Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15174
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Sentenza 10 ottobre 2003

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In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il contraente sia munito di valida patente implica la non operatività della garanzia stessa tutte le volte che la patente stessa risulti scaduta, a prescindere dalla persistenza dei prescritti requisiti fisici e psichici in capo al detto conducente, e senza che, ancora, spieghi influenza la circostanza per cui, successivamente al sinistro, l'autorizzazione alla guida gli sia stata rinnovata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15174
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15174
    Data del deposito : 10 ottobre 2003

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