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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5440 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
- Sez. III Civile - così composta: dott.ssa Silvia Di Matteo - Presidente est. dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere dott. Renato Castaldo - Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 5723/2023 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 24 settembre 2025, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ed (C.F. ) tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabio Ferrari
- appellanti
e
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
dall'Avvocato Bernardo Cartoni
- appellata
AVVERSO
La sentenza n.15490/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Roma in data 26 ottobre 2023.
oggetto: opposizione all'esecuzione
FATTO E DIRITTO
, ed hanno proposto appello nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 15490/2023 del Tribunale di Roma. Controparte_1
Con atto di appello, gli appellanti domandavano di riformare la sentenza di primo grado. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Alla prima udienza, fissata il 20/03/2023, le parti chiedevano un rinvio successivo al
30/06/2025 perché erano in corso delle trattative che prevedevano il perfezionamento di un accordo la cui esecuzione sarebbe terminata successivamente al 30/06/2025.
La Corte, in accoglimento dell'istanza, rinviava la causa all'udienza del 16/07/2025.
All'udienza del 16/07/2025, nessuno compariva e, pertanto, la Corte rinviava ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 24/09/2025.
Alla suddetta udienza, il cui svolgimento veniva disposto nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., nessuno depositava note.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione senza concessione di termini.
La mancata comparizione (qui deposito di note scritte) delle parti a seguito di rinvio disposto ex art. 309 c.p.c. e regolarmente comunicato comporta l'estinzione del giudizio trattandosi di causa introdotta in primo grado in data successiva al 25 giugno 2008, come previsto dal D.L.
n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008, da dichiararsi con sentenza ex art. 307 c.p.c..
Sul regime delle spese provvede l'art. 310, ultimo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
ed avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15490/2023, Parte_2 Parte_3 così provvede;
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Roma li 25/09/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Di Matteo