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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10581/2018 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo D'Ambrosio e con Parte_1 lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – proc.
Giuseppe Capodanno, elettivamente domiciliato presso gli uffici, siti in Napoli alla via Diaz,
11
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2018, in riassunzione a seguito di ordinanza con cui il
Tribunale di Napoli si era dichiarato incompetente per territorio, il ricorrente indicato in epigrafe – assistente amministrativo presso l'Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli – Area
Conducenti, con funzioni di esaminatore per il rilascio di patenti A e B e di conversione di patenti esteri e militari – premettendo che, in data 03.12.2015, veniva sanzionato dall'Amministrazione con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10 in relazione a fatti (risalenti all'anno 2006) per i quali il Tribunale di Napoli, con sentenza n.
7136 del 29.01.2014, dichiarava il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati ascrittigli (artt. 319 e 321 c.p.), a fronte dei quali veniva dapprima esonerato dalle funzioni di esaminatore nell'agosto del 2007 e, poi, riammesso nelle funzioni di esaminatore ma contestualmente distaccato presso la Motorizzazione Civile di Caserta con decorrenza dal 02.01.2008, ove deduceva di essere rimasto per cinque anni ai sensi dell'art. 3, comma 1
e comma 3, della L. n. 97/2001, per poi essere reinserito presso la Motorizzazione Civile di
Napoli a far data dal settembre 2012 con contestuale riassegnazione delle funzioni di esaminatore ed, ancora, che, successivamente, in data 03.10.2016, veniva sanzionato con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 7 in relazione a fatti non integranti alcuna fattispecie di reato ma soltanto irregolarità amministrative considerate dall'Amministrazione indicative di grave negligenza – esponeva che, a seguito dell'adozione, in data 20.06.2017, della Direttiva Prot. n. 934/DGT/4 da parte della
Controparte_2 Controparte_3
e
[...]Controparte_1 per la trasparenza (a sua volta, adottato in virtù della L. n. 190/2012) ed in applicazione della stessa, il Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli emanava il provvedimento prot. n. 559/RIS del 29 giugno 2017, avente ad oggetto “misure attuative
Direttiva per l'attività amministrativa per l'anno 2017-Direzione Controparte_2
Prot n. 934/DGT/4 del 20.06.2017”, con il quale si comunicava al ricorrente che, a
[...]
seguito dei provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti, si sarebbe resa necessaria una sua rotazione, valutandosi la duplice possibilità di una rotazione funzionale all'interno dell' con inibizione totale delle funzioni relative ai conducenti ovvero una CP_4 rotazione territoriale, ad invarianza di funzioni ricoperte, presso una delle Sezioni afferenti a questo Ufficio, segnalando, in ogni caso, la disponibilità ad agevolare una eventuale richiesta di distacco da presentarsi entro un termine indicato nello stesso provvedimento, cui faceva seguito altra comunicazione, datata 27.07.2017, del Direttore dell'Ufficio
Motorizzazione Civile di Napoli prot. n. 661/RIS con cui si comunicava, per conoscenza, al ricorrente che, stante la mancata richiesta di distacco, veniva per questi disposta la rotazione funzionale, con riassegnazione all'Area Autotrasporto dall'Area conducenti, con sospensione temporanea delle funzioni di esaminatore. Il ricorrente specificava, poi, che, a tale comunicazione, faceva seguito, in pari data, l'ordine di servizio n. 20, con cui il Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli disponeva concretamente la rotazione funzionale del sig. con riassegnazione all'Area Parte_1
Autotrasporto dall'Area Conducenti con decorrenza dal 16.08.2017 e con inibizione delle funzioni di esaminatore.
