Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2619
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Sentenza 22 febbraio 2002

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Le delibere delle Commissioni provinciali dell'artigianato in merito all'iscrizione ai fini assicurativi negli elenchi nominativi dei soggetti titolari e coadiuvanti delle imprese artigiane - da distinguere dalle delibere relative all'iscrizione delle imprese artigiane nel relativo albo - possono essere utilizzate per l'individuazione dei rapporti di lavoro nell'ambito delle imprese stesse. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento in favore di un coadiutore di una impresa artigiana del diritto alla costituzione della rendita vitalizia prevista per il caso di omesso versamento e intervenuta prescrizione dei contributi, le suddette delibere - ancorché non siano vincolanti per l'INPS - possono valere come prova scritta ( di data comprovabile liberamente ex art. 2704, comma terzo cod. civ.) dell'esistenza del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 568 del 1989.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2619
    Data del deposito : 22 febbraio 2002

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