Articolo 11 della Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Articolo 10Articolo 12
Versione
29 marzo 1963
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Versione
1 gennaio 1987
Art. 11.
La Giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni; o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita';
e) amministra il personale:
f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.
((g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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