Sentenza 18 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la procura speciale al difensore ex art. 122 cod. proc. pen. per azionare pretese civilistiche (nella specie l'ammissione al passivo del credito vantato) nei confronti di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale, deve contenere, a pena d'inammissibilità, le indicazioni necessarie all'individuazione del procedimento cui si riferisce, dei diritti che la parte intende azionare per mezzo del procuratore e dei poteri a questo conferiti, analogamente a quanto avviene nel processo penale con riguardo alla procura conferita dalla parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2017, n. 15285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15285 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2017 |
Testo completo
15285-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/12/2017 - Presidente - Sent. n. sez. MARIA VESSICHELLI 1616/2017 EDUARDO DE GREGORIO ROSSELLA CATENA REGISTRO GENERALE N.18462/2017 GRAZIA MICCOLI Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI avverso il decreto del 19/12/2016 del TRIBUNALE di TRAPANI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette le conclusioni del PG, dott.ssa Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. иг RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione, ha rigettato l'stanza di Riscossione Sicilia spa, proposta ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., diretta ad ottenere l'ammissione al passivo del credito di € 1.393.783,84 (di cui euro 1.371.216,95 in privilegio ed euro 22.566,89 in chirografo) vantato nei confronti di ST VI per tributi ed accessori relativi agli anni 2003, 2004, 2005, 2007, 2010 e 2012, come attestato dall'estratto dei ruoli con piano di ripartizione del debito.
2. Il Tribunale precisa che in data 2/9/2010 era stato emesso decreto di sequestro funzionale alla confisca dei beni di ST VI e che il credito - vantato dall'agente della riscossione era relativo periodi di imposta precedenti e successivi all'apposizione del vincolo. Quanto ai crediti antecedenti al provvedimento cautelare, il rigetto è stato spiegato col fatto che i crediti di Riscossione Sicilia spa non erano assistiti da ipoteca e col fatto che il creditore non aveva promosso, prima del sequestro, una procedura esecutiva individuale, né era intervenuto in procedure promesse da altri creditori;
inoltre, perché non era stata data dall'istante - la dimostrazione dell'assenza di altri beni, su cui far valere le proprie pretese. Quanto ai crediti sorti successivamente al sequestro, il Tribunale ha escluso che fosse contemplato per essi, dalla legge 228/2012, un procedimento di verifica, potendo tali crediti essere inseriti direttamente nel piano di pagamento predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge suddetta, e in tale sede essere soddisfatti.
3. Ricorre per cassazione Riscossione Sicilia spa per violazione di legge. Deduce che il proprio credito non essendo assistito da garanzie reali e non avendo il - creditore promosso pignoramenti, né essendo intervenuto in procedimenti esecutivi promossi da altri creditori non rientrava nell'ambito di operatività della legge 228/2012. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, per due ordini di ragioni.
1. L'esercizio dei diritti connessi ad una situazione creditoria verso il soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale deve, per legge, avvenire a mezzo difensore munito di procura speciale, posto che si tratta di azionare una pretesa squisitamente civilistica. La procura deve essere conferita a difensore abilitato e deve contenere, "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce" (art. 122 cod. proc. pen., in relazione all'art. 83 cod. 2 ми proc. civ.). Il che significa-nella specifica materia che ci occupa che deve contenere, quantomeno, le indicazioni necessarie alla individuazione del procedimento per cui è conferita, dei diritti che la parte intende azionare per mezzo del procuratore e dei poteri a questo conferiti (analogamente a quanto avviene nel processo penale, ove la procura conferita dalla parte civile deve contenere, quantomeno, l'indicazione del reato e del procedimento in cui deve avvenire la costituzione di parte civile: C., Sez. IV, n. 388 12.3.1993, rv 193902). Nulla di ciò è dato riscontrare nella specie, in quanto la procura apparentemente conferita da Riscossione Sicilia spa all'avv. PA NA non contiene l'indicazione del procedimento (a parte il generico riferimento a "ST VI", di per sé inidoneo a rivelare la natura del procedimento interessante il AS), né l'indicazione dell'oggetto, atteso che si limita a menzionare "ogni potere consentito dalla legge, modificare o rinunciare alle domande di cui al presente atto ed ivi inclusa la facoltà di chiamare in giudizio terzi". Trattasi di atto che potrebbe essere utilizzato per ogni processo a cui fosse interessato AS VI e che è inidoneo pertanto ad assolvere alla funzione ad esso attribuita dalla legge.
2. Il ricorso è inammissibile anche per la sua assoluta indeterminatezza. La ricorrente imputa al Tribunale di aver erroneamente interpretato la sua istanza: questa sostiene non è stata proposta ai sensi della legge 228 del 2012 (che - si riferisce solo ai crediti assistiti da ipoteca e ai creditori che abbiano promosso un'esecuzione individuale o siano in essa intervenuti prima del sequestro), bensì ai sensi di altre leggi, che non menziona. Riesce impossibile, pertanto, comprendere la natura della doglianza sollevata. Ad ogni modo, anche a voler ritenere che l'istanza sia stata proposta ai sensi degli artt. 58 e segg. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stessa è comunque inammissibile, atteso che - come rilevato dal Tribunale non è stato dimostrato, né allegato, che il proposto fosse sprovvisto di altri beni su cui far valere la garanzia patrimoniale (condizione richiesta dall'art. 52 del d.lgs. cit. per i crediti azionabili in base alla legge suddetta).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 2.000. 3 ли
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/12/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) (Maria Vessichelli) Depositato in Cancelleria Roma, 05 APR./2018... Direttore Amministrativo sa Odina Odia GALLIANO 4