CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2023, n. 31490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31490 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI Ml:NISTRI MINISTERO DELL'INTERNO MONISTERO DELLA DIFESA nel procedimento instaurato nei confronti di: BA PP, AN AR PP, BA RO, RA OV, NT DE, TR NI, IP RI, Macheda Innocenzo, AL OV. ZO NZ, contro l'ordinanza della Corte di assise di Trento del 16.3.2023; Penale Sent. Sez. 2 Num. 31490 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 12/07/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RO Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa a verbale nel corso dell'udienza del 16.3.2023, la Corte di assise di Trento ha rigettato la costituzione di parte civile formalizzata nell'interesse della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, del MINISTERO DELL'INTERNO e del MINISTERO DELLA DIFESA in ordine alle imputazioni di cui agli artt. 110, 416 -bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, cod. pen. e 600 cod. pen., elevate nei confronti degli imputati nell'ambito del procedimento 2913/17 RGNR, 14/16 DDA, 1888/19 RGGIP e 2/21 RG Corte di Assise per il quale, tuttavia, ha ammesso la costituzione in relazione alle sole contestazioni "suppletive" (concernenti i "reati fine" della associazione a delinquere di stampo mafioso) autorizzate e formalizzate dal PM in quella medesima occasione;
2. ricorrono per cassazione, tramite la Avvocatura dello Stato, la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ed i MINISTERI DELL'INTERNO DELLA DIFESA riepilogando e sintetizzando, in primo luogo, le imputazioni elevate nei confronti degli imputati, le tappe attraverso le quali si era sviluppato il processo con la emissione di decreto di giudizio immediato non notificato alle amministrazioni ricorrenti, la restituzione nei termini, le contestazioni suppletive, le conseguenti riaperture dei termini per la formulazione di richieste di definizione con rito alternativo, la notifica delle imputazioni suppletive, anche in tal caso omessa nei confronti delle deducenti amministrazioni, la costituzione di parte civile dichiarata, tuttavia, inammissibile dalla Corte di assise in quanto tardiva quanto alle imputazioni originarie;
tanto premesso, deducono l'abnormità del provvedimento emesso dalla Corte di assise di Trento nella parte in cui rigetta la costituzione delle parti civili nelle persone delle intestate amministrazioni per le originarie contestazioni: violazione di legge con riferimento agli artt. 79, 80, 441, 458, 484, 491 cod. proc. pen.: richiama la giurisprudenza di questa Corte circa la generale inammissibilità della impugnazione contro la ordinanza di esclusione della parte civile che, tuttavia, è consentita sotto il profilo della abnormità dell'atto; sottolinea che, a fianco della abnormità strutturale sussiste anche quella avente ad oggetto un izei atto che, pur manifestazione legittima del potere, si esplichi però al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste e realizzi, perciò, uno sviamento della funzione giurisdizionale rispetto ai fini tipici per i quali 2 l'ordinamento lo prevede;
segnala, a questo punto, come non possa certamente dubitarsi che lo Stato sia persona offesa dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. come, anche, del reato di cui all'art. 600 cod. pen. ma che nessuna notifica era mai stata disposta nei confronti della P.A.; aggiunge che la Corte di assise, all'udienza del 18.2.2022, anziché prendere atto dell'errore, aveva invece rilevato e dichiarato la tardività delle costituzioni di parte civile delle amministrazioni ricorrenti;
segnala che, alla successiva udienza del 22.2.2023, il PM aveva proceduto alle contestazioni suppletive e la Corte aveva informato gli imputati della facoltà di richiedere il rito abbreviato per le nuove come per le originarie contestazioni,operando proprio quella regressione del procedimento che avrebbe consentito la costituzione di parte civile anche per queste ultime e che invece è stata respinta con l'impugnato provvedimento;
richiama il disposto di cui all'art. 441, comma 2, cod. proc. pen. che suppone la ammissibilità della costituzione in data successiva a quella di ammissione al rito e ribadisce, alla luce del tenore delle ordinanze rese in data 18.2.2022 e 22.2.2022, che la abnormità della remissione in termini per il rito abbreviato anche in ordine alle originarie imputazioni non poteva non comportare la stessa facoltà anche per le altre parti processuali;
richiama gli arresti del giudice delle leggi (sent. n. 237 del 2012, e 139 del 2015) da cui emerge chiaramente la illegittimità della "regressione" del processo operata dalla Corte di assise trentina e ribadisce che la scelta del rito abbreviato per le originarie imputazioni poneva la parte civile nella condizione di dover nuovamente valutare se essere o meno presente nel processo;
aggiunge che, dopo aver dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile dello STATO, la Corte aveva proceduto ad ammettere gli imputati, che ne avevano fatto richiesta, al rito alternativo, interpellando le parti civili che, ai sensi dell'art. 441, comma 2, cod. proc. pen., avevano ribadito la accettazione del rito abbreviato ammesso anche per le precedenti contestazioni;
