del riciclaggio il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.
In proposito il Collegio non intende disattendere la giurisprudenza di questa Sezione (Cass. sez. 2^, 6.10 /25.10.2004 n. 41459) che ha posto in evidenza l'insufficienza, perché si configuri la fattispecie del reato di cui all'art. 648 bis c.p., del semplice possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, occorrendo un quid pluris idoneo ad indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all'imputato; ed invero tale quid pluris va ravvisato nel caso di specie, per come correttamente evidenziato dai giudici della Corte territoriale, nel fatto che i numeri di telaio utilizzati per il camuffamento del veicolo in possesso del ricorrente erano relativi ad auto di proprietà della di lui sorella, circostanza che corrobora l'assunto circa la riconducibilità allo stesso di tale condotta di manipolazione.
E del pari manifestamente infondato è l'ulteriore motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Osserva in proposito il Collegio che nessuna richiesta in tal senso era stata formulata nei motivi di appello, di talché il ricorso si appalesa chiaramente inammissibile non potendo essere dedotti come motivi di ricorso per cassazione argomenti non devoluti al giudice di appello con specifica impugnazione atteso che sulle relative statuizioni la sentenza di primo grado ha acquistato autorità di cosa giudicata e non può quindi introdursi un ulteriore grado di giudizio, salvo il caso in cui si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Avverso la stessa sentenza propone altresì ricorso per cassazione SE SA lamentando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) ed assumendo la manifesta illogicità e carenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione di essa ricorrente per non avere commesso il fatto.
In particolare rileva la ricorrente che la Corte territoriale, assumendo che la responsabilità di essa imputata era "desumibile" dall'avere la stessa consentito la utilizzazione dei numeri di telaio di autovetture a lei intestate e nell'essersi resa intestatala del veicolo in questione, aveva fondato la suddetta affermazione di responsabilità unicamente su una deduzione, priva di alcun riscontro probatorio specifico.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Ed invero sul punto la Corte territoriale ha correttamente posto in rilievo il dato obiettivo consistente nella utilizzazione dei suddetti numeri di telaio appartenenti ad autovettura della ricorrente, e nella intestazione alla stessa del veicolo di provenienza delittuosa, evidenziando che a fronte di siffatti dati di obiettiva evidenza nessuna diversa allegazione era stata fornita dall'imputata, idonea a consentire una diversa ricostruzione dei fatti e ad escludere la responsabilità della stessa in ordine ad un episodio delittuoso nel quale risultava obiettivamente coinvolta. Alla stregua di quanto sopra osserva il Collegio che la motivazione della Corte territoriale si sottrae senz'altro a quei rilievi di illogicità o carenza motivazionale, di talché il ricorso non può trovare accoglimento.
Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, ed a tale pronuncia consegue la condanna in solido di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la condanna di ciascuno, potendosi ravvisare profili di colpa, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 25 settembre 2007. Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 207