Sentenza 25 marzo 2009
Massime • 1
La dichiarazione di domicilio è atto dell'imputato che non richiede l'assistenza del difensore e può essere compiuto, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 161 comma primo cod. proc.pen., con una comunicazione all'autorità procedente o con una dichiarazione nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui l'imputato stesso si trova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2009, n. 20063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20063 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 25/03/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere - N. 1241
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 45482/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA ASSUNTA n. il 13/06/1957;
avverso SENTENZA del 13/03/2005 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PRESTIPINO Antonio.
OSSERVA
Con sentenza del 13 giugno 2005, la Corte di Appello di Napoli confermò la sentenza di condanna pronunciata il 4 marzo 2004 dal giudice monocratico del tribunale di Napoli nei confronti di AR Assunta, per il reato di appropriazione indebita continuata ed aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11, esclusa invece l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
7. Secondo l'accusa, l'imputata, sub - agente della soc. di assicurazioni ASSITALIA s.p.a., aveva indebitamente trattenuto a proprio vantaggio premi versati dai clienti per la stipula o il rinnovo di contratti assicurativi, per un valore di circa L. 178.000.000, nel periodo dal Dicembre 1996 al Novembre 1997.
Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputata, deducendo, con un primo motivo, la nullità del giudizio di appello e quella, derivata, della sentenza della Corte territoriale, per la nullità della notificazione del relativo decreto di citazione, in quanto effettuata presso il domicilio eletto dalla ricorrente nel corso dell'interrogatorio dell'1 aprile 1999, anziché presso la nuova residenza indicata nell'atto di appello. Sotto altro profilo, la precedente elezione di domicilio sarebbe nulla, essendo stata effettuata in seno ad un atto pur esso nullo, per l'assenza del difensore all'interrogatorio. Con il secondo motivo, la ricorrente rileva il difetto di motivazione e il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata in riferimento all'art. 646 c.p., e art. 192 c.p.p., per avere i giudici di appello affermato la sua responsabilità in ordine al reato di appropriazione indebita, nonostante il mancato rispetto della procedura di accertamento degli addebiti prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, disattendendo, oltretutto, le risultanze del verbale di ispezione amministrativa dell'Ottobre del 2007, nel quale non si evidenziavano irregolarità di sorta;
deduce, poi, difetto di motivazione e violazione di legge della sentenza di appello, per avere ritenuto la forma continuata del reato, e accreditato l'arco temporale dei fatti indicato dall'accusa, nonostante la mancanza di prova di ammanchi per il periodo anteriore all'Ottobre del 1997;
lamenta, con gli ultimi motivi, difetto di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto all'unica aggravante ravvisabile, quella di cui all'art. 61 c.p., n. 11, essendo stata esclusa, dal giudice di primo grado, l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, ed essendo incerta l'effettiva gravità oggettiva del fatto, poiché l'entità dei presunti ammanchi non sarebbe stata mai provata nel suo esatto ammontare;
ed eccepisce, infine, la prescrizione del reato;
conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con le statuizioni consequenziali. Rileva la Corte, sulle questioni preliminari, che va anzitutto ritenuta la piena regolarità dell'elezione di domicilio a suo tempo effettuata dall'imputata in via Acitillo, Napoli, in seno al verbale di interrogatorio delegato dell'1 aprile 1999.
La ricorrente deduce, al riguardo, la nullità dell'interrogatorio, eseguito senza la presenza di un difensore, che comporterebbe la nullità derivata dell'elezione di domicilio. La corte territoriale ha risolto la questione osservando che l'assenza del difensore, ritualmente e tempestivamente avvisato, non impone la sospensione dell'interrogatorio dinanzi al P.M., ne' la nomina di un difensore d'ufficio per l'espletamento di tale atto in quanto, ai sensi dell'art. 364 c.p.p., la presenza del difensore, pur costituendo un diritto per l'indagato, non è tuttavia obbligatoria;
e sottolinea che all'intervento del difensore rinunciò esplicitamente la stessa imputata. Le argomentazioni dei giudici di appello, trovano conforto in specifici precedenti giurisprudenziali (Cass. Sez. 1^, Ordinanza n. 7255 del 02/12/2005 Imputato: Murino), ma conviene aggiungere che in ogni caso, dal combinato disposto dell'art. 161 c.p.p., comma 2 e art. 162 c.p.p., si desume che la dichiarazione di domicilio è atto che non richiede l'assistenza del difensore, corrispondendo ad un onere facente carico all'imputato personalmente e che può essere assolto anche al di fuori delle situazioni previste dall'art. 161 c.p.p, comma 1, con una comunicazione all'autorità che procede, o con dichiarazione effettuata dall'imputato nella cancelleria del tribunale del luogo in cui egli si trova (v. art. 162 c.p.p.). Anche ammettendo la nullità dell'interrogatorio, il relativo verbale sarebbe quindi virtualmente scindibile riguardo all'elezione di domicilio, che resterebbe comunque valida e produttiva di effetti, com'è del resto del tutto logico, trattandosi di atto che in nessun modo può pregiudicare gli interessi dell'indagato. È vero poi che l'insuccesso di un primo tentativo di notificazione al domicilio eletto non implica che tutte le notifiche successive debbano essere effettuate senz'altro presso il difensore (Cass.8.10.1999, Remorini), ma nuovi tentativi di notificazione al domicilio eletto non possono ritenersi dovuti quando risulti accertato da parte dell'ufficiale giudiziario l'avvenuto trasferimento del destinatario o altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, anche se non è sufficiente, all'uopo, la semplice assenza dell'interessato (Cass. Sez. 4^, n. 1167 del 24/10/2005 Manna). Nella specie, l'imputata risultò "sloggiata" all'indirizzo di via Acitillo, circostanza che rendeva in effetti impossibili ulteriori notificazioni nello stesso luogo, giustificando quindi che esse fossero direttamente indirizzate in futuro al difensore. Quanto alla dedotta nullità del giudizio di appello, per la mancata citazione dell'imputata presso la nuova residenza dalla stessa indicata nell'atto di impugnazione, si deve ribadire, in diritto, che l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, non surrogabile da una dichiarazione fatta dal difensore, nemmeno se in presenza dell'imputato.