richiama, a tal proposito, pag. 35 (udienza del 16.3.2023) dell'allegato A in cui la difesa erariale aveva formalizzato la costituzione dello Stato anche per i reati principali e la Corte si era limitata a prendere atto ("va bene"); ricorda, inoltre, l'orientamento della giurisprudenza secondo cui il termine ultimo per la costituzione di parte civile è quello in cui sia esaurito l'accertamento della regolare costituzione delle parti e siano decise le questioni preliminari sollevate ai sensi dell'alt. 491 comma 1 cod. proc. pen. e, a conforto di tale interpretazione, richiama la riforma dell'art. 79, comma 1, cod. proc. pen. intervenuta con il D. Lg.vo 150 del 2022; richiama, dunque, le disposizioni processuali che finiscono per sorreggere la interpretazione secondo cui la costituzione di parte civile è consentita sin quando non sia intervenuta la apertura del dibattimento e riporta la nuova formulazione dell'art. 514-bis cod. 3 proc. pen. applicabile al processo in corso in forza della previsione intertemporale di cui agli artt. 85-bis e 89 -bis D. Lg.vo 150 del 2022; 3. la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso: ricorda che, per giurisprudenza costante, l'ordinanza dibattimentale di esclusione dal processo della parte civile non è impugnabile mediante ricorso per cassazione salvo che la ordinanza sia abnorme, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale;
tanto premesso, osserva che l'ordinanza impugnata in questa sede non appare affetta da abnormità, denunciando l'Avvocatura ricorrente un errore -di diritto (che attiene alla "regressione" del procedimento alla fase degli atti preliminari al dibattimento e alla disparità di trattamento fra le parti processuali) che - del tutto manifestamente - non si colloca al di fuori dell'ordinamento processuale CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Non è inutile, in primo luogo, definire i termini del ricorso alla luce delle puntualizzazioni operate dalla stessa difesa erariale che, infatti, pur segnalando che nei confronti dello STATO, persona offesa dei delitti originariamente contestati, non era stata curata la notifica del decreto di giudizio immediato, ha espressamente chiarito che il ricorso non intende attingere questo profilo (cfr., pag. 21 del ricorso in cui si fa presente che "... questa difesa ha ritenuto doveroso evitare di contestare la nullità/inesistenza di una notifica al fine di non pesare sui tempi di un già complesso e lungo processo ..."). In secondo luogo, è vero che il ricorso ha stigmatizzato la erroneità della "regressione" del processo - operata dalla Corte di assise di Trento - ad una fase antecedente la apertura del dibattimento onde consentire agL imputati di optare per il rito abbreviato non soltanto per le contestazioni "suppletive" (concernenti i "reati-fine" di quello associativo sub 1) ma, anche, per i reati oggetto della contestazione "originaria" intervenuta con decreto di giudizio immediato (cfr., all. 1 al ricorso); l'Avvocatura ha richiamato, a tal fine, gli arresti del giudice delle leggi e, in particolare, la sentenza n. 139 del 26.52015 (con cui la Corte Costituzion ha giudicato infondata la questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 517 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevede che, nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" tanto di un reato concorrente che di una circostanza aggravante, la restituzione all'imputato della 4 facoltà di accesso al giudizio abbreviato si estenda anche alle imputazioni diverse da quella attinta dalla nuova contestazione;
la Corte ha precisato che non sussiste la violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza in quanto, una volta che l'imputato abbia consapevolmente lasciato spirare il termine della proposizione della richiesta, sarebbe illogico, a fronte della contestazione sL ppletiva di un reato concorrente, consentirgli di recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare richieste nel termine;
ha fatto presente che, qualora all'imputato fosse attribuita nell'ipotesi in esame la facoltà di accedere al giudizio abbreviato tanto in rapporto al reato oggetto della nuova contestazione quanto alle imputazioni residue, lo stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari in quanto potrebbe scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato "parziale", limitata alla sola nuova imputazione, e una richiesta globale). E, tuttavia, il provvedimento impugnato in questa sede, pur collegato alla (asseritamente illegittima) "regressione" del processo, non riguarda direttamente questo profilo e non attinge il provvedimento con cui la Corte di assise di Trento avrebbe consentito agli imputati di accedere al rito abbreviato anche per le contestazioni "originarie" per le quali la costituzione di parte civile era stata giudicata tardiva. L'oggetto della presente impugnazione, infatti, è solo ed esclusivamente la ordinanza resa all'udienza del 16.3.2023 coni cui la Corte di assise ha ammesso la costituzione di parte civile della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, del MINISTERO DEGLI INTERNI e del MINISTERO DELLA DIFESA".. limitatamente alle nuove imputazioni formulate ..." (cfr., pag. 23 della trascrizione, allegata al ricorso della difesa erariale). 2. Tanto premesso, è allora appena il caso di ribadire il costante ed univoco orientamento di questa Corte (di cui invero la difesa erariale si è dichiarata perfettamente consapevole), secondo cui l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale (cfr., ad esempio, Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Codacons, Rv. 267777 - 01, in cui la Corte ha escluso l'abnormità del provvedimento di esclusione di due parti civili, motivato, in un caso, con la mancanza di correlazione tra le ragioni civilistiche dedotte ed i reati contestati nel procedimento e, nell'altro, con il fatto che lo statuto dell'ente escluso prevedeva il perseguimento solo della 5 tutela dei consumatori in senso stretto, e non anche la tutela della salute negli ambienti di lavoro;
