Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4747 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. REPUBBLICA ITALIANA per diritti 360 ₤3. APR 2002 NOM DEL POPOLO ITALIANO 104374075/20 2LA CORT IL CANCELLIERE Oggetto REVOCATORIA DELLA CESSIONE DI CREDITO SEZIONE PRIMA CIVILE NELA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA DECORRENZA DEL PERIODO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SOSPETTO R.G.N. 5703/00 Dott. Angelo GRIECO Presidente - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 10767 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rep. 1087 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 20/11/2001 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: PAVO SPA, ex AGROALIMENTA FINANZIARIA SpA, in persona pro tempore, elettivamente del legale rappresentante domiciliata in ROMA VIA U. BOCCIONI 4, presso l'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE CAPPIOTTI e UMBERTO GHEZZI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MANGIMISTICA EMILIANO ROMAGNOLA, in COMER COOP. coatta amministrativa, in persona dei liquidazione 2001 Liquidatori, elettivamente domiciliata in Commissari ROMA VIA G. ROSSINI 9, presso l'avvocato NATALINO IRTI, 2384 ملا che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO RICCI, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 965/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 03/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente, 1'Avvocato Zaccheo, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo atto 5.4.1996 la società VO s.p.a. convenne Con dinanzi al Tribunale di Forlì la società cooperativa Comer Cooperativa Mangimistica Emiliano Romagnola- in liquidazione coatta amministrativa, e, premesso di essere sua creditrice per L. 52.094.996 e di avere da essa ricevuto il 14.1.1993, a saldo, il credito che la Comer vantava verso la cooperativa Car, Centrale Avico- la Romagnola, poi incassato alla scadenza;
che il il 17.3.1993 la Comer era stata posta in liquidazione coatta e che i commissari liquidatori avevano informa- to essa attrice che il Tribunale di Forli aveva dichia- 2 rato lo stato di insolvenza con sentenza 27.2.1996 ed avevano chiesto la restituzione della somma predetta, chiese che fosse dichiarato che la Comer, alle date del 14 e 29 gennaio e 8.2.1993, non dava segni di difficol- tà economiche e, in via subordinata, che fosse dichia- rata improponibile la domanda di revoca, perché tardi- va. La convenuta eccepi che la conoscenza dello stato di insolvenza era dimostrata da procedure di sequestro promosse nel febbraio 1993 e da numerose revoche degli affidamenti bancari, dalla contestazione della società Car di suoi inadempimenti in ordine al conferimento di pollame cui la Comer era tenuta, dalla sospensione di forniture di mangime agli allevatori suoi clienti e de- dusse che il periodo sospetto ai fini dell'esercizio della revocatoria va riferito al provvedimento di li- quidazione coatta e non alla sentenza dichiarativa del- lo stato di insolvenza;
spiegò, pertanto, domanda ri- convenzionale per il recupero della somma suindicata. Il tribunale con sentenza 14.7.1997 rigettò la do- manda principale e, accogliendo la riconvenzionale, re- vocò la cessione di credito e condannò la VO a pagare alla liquidazione coatta la somma di L. 52.094.996 ol- tre rivalutazione monetaria ed interessi, ritenendo che l'atto avesse avuto funzione solutoria e fosse stato 3 anomalo;
che era mancata la prova atta a vincere la presunzione della scientia decoctionis e che il periodo sospetto dovesse essere riferito al provvedimento che aveva disposto la procedura concorsuale. La sentenza fu impugnata dalla società VO, che lamentò che era stata resa dal giudice unico anziché dal collegio;
che fosse stato calcolato il periodo so- spetto con riferimento al provvedimento amministrativo, anziché alla sentenza del tribunale dichiarativa della insolvenza;
che fosse stato considerato anomalo l'atto di cessione e che si fosse conseguentemente mancato di provare la sua scientia decoctionis, che comunque non sussisteva. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza 25.6.1999, ha confermato la decisione impugnata, rite- nendo che nella specie non ricorresse la ipotesi della riserva di collegialità prevista dall'art. 48 dell'or- dinamento giudiziario, come sostituito dall'art. 88 L. 26.11.1990 n. 353, e che comunque, non integrando la violazione di quella norma una ipotesi di nullità capa- ce di travolgere l'intero processo, alla dichiarazione di nullità sarebbe semplicemente conseguito l'obbligo di decidere il merito. Quanto alla decorrenza del periodo sospetto, ha escluso che potesse coincidere con la sentenza dichia- 4 rativa della insolvenza, avuto riguardo al disposto dell'art. 203 L.F. Ha poi rilevato che nessun dubbio potesse sussiste- re sulla anomalia del pagamento, effettuato con cessio- ne del credito, sia per la mancata contestazione in