Ne consegue che non può essere considerata una valida elezione di domicilio la menzione di essa contenuta nell'atto di appello redatto dal difensore (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 7118 del 23/05/2000 Bibolotti S. e altro).
Peraltro, il riferimento alla notifica dell'estratto contumaciale, rende sotto altro profilo evidente la mancanza di una ipotesi di nullità, considerando che la circostanza che l'imputata propose personalmente sia l'atto di appello che il ricorso per cassazione, essendo anche "affiancata" nella prima occasione dal proprio difensore, dimostra che ella ebbe sempre effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, e che le modalità di notificazione degli atti del procedimento medesimo raggiunsero sempre lo scopo di portarli a conoscenza dell'interessata.
Manifestamente infondati sono anche gli altri motivi di ricorso. Ed invero, il fatto che gli ammanchi contabili contestati all'imputata non siano stati accertati in contraddittorio secondo le regole contrattuali, non ha alcun effetto preclusivo sull'indagine penale, e giustamente la sentenza di appello sottolinea al riguardo che l'accertamento in sede penale è autonomo, essendo soltanto necessario che emerga con certezza la prova dell'appropriazione (peraltro, nemmeno si trattava, nella specie, di profili probatori particolarmente complessi, e all'imputata sarebbe stato del tutto agevole dimostrare in giudizio di avere versato alla sua compagnia i premi assicurativi incassati da vari clienti); la deduzione dell'imputata secondo cui anteriormente all'ottobre del 1997 non erano emersi ammanchi, è stata già esaminata dalla corte territoriale, che ne ha correttamente escluso la rilevanza sotto un duplice profilo, anzitutto per la rilevata incertezza della prova desumibile dal documento prodotto dalla difesa a sostegno della deduzione, in secondo luogo sulla considerazione, davvero troncante, che gli ammanchi furono rilevati, in realtà, nel successivo mese di novembre del 1997; la continuazione è pacifica, in relazione ai numerosi premi sottratti dall'imputata, e in precedenza alla stessa versati da una pluralità di clienti, mentre l'arco temporale dei fatti non può concentrarsi sulle emergenze degli illeciti, essendo ovvia la precedente preordinazione e realizzazione delle condotte di appropriazione;
l'esclusione dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 7 da parte del giudice di primo grado, tanto più in quanto motivata anche con riferimento alla qualità soggettiva della persona offesa, non impedisce di ritenere ugualmente la gravità oggettiva del fatto, per l'importo comunque elevato delle somme di cui si appropriò l'imputata, a quest'ultimo riguardo dovendosi rilevare che la Corte si è evidentemente riferita, traendone conclusioni logicamente ineccepibili, alle indicazioni contenute nella sentenza di primo grado, dalla quale risulta che furono accertati con precisione ammanchi dell'importo di oltre L. 138.000.000, talché se anche il danno non dovesse ritenersi provato nel suo esatto ammontare, come sostiene la ricorrente, il margine di dubbio non riguarderebbe comunque gli ammanchi accertati, di importo sicuramente ingente, ma eventuali altri ammanchi sfuggiti all'accertamento. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, con la conseguente preclusione della declaratoria d'estinzione del reato per prescrizione (giurisprudenza ormai pacifica, anche nell'ipotesi in cui la prescrizione sia maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d'appello, ma non sia stata dedotta ne' rilevata nel giudizio di merito;
cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1^, n. 24688 del 04/06/2008 Rayyan). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deve seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2009