conf., Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155 - 0; Sez. 6, n. 8942 del 17/01/2011, Mancini, Rv. 249727 - 01 in cui, pure, la Corte ha escluso il profilo dell'abnormità, in quanto il provvedimento era stato motivato in ordine alla mancanza di ogni nesso causale tra il preteso danno ed il reato posto in essere dall'imputato; cfr., più recentemente, Sez. 3, n. 20365 del 02/12/2020, D., Rv. 281298 - 01 che, su la base del principio sopra richiamato, ha tuttavia e nel caso di specie ritenuto abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, l'ordinanza di esclusione della parte civile dal giudizio di secondo grado, a seguito della rilevata tardività dell'appello dalla stessa proposto, in quanto contrastante con il principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale;
Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023, Bellusci, Rv. 284656 - 01, in cui la Corte ha ribadito che l'ordinanza di esclusione della parte civile, che è sempre e definitivamente inoppugnabile, non è abnorme in quanto è assunta nell'esercizio di un potere attribuito al giudice dall'ordinamento e non determina una situazione di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento e, in motivazione, ha evidenziato che il provvedimento non avendo contenuto decisorio, non pregiudica il danneggiato che potrà esercitare l'azione risarcitoria in sede civile). La sentenza da ultimo richiamata, in particolare, ha evocato l'insegnamento delle Sezioni Unite "Ksouri" che avevano distinto l'ambito concettuale della abnormità, da un lato, dalle anomalie dell'atto da ritenersi irrilevanti perché innocue, dall'altro, e, ancora, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità; le SS.UU. avevano infatti spiegato che "sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione"; per converso "quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità" ma "in questa situazione la violazione sussistente non travalica nell'abnormità se l'atto non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento". 6 (L í Si era nell'occasione richiamata l'attenzione sulla necessaria elen-- 32The nell'invocare la categoria dell'abnormità al fine di giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi "... perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen." (cfr., Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, in motivazione). 3. Il caso in esame non sfugge a tale diagnosi dovendosi concludere nel senso che, pur trattandosi, in tesi, di un provvedimento errato in diritto (avendo ritenuto tardiva la costituzione di parte civile della difesa erariale in relazione ad imputazioni per le quali era intervenuta una regressione del processo agli atti preliminari ed era stato consentito agli imputati di optare per il rito abbreviato unitamente alle contestazioni "suppletive"), non si è in presenza di un provvedimento eccentrico rispetto alle finalità per le quali l'ordinamento conferisce al giudice il potere di vagliare la tempestività della domanda civile formulata nel processo penale. Il ricorso è perciò inammissibile in quanto l'atto impugnato non ricade nell'area residuale della "abnormità" sia sotto il profilo strutturale che, anche, sotto il profilo funzionale. Vale la pena, a tal proposito, richiamare alcune considerazioni sviluppate nella sentenza "Bellusci", sopra richiamata, anche sulla scorta della ricostruzione operata dalle SS.UU. "Toni" (cfr., Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590 - 01, che avevano delineato l'area dell'abnormità dell'atto (e la sua conseguente ricorribilità per cassazione;
cfr., anche, da ultimo, Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01) nella sua duplice accezione, strutturale e funzionale: avevano spiegato che l'abnormità strutturale è ravvisabile soltanto nel "... caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)" laddove l'abnormità funzionale è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo "... e va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo". 7 Tanto premesso, la sentenza "Bellusci", nel caso esaminato (in cui la parte civile non era stata ammessa in quanto l'atto di costituzione era stato depositato dal sostituto processuale del difensore e procuratore speciale), ha escluso che si potesse ipotizzare un caso di abnormità "strutturale" venendo in rilievo un profilo di eventuale (il)legittimità del provvedimento ma, nel contempo, nemmeno di una anomalia "funzionale" non essendosi realizzata alcuna regressione del procedimento dal momento che "... proprio l'inoppugnabilità del provvedimento ora censurato ha la funzione di non determinare il rallentamento del processo, con una parentesi che creerebbe una situazione di stallo, come evidenziato da Sez. U., Ped icon i". 4. Due sono, inoltre, le considerazioni che portano il collegio a confermare la diagnosi di inammissibilità del ricorso. 4.1 E' la stessa difesa erariale, infatti, che rimprovera alla Corte di assise di aver ritenuto tardiva la costituzione di parte civile (quanto alle originarie contestazioni) avendo optato per l'orientamento più "restrittivo" tra quelli rinvenibili nella giurisprudenza della S.C.: in particolare, la Corte di assise ha sposato il principio per cui la parte civile, ove non si sia costituita nell'udienza preliminare o sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell'art. 81 cod. proc. pen., può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'art. 484 cod. proc. pen. e non successivamente, ovvero quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta (cfr., in tal senso, Sez. 3 - , n. 15768 del 18/02/2020, 0., Rv. 280264 - 03; conf., per questa soluzione, Sez. 6, n.
