Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 1
Le delibere delle Commissioni provinciali dell'artigianato in merito all'iscrizione ai fini assicurativi negli elenchi nominativi dei soggetti titolari e coadiuvanti delle imprese artigiane - da distinguere dalle delibere relative all'iscrizione delle imprese artigiane nel relativo albo - possono essere utilizzate per l'individuazione dei rapporti di lavoro nell'ambito delle imprese stesse. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento in favore di un coadiutore di una impresa artigiana del diritto alla costituzione della rendita vitalizia prevista per il caso di omesso versamento e intervenuta prescrizione dei contributi, le suddette delibere - ancorché non siano vincolanti per l'INPS - possono valere come prova scritta ( di data comprovabile liberamente ex art. 2704, comma terzo cod. civ.) dell'esistenza del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 568 del 1989.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GN TO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ERITREA 9, presso lo studio dell'avvocato PICICHE, GERARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CUCARI ATTILIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, RINA SARTO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, depositata il 05/02/99 R.G.N. 18/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Busto Arsizio dell'8 dicembre 1997 il signor TO SC conveniva in giudizio l'Inps per sentir dichiarare il suo diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1138 del 1962 dal primo gennaio 1961 al 12 maggio 1965, periodo in cui aveva lavorato, senza copertura assicurativa, nell'impresa artigiana del padre come coadiutore, essendo i relativi contributi ormai prescritti. La domanda veniva respinta dal Pretore, e la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 5 febbraio 1999. Il Tribunale richiamava due pronunzie della Corte Costituzionale e cioè la n. 18 del 1995, per cui, in caso di contribuzione omessa prescritta, vi è possibilità di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge 1338 del 1962 non solo per il lavoratore dipendente ma anche per il familiare coadiuvante l'impresa artigiana;
e la sentenza n. 568 del 1989, con cui si è ritenuto che la prova scritta prescritta per la costituzione della medesima rendita vitalizia sia limitata all'esistenza del rapporto di lavoro, mentre la prova della durata e dell'ammontare dei compensi può essere data anche mediante la prova testimoniale. Indi affermava che la domanda non poteva essere accolta perché sull'esistenza del rapporto non era stata fornita prova scritta, tale non potendosi considerare l'atto sostitutivo di notorietà, trattandosi di dichiarazioni rese al di fuori del processo;
ne' d'altra parte le medesime persone di cui all'atto sostitutivo potevano essere assunte come testi nel processo, essendo appunto necessaria la prova scritta. Nè poteva soccorrere a tal fine la deliberazione assunta dalla commissione provinciale per l'artigianato di Varese del 25 gennaio 1996, in cui l'appellante era stato ritenuto coadiuvante dell'impresa artigiana paterna per il periodo in contestazione, poiché la medesima commissione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 443 del 1985, aveva titolo solo per valutare l'esistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, e quindi ai fini della concessione delle agevolazioni, e non certo per individuare l'esistenza di rapporti di lavoro all'interno dell'impresa artigiana, per cui detto provvedimento non ora opponibile all'Inps.
Avverso detta sentenza lo AT propone ricorso affidato a tre motivi. L'Inps ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 5 comma quarto e 7 della legge n. 443 del 1985, in relazione all'art 2 della legge n. 463 del 1959 ed all'art. 13 della legge 1338/62, per avere il Tribunale erroneamente escluso l'efficacia nei confronti dell'Inps della delibera con cui la commissione provinciale per l'artigianato lo aveva iscritto retroattivamente quale coadiutore nell'impresa artigiana paterna sul rilievo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane vale solo agli effetti della agevolazioni per le aziende artigiane;
al contrario, osserva il ricorrente, già prima della vigenza della legge 443/85, il rapporto assicurativo previdenziale degli artigiani e dei loro coadiutori era connesso con l'iscrizione ad opera delle commissioni provinciali all'albo e negli appositi elenchi, formati ai fini dell'assicurazione contro le malattie, iscrizione che faceva stato nei confronti dell'Inps, il quale poteva chiederne la disapplicazione in sede giudiziale. Tale potere, secondo il ricorrente, non sarebbe più destinato a permanere a seguito della entrata in vigore della legge quadro sull'artigianato n. 443 del 1985, perché ai sensi dell'art. 7, contro le delibere di iscrizione gli ispettori del lavoro ed ogni altro soggetto interessato della P.A. possono proporre ricorso alla commissione regionale e quindi al TAR, di talché l'Inps sarebbe vincolato all'accertamento fatto dalle commissioni sugli elementi costitutivi dello speciale rapporto assicurativo previdenziale degli artigiani e dei coadiutori, stante la maturata decadenza ex art. 7 della legge 443/85, per cui sarebbe integrata la prova scritta sulla esistenza del rapporto ai fini del diritto a rendita. Inoltre, tutto lascerebbe ritenere, stante anche la presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che la commissione abbia assunto la propria decisione sulla base degli elementi già in suo possesso, ed in particolare sulla base della precedente delibera del 1966, in cui si era disposto il suo subentro nell'azienda artigiana patema, che non poteva prescindere dall'accertamento fatto nel 1965 della sua prestata collaborazione.