L'istante deduceva, dunque, di aver impugnato, con lettere racc.te a/r del 09.08-10 e
18.08.2017 e 21.09-22 e 26.09.2017 la Direttiva n. 934 del 20.06.2017 nonché i provvedimenti consequenziali riservandosi di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti ove il provvedimento di riassegnazione all non fosse stato revocato;
Controparte_5
affermava che, in assenza di revoca, in data 16.10.2017, al fine di conservare le proprie funzioni di esaminatore chiedeva il distacco presso l di Caserta, ove deduceva di CP_4 disimpegnare attualmente la propria attività in virtù della proroga disposta dall'Amministrazione convenuta con provvedimento del 22.11.2017, nonostante assumesse che “l'Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli, sin dal mese di dicembre 2004, presenti una forte carenza di personale esaminatore in organico e nonostante il massimo punteggio attribuito al ricorrente proprio dal Direttore dell‟UMC di Napoli in occasione delle valutazioni circa il suo operato relativamente agli anni 2015 e 2016” ed, ancora, nonostante lo stesso sia titolare, dal
27.10.2015, dei benefici previsti dall'art. 33 della L. 104/92 e sia vice Coordinatore del
Coordinamento Nazionale UIL-Pubblica Amministrazione nonché membro della RSU di
Napoli, lamentando, pertanto, la violazione di vincoli soggettivi posti alla rotazione del personale.
Ancora, deduceva l'illegittimità del provvedimento (in particolare, dell'art. 2) emesso dalla prot. n. 934/DGT/4 del 20.06.2017 sul rilievo che lo Controparte_2
stesso sarebbe in contrasto con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 e con la legge n. 190/2012 – assumendo, tra l'altro, che il Piano non prevederebbe né una rotazione funzionale con inibizione delle mansioni, né il distacco e né provvedimenti (anticorruttivi) per i dipendenti che, come il ricorrente, hanno già scontato provvedimenti disciplinari per fatti di corruzione – ed, ancora, con l'art.
3.2.1 dello stesso Piano stante la mancanza di titolarità in capo all'Ufficio emanante il provvedimento;
lamentava, in ogni caso, che i medesimi provvedimenti non sarebbero stati adottati nei confronti di altri dipendenti aventi una storia lavorativa e disciplinare sovrapponibile a quella del ricorrente, deducendo, pertanto, il carattere discriminatorio del provvedimento adottato nei confronti di quest'ultimo.
Il ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, dunque, in giudizio il
[...]
in persona del Ministro p.t., e concludeva chiedendo di “1) Controparte_1 dichiarare, per tutti i motivi infra esposti, illegittimi il provvedimento emesso dalla
[...]
prot. n. 934/DGT/4 del 20.06.2017 nonché i conseguenziali Controparte_2 provvedimenti adottati dal Direttore dell‟Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli prott. nn. 559/RIS del 29.06.2017, 661/RIS del 27.07.2017, 662/RIS del 27.07.2017, e l‟ordine di servizio n. 20 del
27.07.2017; 2) per l‟effetto, ordinare all'Amministrazione resistente, di reintegrare il sig.
[...]
presso l‟UMC di Napoli con contestuale riassegnazione delle mansioni di esaminatore;
3) Parte_1 condannare il in persona del al pagamento Controparte_1 CP_6 di spese ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
in persona del Ministro p.t., che eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel
[...] merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Orbene, la pretesa azionata dal ricorrente nel presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della presunta illegittimità del provvedimento prot. n. 559/RIS del 29 giugno 2017, avente ad oggetto “misure attuative Direttiva per l'attività amministrativa per l'anno 2017-
Prot n. 934/DGT/4 del 20.06.2017”, all'esito del Controparte_2
quale, in assenza di revoca dello stesso, in data 16.10.2017, “al fine di conservare le proprie funzioni di esaminatore” (cfr. ricorso) il ricorrente chiedeva il distacco presso l'Ufficio della
Motorizzazione Civile di Caserta.
Tanto precisato, in termini generali, appare opportuno premettere che la legge n. 190/2012, nota come "Legge Anticorruzione", è volta a prevenire e contrastare la corruzione nelle
Pubbliche Amministrazioni, promuovendo valori come la trasparenza, l'integrità e la responsabilità dei pubblici dipendenti. In quest'ottica, essa impone agli enti pubblici di adottare misure preventive e di monitoraggio per garantire la trasparenza delle loro attività
e prevenire fenomeni corruttivi. La stessa legge, inoltre, stabilisce anche obblighi di rendicontazione e di pianificazione, attraverso l'adozione di Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione, e sancisce l'importanza di una gestione corretta e legittima delle risorse e delle pratiche amministrative.