1.0958 del 24/02/2015, Scardaccione, Rv. 262988 - 01; Sez. 3, n. 44442 del 03/10/2013, 0., Rv. 257529 - 01; Sez. 5, n. 38982 del 16/07/2013, Zoccali, Rv. 257763 - 01). A questo orientamento, come puntualmente segnalato dalla difesa erariale, si contrappone quello che individua il termine ultimo per la costituzione di parte civile nel momento, antecedente all'apertura del dibattimento;
in cui il giudice ha esaurito l'accertamento della regolare costituzione delle parti e deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo, ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900 - 02; Sez. 6, n. 16394 del 20/02/2018, Tampieri, Rv. 272984 01; Sez. 5, n. 31974 del 13/03/2019, Burani, Rv. 277248 - 01). Ma, allora, si deve convenire nel senso che proprio la esistenza di una pluralità di opzioni interpretative induce ad escludere, anche per questa via, che 8 si possa parlare di un provvedimento "abnorme" ovvero di un provvedimento che si ponga al di fuori dell'ordinamento processuale (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 3, n. 8694 del 17/01/2008, Nanni, Rv. 239065 - 01, in cui la Corte ritenne che non potesse essere qualificato come abnorme il provvedimento con cui il giudice aveva disposto la sospensione del processo erroneamente interpretando le modalità applicative della norma che prevede la causa di sospensione - nella specie, l'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, in tema di condono edilizio - in quanto la stasi processuale che ne sarebbe conseguita avrebbe avuto un effetto temporaneo, né lo stesso poteva qualificarsi come abnorme a causa delle conseguenze dell'errore giudiziale, sull'effetto estintivo del reato, in quanto le medesime sono irrilevanti). 4.2 Sotto altro profilo, poi, il collegio rileva che dalla stessa ricostruzione del procedimento operata dalla parte civile ricorrente risulta che, all'udienza del 16.3.2023, una volta "limitata" la costituzione di parte civile dello Stato alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, con esclusione per quelle "originarie", la Corte di assise aveva interpellato gli imputat sulla possibilità di accedere al rito abbreviato non soltanto per le prime ma, come già accennato, anche per queste ultime. Una volta acquisite le richieste degli imputati, che avevano optato per il rito premiale con riguardo a tutte le contestazioni (originarie o suppletive), e dopo aver ammesso il rito abbreviato come richiesto, erano state quindi interpellate le parti civili che avevano accettato il rito ai sensi dell'art. 441 comma 2, cod. pen.; più in particolare, come si rileva dalla trascrizione dell'udienza (cfr, pag. 35), l'Avvocatura dello Stato aveva fatto presente alla Corte che "... l'accettazione della costituzione (di parte) civile dopo l'ordinanza equivale a sua accettazione e, quindi, astrattamente nuovamente formalizzo la costituzione per lo Stato anche dei reati principali che sono parte di questi giudizi abbreviati, oggi ammessi ..." e, a fronte di tale precisazione, aveva ricevuto un atto di "assenso" da parte del Presidente del collegio ("va bene"). Proprio alla luce di quanto appena riepilogato, il ricorso ha sollecitato questa Corte a valutare "... se tale affermazione equivalga ad accettazione della costituzione e se quindi non sussista alcun interesse al presente ricorso ..." (cfr., pag. 30 dell'atto di impugnazione). Ebbene, è utile, per un verso, richiamare la affermazione, già evocata, contenute nella motivazione delle Sezioni Unite "Ksouri", secondo cui in alcun modo può prospettarsi un problema di "abnormità" funzionale dell'atto qualora, pur adottato al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, sia superabile "... da una successiva corretta 9 determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione". Per altro verso, si deve prendere atto che il ricorso finisce con l'interpellare questa Corte sulla persistenza dell'interesse ad impugnare alla luce dello sviluppo processuale come rappresentato, in tal modo, tuttavia, denunziando una perplessità ed una incertezza che non può essere risolta sollecitando una interpretazione "autentica" da parte del collegio, funzionale, per l'appunto, a verificare la sussistenza di quel presupposto processuale di Clii è la stessa difesa erariale a dubitare (cfr., Sez. 2, n.: 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329 - 01, che ha giudicato inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro 3.000, ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12.7.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RO Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa a verbale nel corso dell'udienza del 16.3.2023, la Corte di assise di Trento ha rigettato la costituzione di parte civile formalizzata nell'interesse della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, del MINISTERO DELL'INTERNO e del MINISTERO DELLA DIFESA in ordine alle imputazioni di cui agli artt. 110, 416 -bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, cod. pen. e 600 cod. pen., elevate nei confronti degli imputati nell'ambito del procedimento 2913/17 RGNR, 14/16 DDA, 1888/19 RGGIP e 2/21 RG Corte di Assise per il quale, tuttavia, ha ammesso la costituzione in relazione alle sole contestazioni "suppletive" (concernenti i "reati fine" della associazione a delinquere di stampo mafioso) autorizzate e formalizzate dal PM in quella medesima occasione;
