Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il contraente sia munito di valida patente implica la non operatività della garanzia stessa tutte le volte che la patente stessa risulti scaduta, a prescindere dalla persistenza dei prescritti requisiti fisici e psichici in capo al detto conducente, e senza che, ancora, spieghi influenza la circostanza per cui, successivamente al sinistro, l'autorizzazione alla guida gli sia stata rinnovata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15174 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE IN - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI IO - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA VE NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMESENA 8 INT 20/A, presso lo studio dell'avvocato MARIA PEZZUTO, difeso dall'avvocato FIORAVANTE DEL GIUDICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GENERALI ASSIC. SPA, con sede in Trieste, in persona dei suoi legali rappresentanti Dott. Oscar Sigillo e Rag. Adrian Bruno Trevisan, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE AVITABILE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 224/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Quarta Civile, emessa il 25 novembre 1998 e depositata il 4 febbraio 2001 (R.G. 2196/97);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato IO BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel giugno 1993 IN AL conveniva davanti al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi IO NA e CA LA CC, nonché i rispettivi assicuratori della responsabilità civile (società Milano Assicurazioni ed Assicurazioni Generali), chiedendo la condanna solidale di tutti i convenuti al risarcimento dei danni da lui subiti nell'incidente stradale avvenuto il 27 agosto 1980.
Costituitisi tutti i convenuti, e limitandosi qui a riferire ciò che interessa in questa sede, la società Assicurazioni Generali per l'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta la responsabilità del proprio assicurato LA CC, proponeva azione di rivalsa contro lo stesso ex art. 18 della legge n. 990 del 1969, essendo scaduta, al momento del sinistro, la sua patente di guida.
Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 14 maggio 1997, rilevato che era intervenuta transazione tra il AL e le due società assicuratrici convenute, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda attorea. Rigettava, poi, la domanda di rivalsa proposta dalla società Assicurazioni Generali contro il LA CC, poiché la sua patente di guida, goduta da alcuni giorni al momento dell'incidente, era stata successivamente rinnovata e quindi confermata di validità.
Proposto appello dalla società Assicurazioni Generali, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza depositata il 4 febbraio 2000, ha ritenuto che era sussistente la situazione prevista come causa di esclusione della copertura assicurativa dall'art. 2, lettera a), delle condizioni generali di polizza, poiché la patente di guida dell'assicurato LA CC era scaduta l'8 agosto 1990, e quindi prima del sinistro avvenuto il 27 agosto 1990, onde egli non era abilitato alla guida, a norma dell'art. 88 del D.P.R. n. 393 del 1959 (vecchio codice della strada vigente all'epoca dell'incidente); ne' assumeva rilievo il fatto che la patente del LA CC era stata rinnovata il 31 agosto 1990, perché tale conferma di validità aveva effetto soltanto da quest'ultima data. La Corte di appello, pertanto, ha accolto l'azione di rivalsa della società Assicurazioni Generali, condannando il LA CC a pagare alla detta società la somma di L. 255.465.564, oltre gli interessi legali.
Avverso la sentenza della Corte di appello CA LA CC ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, a cui la Assicurazioni Generali s.p.a. ha resistito con controricorso. MOTIVI LA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 lett. a), delle condizioni generali di polizza in relazione all'art. 18 L. 24 dicembre 1969, n. 990 (art. 360 c.p.c. n. 3), nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5", osservando che, essendo stata la patente di guida del LA
CC rinnovata il 31 agosto 1990, e cioè quattro giorni dopo il sinistro, doveva trovare applicazione la citata clausola delle condizioni generali di polizza, secondo cui "nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro". La Assicurazioni Generali, nel controricorso, nega che la trascritta clausola fosse prevista tra le condizioni generali di polizza in vigore all'epoca del sinistro, conformi a quelle approvate con decreto del Ministro dell'industria del 9 giugno 1971, essendo stata detta clausola inserita per iniziativa della società controricorrente a seguito della successiva "liberalizzazione delle tariffe", onde eccepisce l'inammissibilità del motivo di ricorso perché la trascritta clausola è stata per la prima volta invocata in sede di legittimità.