primo grado di tale natura, sia per la chiara funzione solutoria che esso aveva avuto, in difetto di qualunque previsione al momento della insorgenza della obbliga- zione. L'anomalia comportava la presunzione di cono- scenza dello stato di insolvenza nell'accipiens, in or- dine alla quale ha giudicato inammissibile la richiesta della VO di prova orale in appello, in quanto mai proposta in primo grado, tanto che correttamente il giudice istruttore aveva omesso di fissare l'udienza prevista dal'art. 184 c.p.c.. Di tale mezzo la sentenza impugnata ha ritenuto comunque tardive le deduzioni, proposte nella udienza di precisazione delle conclusio- ni, irrilevanti quelle dell'atto di appello e superate dalle oggettive circostanze delle revoche degli affida- menti bancari per molti miliardi sin dal febbraio 1993 e dalle richieste di sequestri, le une e le altre pro- vate documentalmente e relative ad inadempimenti pre- gressi. Ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi la società VO;
ha resistito con controricorso la li- 5 quidazione coatta della società Comer. Entrambe hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione degli artt. 158 c.p.c. e 48 ord. giudiziario. Rileva che alla riserva di collegialità prevista da quest'ultima norma nella quale il termine revocazio- ne è comprensivo di una serie di ipotesi, inclusa l'azione revocatoria prevista dall'art. 67 L.F.- va ag- giunta la riserva che deriva dagli artt. 23 e 24 L.F., i quali attribuiscono al tribunale che ha dichiarato il fallimento, con sentenza camerale e dunque a composi- zione collegiale, la competenza per tutte le controver- sie relative alla procedura. La nullità derivante dal vizio di costituzione del giudice avrebbe travolto l'intero processo. Con il secondo motivo è denunziata la violazione dell'art. 203 L.F.; assume la ricorrente che ai fini della azione revocatoria di cui trattasi il periodo so- spetto a ritroso decorre dalla pronunzia giudiziale di accertamento della insolvenza e non dalla data del de- creto di liquidazione coatta e solleva eccezione di in- costituzionalità dell'art. 203 L.F., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la ipotesi, come quella di specie, in cui tra provvedimento amministrativo e sen- 6 tenza di insolvenza decorra un lungo periodo;
mentre con il terzo la VO lamenta la violazione del'art. 67 L. F. ed il vizio di motivazione sulla scientia decoc- tionis, deducendo che nel momento in cui l'atto era stato posto in essere esistevano numerose circostanze che facevano ritenere ad una persona di ordinaria pru- denza ed avvedutezza che l'imprenditore era in una si- tuazione di esercizio normale dell'impresa, come risul- tava dalla assenza di protesti, di esecuzioni, di pro- cedure monitorie, di ritardi nei pagamenti, di disfun- zioni in genere nella organizzazione produttiva, tanto che i commissari liquidatori aveva tardato di ben tre anni la richiesta di dichiarazione dello stato di in- solvenza, avendo presunto la inesistenza di sbilanci patrimoniali. La omessa valutazione di queste circostanze costi- tuirebbe vizio della motivazione, giustificativo della richiesta di annullamento della sentenza. Il ricorso non merita accoglimento. Il primo motivo è inammissibile, prima che infonda- Al di là dell'ambito di applicazione dell'art. 48 to. dell'ordinamento giudiziario, che la corte di merito ha riferito ai giudizi impugnatori e comunque modificativi dello stato passivo, di cui agli artt. 98,100,101 e 102 L.F., sì da escludere la riserva di collegialità per le 7 azioni revocatorie, va rilevato che la sentenza impu- gnata ha considerato che conseguenza della violazione delle norme sulla costituzione del giudice non possa essere la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, che travolga l'intero processo e determini la rimessione degli atti al primo giudice per il ca- rattere eccezionale degli artt. 353 e 354 - ma c.p.c. l'obbligo del giudice di appello di dichiarare la nul- lità e contemporaneamente decidere la causa nel merito. Tale seconda ratio decidendi non risulta impugnata e tanto determina la inammissibilità del motivo di gra- vame, essendo ius receptum che, quando la sentenza im- pugnata con il ricorso per cassazione si fonda su più ragioni indipendenti, ciascuna delle quali sia idonea a sorreggere da sola la decisione, la mancata proposizio- ne di specifici motivi di impugnazione nei confronti di § tutte le suddette argomentazioni rende irrilevante la fondatezza delle censure formulate, in quanto tale fon- datezza non può condurre all'annullamento della senten- za stessa, costituente lo scopo tipico del mezzo di im- pugnazione (Cass.8517/2000; 374/1998). Infondato è anche il secondo motivo, sotto entrambi i profili in cui si articola. Se, infatti, non ha pregio, a fronte del chiaro di- sposto dell'art. 203 L.F., l'assunto che il periodo so- 8 5 spetto a ritroso decorra dalla pronunzia giudiziale di accertamento della