2. ricorrono per cassazione, tramite la Avvocatura dello Stato, la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ed i MINISTERI DELL'INTERNO DELLA DIFESA riepilogando e sintetizzando, in primo luogo, le imputazioni elevate nei confronti degli imputati, le tappe attraverso le quali si era sviluppato il processo con la emissione di decreto di giudizio immediato non notificato alle amministrazioni ricorrenti, la restituzione nei termini, le contestazioni suppletive, le conseguenti riaperture dei termini per la formulazione di richieste di definizione con rito alternativo, la notifica delle imputazioni suppletive, anche in tal caso omessa nei confronti delle deducenti amministrazioni, la costituzione di parte civile dichiarata, tuttavia, inammissibile dalla Corte di assise in quanto tardiva quanto alle imputazioni originarie;
tanto premesso, deducono l'abnormità del provvedimento emesso dalla Corte di assise di Trento nella parte in cui rigetta la costituzione delle parti civili nelle persone delle intestate amministrazioni per le originarie contestazioni: violazione di legge con riferimento agli artt. 79, 80, 441, 458, 484, 491 cod. proc. pen.: richiama la giurisprudenza di questa Corte circa la generale inammissibilità della impugnazione contro la ordinanza di esclusione della parte civile che, tuttavia, è consentita sotto il profilo della abnormità dell'atto; sottolinea che, a fianco della abnormità strutturale sussiste anche quella avente ad oggetto un izei atto che, pur manifestazione legittima del potere, si esplichi però al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste e realizzi, perciò, uno sviamento della funzione giurisdizionale rispetto ai fini tipici per i quali 2 l'ordinamento lo prevede;
segnala, a questo punto, come non possa certamente dubitarsi che lo Stato sia persona offesa dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. come, anche, del reato di cui all'art. 600 cod. pen. ma che nessuna notifica era mai stata disposta nei confronti della P.A.; aggiunge che la Corte di assise, all'udienza del 18.2.2022, anziché prendere atto dell'errore, aveva invece rilevato e dichiarato la tardività delle costituzioni di parte civile delle amministrazioni ricorrenti;
segnala che, alla successiva udienza del 22.2.2023, il PM aveva proceduto alle contestazioni suppletive e la Corte aveva informato gli imputati della facoltà di richiedere il rito abbreviato per le nuove come per le originarie contestazioni,operando proprio quella regressione del procedimento che avrebbe consentito la costituzione di parte civile anche per queste ultime e che invece è stata respinta con l'impugnato provvedimento;
richiama il disposto di cui all'art. 441, comma 2, cod. proc. pen. che suppone la ammissibilità della costituzione in data successiva a quella di ammissione al rito e ribadisce, alla luce del tenore delle ordinanze rese in data 18.2.2022 e 22.2.2022, che la abnormità della remissione in termini per il rito abbreviato anche in ordine alle originarie imputazioni non poteva non comportare la stessa facoltà anche per le altre parti processuali;
richiama gli arresti del giudice delle leggi (sent. n. 237 del 2012, e 139 del 2015) da cui emerge chiaramente la illegittimità della "regressione" del processo operata dalla Corte di assise trentina e ribadisce che la scelta del rito abbreviato per le originarie imputazioni poneva la parte civile nella condizione di dover nuovamente valutare se essere o meno presente nel processo;
aggiunge che, dopo aver dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile dello STATO, la Corte aveva proceduto ad ammettere gli imputati, che ne avevano fatto richiesta, al rito alternativo, interpellando le parti civili che, ai sensi dell'art. 441, comma 2, cod. proc. pen., avevano ribadito la accettazione del rito abbreviato ammesso anche per le precedenti contestazioni;
richiama, a tal proposito, pag. 35 (udienza del 16.3.2023) dell'allegato A in cui la difesa erariale aveva formalizzato la costituzione dello Stato anche per i reati principali e la Corte si era limitata a prendere atto ("va bene"); ricorda, inoltre, l'orientamento della giurisprudenza secondo cui il termine ultimo per la costituzione di parte civile è quello in cui sia esaurito l'accertamento della regolare costituzione delle parti e siano decise le questioni preliminari sollevate ai sensi dell'alt. 491 comma 1 cod. proc. pen. e, a conforto di tale interpretazione, richiama la riforma dell'art. 79, comma 1, cod. proc. pen. intervenuta con il D. Lg.vo 150 del 2022; richiama, dunque, le disposizioni processuali che finiscono per sorreggere la interpretazione secondo cui la costituzione di parte civile è consentita sin quando non sia intervenuta la apertura del dibattimento e riporta la nuova formulazione dell'art. 514-bis cod. 3 proc. pen. applicabile al processo in corso in forza della previsione intertemporale di cui agli artt. 85-bis e 89 -bis D. Lg.vo 150 del 2022; 3. la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso: ricorda che, per giurisprudenza costante, l'ordinanza dibattimentale di esclusione dal processo della parte civile non è impugnabile mediante ricorso per cassazione salvo che la ordinanza sia abnorme, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale;