Il motivo è inammissibile, perché la clausola delle condizioni generali di polizza invocata dal ricorrerne e sopra trascritta non è stata dedotta nel giudizio di merito, ed essa, implicando accertamenti di fatto in ordine alla sua esigenza ed applicabilità alla presente fattispecie, non può essere oggetto di accertamenti preclusi in sede di legittimità.
2) Con il secondo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 lett. a) delle condizioni generali di polizza in relazione all'art. 18 L. 24 dicembre 1969, n. 990 e alle norme di cui agli artt. 1362, 1366, 1369, 1370 c.c. (art. 360 c.p.c. n. 3), nonché omessa e contraddittoria motivazione anche con riferimento ad altro punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c. n. 5)", lamentando che la Corte di appello abbia erroneamente interpretato la clausola delle condizioni generali nella parte in cui prevede che "l'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore", riferendo detta clausola non solo alla ipotesi di patente mai conseguita, ma anche all'ipotesi di patente scaduta in corso di rinnovo. Il ricorrente osserva che la trascritta clausola ha un significato ambiguo, onde si sarebbe dovuta interpretare a favore dell'assicurato, essendo inserita nelle condizioni generali della polizza predisposte dall'altra parte.
Il motivo di ricorso è infondato.
L'interpretazione che il giudice del merito ha compiuto della clausola contrattuale sopra trascritta è stata fondata su una motivazione particolarmente ampia (pag. 1422 della sentenza impugnata). Essa, d'altronde, è conforme all'orientamento di questa Corte, la quale ha già affermato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il contraente sia munito di valida patente implica la non operatività della garanzia stessa, in ipotesi di patente di guida scaduta dal momento che questa non abilita alla guida, pure se il conducente abbia ancora i prescritti requisiti fisici e psichici, fino a quanto non sia confermata (Cass. 11 agosto 1995 n. 8824). Ed anche Cass. 5 aprile 1995 n. 4006, nel riferirsi alla clausola contrattuale che rende inoperante la garanzia assicurativa in caso di inabilità alla guida, ha ritenuto irrilevante la circostanza che, successivamente al sinistro causato dall'assicurato, a quest'ultimo sia stata rinnovata l'autorizzazione alla guida. Ed in generale si è ancora affermato che il conducente di veicolo a motori se in possesso di patente di guida scaduta, deve essere considerato inidoneo alla guida, al pari di chi si ponga alla guida di un veicolo senza avere mai conseguito la patente (Cass. 7 luglio 1999 n. 7035). Non sussistono, quindi, le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunziati dal ricorrente.
3) Con il terzo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 lett. a) delle condizioni generali di polizza sempre in relazione all'art. 18 L. n. 990 del 1969 e agli artt. 1362-1370 c.c., nonché all'art. 1898 c.c., ma sotto diverso profilo", affermando che "valida deve ritenersi anche la patente scaduta al momento del sinistro, ma successivamente confermata di validità", perché "il rinnovo produce i suoi effetti "ex tunc", ossia sin dalla precedente scadenza, con la conseguenza che anche nel periodo intercorrente tra la data di scadenza e quella del rinnovo il soggetto non cessa di essere abilitato alla guida".
Il motivo di ricorso è infondato.
Oltre alla già richiamata sentenza di questa Corte n. 4006/1995, che ha ritenuto irrilevante, ai fini della garanzia assicurativa, il fatto che all'assicurato sia stata rinnovata la patente che era scaduta al momento del sinistro, va tenuto presente che anche la Cassazione penale, nell'interpretare l'art. 88 del D.P.R. n. 393 del 1959 (abrogato codice della strada vigente nel 1980, quando è
avvenuto l'incidente stradale per cui è causa), ha affermato che la c.d. conferma della patente già rilasciata, prevista da detta disposizione normativa. va considerata quale nuova autorizzazione che proroga con nuovi termini iniziali e finali l'autorizzazione precedente (Cass. 15 ottobre 1969, Coraluppi;
5 aprile 1977 Pipitone).
Consegue che, contrariamente alla tesi del ricorrente, alla c.d. conferma della patente va attribuita efficacia "ex nunc", e non "ex tunc".
4) In conclusione, essendo i motivi del ricorso in parte inammissibili ed in parte infondati, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2003