Con il secondo mezzo si denunzia difetto di motivazione e violazione degli artt. 13 legge 1338/62 e 2700 cod. civ. perché la delibera del 18.12.91, con cui la commissione provinciale di Varese lo aveva retroattivamente iscritto come coadiutore, era atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso, e quindi il documento valeva come prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro. Con il terzo motivo si solleva questione di legittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 13 commi 4 e 5 della legge n. 1338 del 1962 in relazione agli artt. 24. 38 e 3 Costituzione, ossia nella parte in cui si condiziona l'esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia alla prova documentale dell'esistenza del rapporto.
I primi due motivi ricorso vanno accolti per quanto di ragione, determinando così l'assorbimento dell'ultimo.
In pruno luogo erra il Tribunale quando afferma che la prova scritta dell'esistenza del rapporto di collaborazione non poteva essere fornita attraverso la delibera della Commissione provinciale dell'artigianato perché la medesima Commissione, ai sensi dell'art. 7 della legge 443/85, avrebbe titolo solo per valutare l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e non certo per l'individuazione dei rapporti di lavoro all'interno dell'impresa artigiana.
Va infatti schematicamente ripercorsa la normativa attinente l'assicurazione degli artigiani e dei loro coadiuvanti, che ha origine dalla legge 29 dicembre 1956 n. 1533 che estendeva a dette categorie l'assicurazione obbligatoria malattie, e nella quale all'art. 2 si dispone che la commissione provinciale per l'artigianato, di cui agli artt. 12 e 13 della legge 25 luglio 1956 n. 860,deve compilare l'elenco nominativo di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico;
che gli elenchi devono essere divisi per comune e devono tenere distinti i titolari delle imprese dalle altre persona assistibili.
Il DPR 18.3.57 n. 266 1 ossia il regolamento di attuazione di detta legge prescriveva poi all'art. 2 che gli artigiani dovevano comunicare il nome dei familiari che collaboravano abitualmente. Sopraggiunse poi la legge 4 luglio 1959 n. 463 che estese agli artigiani ed ai familiari coadiuvanti l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;
l'art. 4 del testo normativo prescrive che negli elenchi previsti nella legge 1533/66 deve essere specificato per ciascun iscritto se ricorre la qualità di titolare o di familiare coadiuvante. L'art. 7, quinto comma, dispone altresì che la commissione provinciale di cui agli artt. 12 e 13 della legge 25 luglio 1956 n. 860 e di cui all'art. 4 della legge 1533/56 venga integrata da un rappresentante dell'Inps.
Successivamente la legge 2 agosto 1990 n. 233, legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi assicurati presso l'Inps, dispone all'art. 4 che "1. Le amministrazioni competenti a dare licenze e autorizzazioni o a tenere registri o albi di cui all'art. 1 della legge 27 novembre 1960 n. 1397 e successive modifiche ed integrazioni, comunicano alla commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali ed all'Inps, entro trenta giorni, il rilascio della licenza o della autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante l'inizio, la sospensione, la variazione o la cessazione di attività dell'azienda.
2. Qualora i dati di cui al comma 1^ si riferiscano all'attività artigiana, sono comunicati, nei medesimi termini, dalle amministrazioni competenti alla commissione provinciale per l'artigianato e all'Inps".
Con detta disposizione si riafferma pertanto la competenza delle commissioni provinciali di categoria in materia di formazione degli elenchi dei soggetti obbligati all'assicurazione artigiani per l'invalidità vecchiaia e superstiti e la concorrente competenza dell'Inps, al quale detti dati devono essere comunicati in funzione del controllo che gli compete quale gestore dell'assicurazione. Le disposizioni citate dimostrano che la commissione provinciale non è quindi soggetto estraneo rispetto ai rapporti di lavoro all'interno della impresa artigiana, come il Tribunale ha affermato, facendo erroneamente riferimento ad una normativa diversa, e cioè alla legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443. la quale, al pari della legge precedente che ha abrogato, ossia la legge 25 luglio 1956 n. 860 (recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane) si occupa di aspetti diversi, e cioè non già dell'iscrizione negli elenchi dei "soggetti titolari e coadiuvanti" ai fini assicurativi, ma della iscrizione "dell'impresa" nell'albo delle imprese artigiane.
Erra invero il ricorrente, che, dopo avere richiamato correttamente la competenza della commissione in relazione all'iscrizione all'albo di titolari e coadiuvanti ai fini previdenziali, assume che, ai sensi della medesima legge 443/85. l'Inps sarebbe vincolato alla delibere della commissione provinciale.
Spetterà quindi al giudice del rinvio esaminare e valutare, alla luce delle disposizioni sopra ricordate, la delibera della Commissione provinciale dell'artigianato di Varese. Quanto poi alla necessità dell'atto scritto di data certa per comprovare l'esistenza del rapporto ai fini della costituzione della rendita vitalizia, come previsto dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, il giudice del rinvio, sempre nell'ambito di valutazione della documentazione di cui sopra, dovrà fare applicazione del decisum della sentenza 568/89 della Corte Costituzionale, con cui, dopo avere osservato che l'eccessiva difficoltà della prova e la conseguente impossibilità di accertamento del diritto costituiscono violazione degli artt. 24 e 38 Costituzione, ha affermato che "Non può quindi assolutamente pretendersi la rigida applicazione del primo comma dell'art. 2704 cod. civ. e cioè come prova dell'esistenza del rapporto di lavoro un documento di data certa secondo la previsione di detta norma;
ma piuttosto trova applicazione il terzo comma del citato articolo. Quando si tratta solo di accertarne la data, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualunque mezzo di prova". Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Brescia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2002