tanto premesso, osserva che l'ordinanza impugnata in questa sede non appare affetta da abnormità, denunciando l'Avvocatura ricorrente un errore -di diritto (che attiene alla "regressione" del procedimento alla fase degli atti preliminari al dibattimento e alla disparità di trattamento fra le parti processuali) che - del tutto manifestamente - non si colloca al di fuori dell'ordinamento processuale CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Non è inutile, in primo luogo, definire i termini del ricorso alla luce delle puntualizzazioni operate dalla stessa difesa erariale che, infatti, pur segnalando che nei confronti dello STATO, persona offesa dei delitti originariamente contestati, non era stata curata la notifica del decreto di giudizio immediato, ha espressamente chiarito che il ricorso non intende attingere questo profilo (cfr., pag. 21 del ricorso in cui si fa presente che "... questa difesa ha ritenuto doveroso evitare di contestare la nullità/inesistenza di una notifica al fine di non pesare sui tempi di un già complesso e lungo processo ..."). In secondo luogo, è vero che il ricorso ha stigmatizzato la erroneità della "regressione" del processo - operata dalla Corte di assise di Trento - ad una fase antecedente la apertura del dibattimento onde consentire agL imputati di optare per il rito abbreviato non soltanto per le contestazioni "suppletive" (concernenti i "reati-fine" di quello associativo sub 1) ma, anche, per i reati oggetto della contestazione "originaria" intervenuta con decreto di giudizio immediato (cfr., all. 1 al ricorso); l'Avvocatura ha richiamato, a tal fine, gli arresti del giudice delle leggi e, in particolare, la sentenza n. 139 del 26.52015 (con cui la Corte Costituzion ha giudicato infondata la questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 517 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevede che, nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" tanto di un reato concorrente che di una circostanza aggravante, la restituzione all'imputato della 4 facoltà di accesso al giudizio abbreviato si estenda anche alle imputazioni diverse da quella attinta dalla nuova contestazione;
la Corte ha precisato che non sussiste la violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza in quanto, una volta che l'imputato abbia consapevolmente lasciato spirare il termine della proposizione della richiesta, sarebbe illogico, a fronte della contestazione sL ppletiva di un reato concorrente, consentirgli di recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare richieste nel termine;
ha fatto presente che, qualora all'imputato fosse attribuita nell'ipotesi in esame la facoltà di accedere al giudizio abbreviato tanto in rapporto al reato oggetto della nuova contestazione quanto alle imputazioni residue, lo stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari in quanto potrebbe scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato "parziale", limitata alla sola nuova imputazione, e una richiesta globale). E, tuttavia, il provvedimento impugnato in questa sede, pur collegato alla (asseritamente illegittima) "regressione" del processo, non riguarda direttamente questo profilo e non attinge il provvedimento con cui la Corte di assise di Trento avrebbe consentito agli imputati di accedere al rito abbreviato anche per le contestazioni "originarie" per le quali la costituzione di parte civile era stata giudicata tardiva. L'oggetto della presente impugnazione, infatti, è solo ed esclusivamente la ordinanza resa all'udienza del 16.3.2023 coni cui la Corte di assise ha ammesso la costituzione di parte civile della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, del MINISTERO DEGLI INTERNI e del MINISTERO DELLA DIFESA".. limitatamente alle nuove imputazioni formulate ..." (cfr., pag. 23 della trascrizione, allegata al ricorso della difesa erariale). 2. Tanto premesso, è allora appena il caso di ribadire il costante ed univoco orientamento di questa Corte (di cui invero la difesa erariale si è dichiarata perfettamente consapevole), secondo cui l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale (cfr., ad esempio, Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Codacons, Rv. 267777 - 01, in cui la Corte ha escluso l'abnormità del provvedimento di esclusione di due parti civili, motivato, in un caso, con la mancanza di correlazione tra le ragioni civilistiche dedotte ed i reati contestati nel procedimento e, nell'altro, con il fatto che lo statuto dell'ente escluso prevedeva il perseguimento solo della 5 tutela dei consumatori in senso stretto, e non anche la tutela della salute negli ambienti di lavoro;
conf., Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155 - 0; Sez. 6, n. 8942 del 17/01/2011, Mancini, Rv. 249727 - 01 in cui, pure, la Corte ha escluso il profilo dell'abnormità, in quanto il provvedimento era stato motivato in ordine alla mancanza di ogni nesso causale tra il preteso danno ed il reato posto in essere dall'imputato; cfr., più recentemente, Sez. 3, n. 20365 del 02/12/2020, D., Rv. 281298 - 01 che, su la base del principio sopra richiamato, ha tuttavia e nel caso di specie ritenuto abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, l'ordinanza di esclusione della parte civile dal giudizio di secondo grado, a seguito della rilevata tardività dell'appello dalla stessa proposto, in quanto contrastante con il principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale;
Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023, Bellusci, Rv. 284656 - 01, in cui la Corte ha ribadito che l'ordinanza di esclusione della parte civile, che è sempre e definitivamente inoppugnabile, non è abnorme in quanto è assunta nell'esercizio di un potere attribuito al giudice dall'ordinamento e non determina una situazione di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento e, in motivazione, ha evidenziato che il provvedimento non avendo contenuto decisorio, non pregiudica il danneggiato che potrà esercitare l'azione risarcitoria in sede civile). La sentenza da ultimo richiamata, in particolare, ha evocato l'insegnamento delle Sezioni Unite "Ksouri" che avevano distinto l'ambito concettuale della abnormità, da un lato, dalle anomalie dell'atto da ritenersi irrilevanti perché innocue, dall'altro, e, ancora, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità; le SS.UU. avevano infatti spiegato che "sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione"; per converso "quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità" ma "in questa situazione la violazione sussistente non travalica nell'abnormità se l'atto non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento". 6 (L í Si era nell'occasione richiamata l'attenzione sulla necessaria elen-- 32The nell'invocare la categoria dell'abnormità al fine di giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi "... perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen." (cfr., Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, in motivazione). 3. Il caso in esame non sfugge a tale diagnosi dovendosi concludere nel senso che, pur trattandosi, in tesi, di un provvedimento errato in diritto (avendo ritenuto tardiva la costituzione di parte civile della difesa erariale in relazione ad imputazioni per le quali era intervenuta una regressione del processo agli atti preliminari ed era stato consentito agli imputati di optare per il rito abbreviato unitamente alle contestazioni "suppletive"), non si è in presenza di un provvedimento eccentrico rispetto alle finalità per le quali l'ordinamento conferisce al giudice il potere di vagliare la tempestività della domanda civile formulata nel processo penale. Il ricorso è perciò inammissibile in quanto l'atto impugnato non ricade nell'area residuale della "abnormità" sia sotto il profilo strutturale che, anche, sotto il profilo funzionale. Vale la pena, a tal proposito, richiamare alcune considerazioni sviluppate nella sentenza "Bellusci", sopra richiamata, anche sulla scorta della ricostruzione operata dalle SS.UU. "Toni" (cfr., Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590 - 01, che avevano delineato l'area dell'abnormità dell'atto (e la sua conseguente ricorribilità per cassazione;
cfr., anche, da ultimo, Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01) nella sua duplice accezione, strutturale e funzionale: avevano spiegato che l'abnormità strutturale è ravvisabile soltanto nel "... caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)" laddove l'abnormità funzionale è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo "... e va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo". 7 Tanto premesso, la sentenza "Bellusci", nel caso esaminato (in cui la parte civile non era stata ammessa in quanto l'atto di costituzione era stato depositato dal sostituto processuale del difensore e procuratore speciale), ha escluso che si potesse ipotizzare un caso di abnormità "strutturale" venendo in rilievo un profilo di eventuale (il)legittimità del provvedimento ma, nel contempo, nemmeno di una anomalia "funzionale" non essendosi realizzata alcuna regressione del procedimento dal momento che "... proprio l'inoppugnabilità del provvedimento ora censurato ha la funzione di non determinare il rallentamento del processo, con una parentesi che creerebbe una situazione di stallo, come evidenziato da Sez. U., Ped icon i". 4. Due sono, inoltre, le considerazioni che portano il collegio a confermare la diagnosi di inammissibilità del ricorso. 4.1 E' la stessa difesa erariale, infatti, che rimprovera alla Corte di assise di aver ritenuto tardiva la costituzione di parte civile (quanto alle originarie contestazioni) avendo optato per l'orientamento più "restrittivo" tra quelli rinvenibili nella giurisprudenza della S.C.: in particolare, la Corte di assise ha sposato il principio per cui la parte civile, ove non si sia costituita nell'udienza preliminare o sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell'art. 81 cod. proc. pen., può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'art. 484 cod. proc. pen. e non successivamente, ovvero quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta (cfr., in tal senso, Sez. 3 - , n. 15768 del 18/02/2020, 0., Rv. 280264 - 03; conf., per questa soluzione, Sez. 6, n.
