Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2009, n. 20063
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Sentenza 25 marzo 2009

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La dichiarazione di domicilio è atto dell'imputato che non richiede l'assistenza del difensore e può essere compiuto, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 161 comma primo cod. proc.pen., con una comunicazione all'autorità procedente o con una dichiarazione nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui l'imputato stesso si trova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2009, n. 20063
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20063
    Data del deposito : 25 marzo 2009

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