Ebbene, in maniera del tutto coerente con tale logica, l'art.
3.2 del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 del
[...]
stabilisce: “La rotazione del personale rappresenta una misura di Controparte_1
importanza cruciale per la prevenzione della corruzione, come sottolineato sia nel P.N.A. 2013 che in quello 2016. Tale misura organizzativa è preventiva ed è finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate (P.N.A.
2016). L'art. 1, co. 5, lett. b) della legge 190/2012, prevede che le pubbliche amministrazioni debbano definire e trasmettere all' “procedure appropriate per selezionare e formare, in CP_7 collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”. Il comma 10, lett. b), dello stesso articolo stabilisce che spetta al R.P.C. procedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”.
Dalla stessa disposizione si ricava la nozione di rotazione c.d. straordinaria, in quanto “Dalla rotazione preventiva, che può definirsi una misura organizzativa “ordinaria”, deve distinguersi la rotazione “straordinaria” e “successiva”, prevista dall'art. 16, comma 1, lett. l-quater, del d. lgs. n.
165 del 2001, che prevede che i dirigenti dispongano, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Tale ipotesi di rotazione (a differenza di quella ordinaria), interviene dopo il verificarsi di un episodio corruttivo ed ha una valenza cautelare. Spetta all' secondo il testo attualmente vigente CP_7 dell'art.1, co. 4, lett. e) della l. 190/20126, definire criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione […]”.
L'art. 3.2.1, inoltre, nel dettare le disposizioni generali, precisa che “L'Amministrazione è tenuta ad effettuare la rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione. I criteri della rotazione formeranno oggetto di preventiva e adeguata informazione alle organizzazioni sindacali da parte della Direzione generale del personale, al fine di consentire a queste ultime di presentare proprie osservazione e proposte. Ciò, tuttavia, non comporta
l'apertura di una fase di negoziazione in materia (P.N.A. 2016, pag. 29; Delibera 015 n. CP_7
13, punto 8 del deliberato). La necessità dell'attuazione della rotazione è stata già rappresentata alle
OO.SS. nel corso di una riunione svoltasi nel mese di dicembre 2016, al quale era presente anche il
R.P.C. La disciplina applicativa della rotazione sarà stabilita dalla Direzione generale del personale
e degli affari generali, mediante una direttiva attuativa ispirata ai criteri e alle prescrizioni del presente Piano. Tale direttiva sarà trasmessa al responsabile per la prevenzione della corruzione entro il 30 giugno 2017 e sarà emanata dalla Direzione generale del personale e degli affari generali entro il 10 settembre dello stesso anno, tenuto conto degli eventuali rilievi del R.P.C., tramettendone contestualmente copia al medesimo Responsabile. E' opportuno procedere alla rotazione periodica dei responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie, e alla rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne all'ufficio o all'amministrazione La rotazione del personale dirigenziale
e non dirigenziale della stessa struttura deve essere attuata in modo sfalsato, allo scopo di evitare che il ricambio contemporaneo dei vertici e dei collaboratori privi la struttura del bagaglio di esperienze e competenze professionali dell'Amministrazione. conseguito, nuocendo al buon andamento Sarà cura del dirigente responsabile della struttura in cui si attua la rotazione disporre periodi di affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le conoscenze
e la perizia necessarie per lo svolgimento delle nuove attività lavorative”.
Con specifico riferimento alla rotazione straordinaria, l'art.
3.2.8 prevede che “[…] Per quanto attiene le fattispecie di illecito che l'amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di applicare o meno la misura della rotazione straordinaria, vista l'atipicità del contenuto della condotta corruttiva indicata dalla norma e in attesa di chiarimenti da parte del legislatore,
l' itiene di poter considerare potenzialmente integranti le condotte corruttive anche i reati CP_7 contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione”, nonché quelli indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012 , n. 23512. Oltre ai citati riferimenti, più in generale, l'amministrazione potrà porre a fondamento della decisione di far ruotare il personale la riconduzione del comportamento posto in essere ad una condotta di natura corruttiva
e, dunque, potrà conseguentemente considerare anche altre fattispecie di reato (PNA 2016). In ogni caso, l'elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell'applicazione della norma, è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene disposto lo spostamento (PNA 2016)
[…]”.