1.0958 del 24/02/2015, Scardaccione, Rv. 262988 - 01; Sez. 3, n. 44442 del 03/10/2013, 0., Rv. 257529 - 01; Sez. 5, n. 38982 del 16/07/2013, Zoccali, Rv. 257763 - 01). A questo orientamento, come puntualmente segnalato dalla difesa erariale, si contrappone quello che individua il termine ultimo per la costituzione di parte civile nel momento, antecedente all'apertura del dibattimento;
in cui il giudice ha esaurito l'accertamento della regolare costituzione delle parti e deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo, ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900 - 02; Sez. 6, n. 16394 del 20/02/2018, Tampieri, Rv. 272984 01; Sez. 5, n. 31974 del 13/03/2019, Burani, Rv. 277248 - 01). Ma, allora, si deve convenire nel senso che proprio la esistenza di una pluralità di opzioni interpretative induce ad escludere, anche per questa via, che 8 si possa parlare di un provvedimento "abnorme" ovvero di un provvedimento che si ponga al di fuori dell'ordinamento processuale (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 3, n. 8694 del 17/01/2008, Nanni, Rv. 239065 - 01, in cui la Corte ritenne che non potesse essere qualificato come abnorme il provvedimento con cui il giudice aveva disposto la sospensione del processo erroneamente interpretando le modalità applicative della norma che prevede la causa di sospensione - nella specie, l'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, in tema di condono edilizio - in quanto la stasi processuale che ne sarebbe conseguita avrebbe avuto un effetto temporaneo, né lo stesso poteva qualificarsi come abnorme a causa delle conseguenze dell'errore giudiziale, sull'effetto estintivo del reato, in quanto le medesime sono irrilevanti). 4.2 Sotto altro profilo, poi, il collegio rileva che dalla stessa ricostruzione del procedimento operata dalla parte civile ricorrente risulta che, all'udienza del 16.3.2023, una volta "limitata" la costituzione di parte civile dello Stato alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, con esclusione per quelle "originarie", la Corte di assise aveva interpellato gli imputat sulla possibilità di accedere al rito abbreviato non soltanto per le prime ma, come già accennato, anche per queste ultime. Una volta acquisite le richieste degli imputati, che avevano optato per il rito premiale con riguardo a tutte le contestazioni (originarie o suppletive), e dopo aver ammesso il rito abbreviato come richiesto, erano state quindi interpellate le parti civili che avevano accettato il rito ai sensi dell'art. 441 comma 2, cod. pen.; più in particolare, come si rileva dalla trascrizione dell'udienza (cfr, pag. 35), l'Avvocatura dello Stato aveva fatto presente alla Corte che "... l'accettazione della costituzione (di parte) civile dopo l'ordinanza equivale a sua accettazione e, quindi, astrattamente nuovamente formalizzo la costituzione per lo Stato anche dei reati principali che sono parte di questi giudizi abbreviati, oggi ammessi ..." e, a fronte di tale precisazione, aveva ricevuto un atto di "assenso" da parte del Presidente del collegio ("va bene"). Proprio alla luce di quanto appena riepilogato, il ricorso ha sollecitato questa Corte a valutare "... se tale affermazione equivalga ad accettazione della costituzione e se quindi non sussista alcun interesse al presente ricorso ..." (cfr., pag. 30 dell'atto di impugnazione). Ebbene, è utile, per un verso, richiamare la affermazione, già evocata, contenute nella motivazione delle Sezioni Unite "Ksouri", secondo cui in alcun modo può prospettarsi un problema di "abnormità" funzionale dell'atto qualora, pur adottato al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, sia superabile "... da una successiva corretta 9 determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione". Per altro verso, si deve prendere atto che il ricorso finisce con l'interpellare questa Corte sulla persistenza dell'interesse ad impugnare alla luce dello sviluppo processuale come rappresentato, in tal modo, tuttavia, denunziando una perplessità ed una incertezza che non può essere risolta sollecitando una interpretazione "autentica" da parte del collegio, funzionale, per l'appunto, a verificare la sussistenza di quel presupposto processuale di Clii è la stessa difesa erariale a dubitare (cfr., Sez. 2, n.: 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329 - 01, che ha giudicato inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro 3.000, ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12.7.2023