insolvenza, stabilendo la norma che le disposizioni del titolo secondo, capo terzo, sezione terza, che disciplinano le azioni revocatorie, "sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione", semprechè sia accertato lo stato di insolvenza, equivalendo, ai fini di cui si tratta, il provvedimento predetto alla dichiarazione di fallimento, nell'ambito delle norme richiamate dal- l'art. 203 citato (Cass. 7275/1999; 5858/1999; 742/1988), è altrettanto priva di consistenza la denun- zia di illegittimità costituzionale della norma, in re- lazione agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui non prevede che il periodo sospetto ai fini dell'azione re- vocatoria debba retroagire dalla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, quando 5 a quest'ultimo segua a distanza di anni, senza alcun apparente nesso logico, il provvedimento giudiziario di declaratoria dello stato di insolvenza.. La eccezione, formulata con specifico riguardo a situazioni di fatto, come quelle oggetto della
contro
- versia, risulta proposta senza che sia stata fornita alcuna ragione del sospetto di incostituzionalità, non essendo dato comprendere come l'intervallo temporale tra il provvedimento di liquidazione e la sentenza di مارا insolvenza determini disparità di trattamento e incida sulle esigenze di difesa, posto che, comunque, lo stato di insolvenza deve essere riferito al momento della messa in liquidazione (Cass. 9881/1997; 1321/1989). Infine infondato è il terzo motivo. Escluso ogni rilievo alla denunzia di violazione dell'art. 67 L.F., semplicemente enunciata, non ha pregio alcuno la censu- ra che suppone un vizio motivazionale della sentenza impugnata, in ordine all'elemento soggettivo dell'azio- ne esperita, la quale, avendo ad oggetto un atto anoma- 10, come previsto dal primo comma n.2 dell'art. 67, po- ne a carico dell'accipiens l'onere di provare la sua insussistenza. Lamenta la ricorrente che il giudice di appello non abbia esaminato una serie di argomentazioni, che costi- tuiscono elementi e circostanze di fatti incontroversi, che avrebbero evidenziato la sua inscientia decoctio- nis, quali la mancanza di protesti e procedure monito- rie, ritardi nei pagamenti e comunque disfunzioni nel- la organizzazione produttiva, tanto che la sentenza di accertamento della insolvenza era intervenuta tre anni dopo la messa in liquidazione della società, in quanto commissari liquidatori presumevano la inesistenza dello sbilancio patrimoniale. Deduce, quindi, che la revoca degli affidamenti da parte degli istituti di 10 credito, peraltro avvenuta tra il febbraio ed il marzo 1993 e cioè dopo la cessione dei credito in questione del gennaio precedente, non fosse conoscibile. La doglianza è priva di fondamento. La corte di merito ha rilevato che sin dal 3.2.1992 la società Car, partecipata dalla Comer, oltreché dalla stessa VO, aveva contestato alla Comer inadempienze degli obblighi di conferimento e che vi erano state ri- - avanzate nello stesso periodo chieste di sequestri le quali, delle revoche degli affidamenti bancari inadempimenti, evidenziavano uno supponendo pregressi stato di insolvenza, tant'è che il decreto 17.3.1993 di liquidazione coatta ne aveva indicato la causa nella mancanza di attività sufficienti al pagamento dei debi- ti, risalente a periodo anteriore alla cessione predet- ta, ed ha così ritenuto che la presunzione di conoscen- za dello stato di insolvenza non fosse stata vinta. Tale valutazione di merito, congruamente motivata ed in questa sede insindacabile, una volta risultata conforme ai principi di diritto, dalla stessa ricorren- te invocati secondo cui il convenuto in revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 1° L.F. può vincere la pre- sunzione di conoscenza dello stato di insolvenza a fa- vore del curatore solo dimostrando la esistenza, al momento in cui è stato posto in essere l'atto impugna- انت 11 to, di circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovasse in una situazione di normale esercizio di -impresa è persino resistita da circostanze di segno contrario, alla luce delle inadempienze nei conferimen- ti e di quelle che avevano prodotto le revoche bancarie ) O P e le richieste di sequestri, tutte collocabili ante- riormente all'atto di cessione, che, in quanto anomalo, si iscriveva nel quadro di dissesto che, come accertato tre anni dopo, a quell'epoca comunque si è ritenuto ri- feribile. Le spese processuali seguono la soccombenza e si 5.320.500 (1) di liquidano in L. di cui L.
5.000.000 per 109T 129,11 onorari. 455T 30.99
P.Q.M.
тот. 160 ле La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 5.320.500 (1) EURO 2582 28 di cui L.
5.000.000 per onorari. per onorari (1) parin ad EURO 165,53 per spese e Roma 20.11.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Dondico Pleateda } Angelo GriecoGriec we DE USITATA IN CANCELLERS -3 OPR 2002 IL CANCELLIERS IL CANCELLERF More Di Nuzz Oggi, а fuzzo Many оной 12