Tale ipotesi di rotazione (a differenza di quella ordinaria) interviene dopo il verificarsi di un episodio corruttivo ed ha una valenza cautelare.
Ed, infatti, la misura della rotazione del personale all'interno delle PP.AA. nella aree a più elevato rischio corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co 5, lett b) della L.190/2012 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”.
Diversamente, l'istituto della rotazione successiva era già stato disciplinato dal TUPI, sia pure come misura, appunto, di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi.
Orbene, in attuazione di tali disposizioni, il provvedimento emesso dalla
[...]
prot. n. 934/DGT/4 del 20.06.2017 – di cui il ricorrente lamenta Controparte_2
l'illegittimità – all'art. 2, contenente “ulteriori direttive di carattere operativo”, individua i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale e relative sezioni coordinate della Direzione Generale Territoriale ad adottare gli atti necessari al perseguimento degli obiettivi strategici nonché “tutte le iniziative, anche di natura organizzativa, utili alla diffusione della cultura della legalità, della trasparenza e dell'integrità, al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi”; tra le misure individuate, a ben vedere, rientrano la c.d. rotazione funzionale, realizzata mediante iniziative volte a favorire la rotazione e l'avvicendamento del personale nelle funzioni maggiormente a rischio sotto il profilo della corruzione, avvalendosi del personale in servizio presso tutte le eventuali sezioni afferenti ed, ancora, la c.d. rotazione territoriale, mediante l'adozione di modelli organizzativi di avvicendamento “geografico”, favorendo, presso ciascuna sezione, l'esercizio delle funzioni
“a rischio” da parte del personale in servizio presso diverse sezioni dell'Ufficio, prevedendo, in ogni caso, una valutazione, da parte dei titolari degli Uffici dirigenziali, della permanenza nelle funzioni “a rischio” per oltre quattro anni.
Tale possibilità è, tuttavia, esclusa per i lavoratori destinatari di provvedimenti disciplinari medio-gravi (oltre il rimprovero verbale o scritto) attinenti all'esercizio di dette funzioni.
Per questi ultimi, infine, si prevede che, ove non sia possibile un'effettiva rotazione funzionale o territoriale, i Dirigenti possono valutare di favorire, su richiesta, il distacco presso altri uffici e, nel caso in cui si tratti di personale già distaccato, di segnalarne la non perdurante necessità, con conseguente rientro nella sede di provenienza perché possa essere ivi operata la rotazione disposta al PPC.
Così tracciate le coordinate di riferimento, giova osservare che, nella fattispecie in esame, tuttavia, elemento assolutamente centrale ai fini della decisione risulta essere la richiesta di distacco presso l'Ufficio di Motorizzazione di Caserta avanzata dalla parte ricorrente in data
16.10.2017 (cfr. documento n. 13 della produzione di parte ricorrente).
Ebbene, deve, al riguardo, evidenziarsi, innanzitutto, che tale richiesta, seppur motivata dal dipendente “in considerazione dell'impossibilità, sopraggiunta imprevista, ad effettuare esami presso l' di Napoli” è intervenuta all'esito di una scelta su base volontaria del CP_4 lavoratore e, comunque, ben oltre il termine indicato nell'ambito del provvedimento prot n.
934/DGT/4 del 20.06.2017, in cui si segnalava la disponibilità dell'Amministrazione ad agevolare una eventuale richiesta di distacco da presentarsi entro un termine indicato nello stesso provvedimento.
Nel caso di specie, a parere di questo giudice, si versa effettivamente in un'ipotesi di distacco a domanda del lavoratore.
Com'è noto, a mente dell'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, si realizza un distacco allorché un datore di lavoro (c.d. distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (c.d. distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. L'istituto del distacco realizza, dunque, una dissociazione tra la titolarità del rapporto di lavoro (che resta in capo al distaccante) e titolarità del potere direttivo e organizzativo (trasferita totalmente o parzialmente in capo al distaccatario, che fruisce della prestazione del lavoratore).
Trattasi di istituto, in realtà, ignoto alla legislazione del pubblico impiego e, tuttavia, diffusosi nella prassi amministrativa, che implica l'assegnazione temporanea del personale presso ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, e, tuttavia, appartenente alla medesima Amministrazione pubblica, disposta per soddisfare un interesse dell'Amministrazione stessa.
L'istituto in parola si distingue sia dal comando, perché l'impiegato non viene assegnato ad una Pubblica Amministrazione diversa da quella di appartenenza, bensì ad un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato ma comunque appartenente all'Amministrazione datrice di lavoro, che dal trasferimento il quale consiste, invece, nel mutamento definitivo, e non già meramente temporaneo, del luogo di lavoro.
Orbene, nella fattispecie in esame, è evidente che, pur in conseguenza della scelta dell'Amministrazione di adottare misure volte al perseguimento delle finalità fissate dalla legge n. 190/2012 e dal Piano triennale 2017-2019 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del convenuto, il distacco veniva in tal caso realizzato su iniziativa CP_1
e per motivi del ricorrente – ovvero ragioni soggettive puramente frutto di sue valutazioni e scelte personali – addirittura in un momento successivo rispetto a quello dell'adozione dei provvedimenti impugnati in questa sede.
Ed, invero, dai documenti agli atti – segnatamente dalla richiesta di distacco formulata dal ricorrente in data 16.10.2017 ed, altresì, dal provvedimento dispositivo del distacco presso l'UMC (cfr. produzione del ricorrente) – emergono tutti i requisiti caratterizzanti l'istituto in parola.
Così tale ultimo provvedimento, con cui veniva disposto il distacco, risulta essere
“occasionato” dalla richiesta del ricorrente, motivata da ragioni di carattere strettamente personale ed, in particolare, dalla volontà del lavoratore di continuare a svolgere l'attività di esaminatore presso l'UMC; nella fattispecie de qua, pertanto, l'interesse nell'ottenere il richiesto distacco, pur a fronte di un interesse di rilievo dell'Amministrazione alla concessione dello stesso, integra il necessario consenso del distaccatario, manifestatosi nella forma di una libera iniziativa del dipendente stesso successivamente al termine indicato dal provvedimento contestato ed, addirittura, rispetto anche al consequenziale ordine di servizio n. 20 con cui si disponeva concretamente la rotazione funzionale del sig. Parte_1 con riassegnazione all'Area dall'Area Conducenti con decorrenza dal CP_5
16.08.2017 e con inibizione delle funzioni di esaminatore.
Occorre, peraltro, osservare che, in questa sede, neppure assume rilievo la possibilità, pure prospettata al ricorrente, di favorire, su richiesta, il distacco presso altri uffici, in linea con la disciplina operante in tema di rotazione, stante il comportamento inerte del lavoratore a fronte di quanto prospettato nel provvedimento prot. n. 934/DGT/4 del 20.06.2017.
È, infatti, evidente che, nel caso di specie, il distacco avveniva non solo con il consenso, ma, addirittura, su richiesta del lavoratore nonché in un momento persino successivo rispetto a quello della possibilità prospettata dall'Amministrazione di proporre domanda di distacco entro il termine indicato dal provvedimento dalla stessa adottato, spezzando, così, il legame rispetto a quest'ultimo, non trattandosi, invero, di una richiesta intervenuta nell'ambito dello stesso.
Quanto evidenziato segna una cesura tra il provvedimento prot. n. 934/DGT/4 del
20.06.2017 nonché i conseguenziali provvedimenti adottati dal Direttore dell‟Ufficio
Motorizzazione Civile di Napoli prott. nn. 559/RIS del 29.06.2017, 661/RIS del 27.07.2017,
662/RIS del 27.07.2017 e l'ordine di servizio n. 20 del 27.07.2017, tutti adottati dall'Amministrazione – in questa sede oggetto di contestazione – e la richiesta di distacco presentata dal ricorrente in data 16.10.2017.
Come dedotto dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo, del resto, nonostante lo stesso avesse impugnato il provvedimento prot. n. 934 del 20.06.2017 nonché i provvedimenti consequenziali, non interveniva alcuna revoca degli stessi da parte dell'Amministrazione e, successivamente, solamente in data 16.10.2017, il lavoratore faceva richiesta di distacco.
Trattasi, pertanto, di vicenda successiva che prescinde e che dall'adozione dei richiamati provvedimenti, a nulla rilevando in questa sede eventuali profili di illegittimità degli stessi.
Logica conseguenza è che, in questa sede, ai fini della decisione, irrilevanti sono gli ulteriori motivi di doglianza formulati dal ricorrente nell'ambito dell'atto introduttivo.
Restando assorbita ogni ulteriore valutazione, la domanda di parte attrice va, pertanto, rigettata.
La peculiarità delle questioni affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 05.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10581/2018 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo D'Ambrosio e con Parte_1 lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – proc.
Giuseppe Capodanno, elettivamente domiciliato presso gli uffici, siti in Napoli alla via Diaz,
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RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2018, in riassunzione a seguito di ordinanza con cui il
Tribunale di Napoli si era dichiarato incompetente per territorio, il ricorrente indicato in epigrafe – assistente amministrativo presso l'Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli – Area
Conducenti, con funzioni di esaminatore per il rilascio di patenti A e B e di conversione di patenti esteri e militari – premettendo che, in data 03.12.2015, veniva sanzionato dall'Amministrazione con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10 in relazione a fatti (risalenti all'anno 2006) per i quali il Tribunale di Napoli, con sentenza n.
7136 del 29.01.2014, dichiarava il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati ascrittigli (artt. 319 e 321 c.p.), a fronte dei quali veniva dapprima esonerato dalle funzioni di esaminatore nell'agosto del 2007 e, poi, riammesso nelle funzioni di esaminatore ma contestualmente distaccato presso la Motorizzazione Civile di Caserta con decorrenza dal 02.01.2008, ove deduceva di essere rimasto per cinque anni ai sensi dell'art. 3, comma 1
e comma 3, della L. n. 97/2001, per poi essere reinserito presso la Motorizzazione Civile di
Napoli a far data dal settembre 2012 con contestuale riassegnazione delle funzioni di esaminatore ed, ancora, che, successivamente, in data 03.10.2016, veniva sanzionato con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 7 in relazione a fatti non integranti alcuna fattispecie di reato ma soltanto irregolarità amministrative considerate dall'Amministrazione indicative di grave negligenza – esponeva che, a seguito dell'adozione, in data 20.06.2017, della Direttiva Prot. n. 934/DGT/4 da parte della
Controparte_2 Controparte_3
e
[...]Controparte_1 per la trasparenza (a sua volta, adottato in virtù della L. n. 190/2012) ed in applicazione della stessa, il Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli emanava il provvedimento prot. n. 559/RIS del 29 giugno 2017, avente ad oggetto “misure attuative
Direttiva per l'attività amministrativa per l'anno 2017-Direzione Controparte_2
Prot n. 934/DGT/4 del 20.06.2017”, con il quale si comunicava al ricorrente che, a
[...]
seguito dei provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti, si sarebbe resa necessaria una sua rotazione, valutandosi la duplice possibilità di una rotazione funzionale all'interno dell' con inibizione totale delle funzioni relative ai conducenti ovvero una CP_4 rotazione territoriale, ad invarianza di funzioni ricoperte, presso una delle Sezioni afferenti a questo Ufficio, segnalando, in ogni caso, la disponibilità ad agevolare una eventuale richiesta di distacco da presentarsi entro un termine indicato nello stesso provvedimento, cui faceva seguito altra comunicazione, datata 27.07.2017, del Direttore dell'Ufficio
Motorizzazione Civile di Napoli prot. n. 661/RIS con cui si comunicava, per conoscenza, al ricorrente che, stante la mancata richiesta di distacco, veniva per questi disposta la rotazione funzionale, con riassegnazione all'Area Autotrasporto dall'Area conducenti, con sospensione temporanea delle funzioni di esaminatore. Il ricorrente specificava, poi, che, a tale comunicazione, faceva seguito, in pari data, l'ordine di servizio n. 20, con cui il Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli disponeva concretamente la rotazione funzionale del sig. con riassegnazione all'Area Parte_1
Autotrasporto dall'Area Conducenti con decorrenza dal 16.08.2017 e con inibizione delle funzioni di esaminatore.
L'istante deduceva, dunque, di aver impugnato, con lettere racc.te a/r del 09.08-10 e
18.08.2017 e 21.09-22 e 26.09.2017 la Direttiva n. 934 del 20.06.2017 nonché i provvedimenti consequenziali riservandosi di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti ove il provvedimento di riassegnazione all non fosse stato revocato;
Controparte_5
affermava che, in assenza di revoca, in data 16.10.2017, al fine di conservare le proprie funzioni di esaminatore chiedeva il distacco presso l di Caserta, ove deduceva di CP_4 disimpegnare attualmente la propria attività in virtù della proroga disposta dall'Amministrazione convenuta con provvedimento del 22.11.2017, nonostante assumesse che “l'Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli, sin dal mese di dicembre 2004, presenti una forte carenza di personale esaminatore in organico e nonostante il massimo punteggio attribuito al ricorrente proprio dal Direttore dell‟UMC di Napoli in occasione delle valutazioni circa il suo operato relativamente agli anni 2015 e 2016” ed, ancora, nonostante lo stesso sia titolare, dal
27.10.2015, dei benefici previsti dall'art. 33 della L. 104/92 e sia vice Coordinatore del
Coordinamento Nazionale UIL-Pubblica Amministrazione nonché membro della RSU di
Napoli, lamentando, pertanto, la violazione di vincoli soggettivi posti alla rotazione del personale.
Ancora, deduceva l'illegittimità del provvedimento (in particolare, dell'art. 2) emesso dalla prot. n. 934/DGT/4 del 20.06.2017 sul rilievo che lo Controparte_2
stesso sarebbe in contrasto con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 e con la legge n. 190/2012 – assumendo, tra l'altro, che il Piano non prevederebbe né una rotazione funzionale con inibizione delle mansioni, né il distacco e né provvedimenti (anticorruttivi) per i dipendenti che, come il ricorrente, hanno già scontato provvedimenti disciplinari per fatti di corruzione – ed, ancora, con l'art.
3.2.1 dello stesso Piano stante la mancanza di titolarità in capo all'Ufficio emanante il provvedimento;
lamentava, in ogni caso, che i medesimi provvedimenti non sarebbero stati adottati nei confronti di altri dipendenti aventi una storia lavorativa e disciplinare sovrapponibile a quella del ricorrente, deducendo, pertanto, il carattere discriminatorio del provvedimento adottato nei confronti di quest'ultimo.
Il ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, dunque, in giudizio il
[...]
in persona del Ministro p.t., e concludeva chiedendo di “1) Controparte_1 dichiarare, per tutti i motivi infra esposti, illegittimi il provvedimento emesso dalla
[...]
prot. n. 934/DGT/4 del 20.06.2017 nonché i conseguenziali Controparte_2 provvedimenti adottati dal Direttore dell‟Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli prott. nn. 559/RIS del 29.06.2017, 661/RIS del 27.07.2017, 662/RIS del 27.07.2017, e l‟ordine di servizio n. 20 del
27.07.2017; 2) per l‟effetto, ordinare all'Amministrazione resistente, di reintegrare il sig.
[...]
presso l‟UMC di Napoli con contestuale riassegnazione delle mansioni di esaminatore;
3) Parte_1 condannare il in persona del al pagamento Controparte_1 CP_6 di spese ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
in persona del Ministro p.t., che eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel
[...] merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Orbene, la pretesa azionata dal ricorrente nel presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della presunta illegittimità del provvedimento prot. n. 559/RIS del 29 giugno 2017, avente ad oggetto “misure attuative Direttiva per l'attività amministrativa per l'anno 2017-
Prot n. 934/DGT/4 del 20.06.2017”, all'esito del Controparte_2
quale, in assenza di revoca dello stesso, in data 16.10.2017, “al fine di conservare le proprie funzioni di esaminatore” (cfr. ricorso) il ricorrente chiedeva il distacco presso l'Ufficio della
Motorizzazione Civile di Caserta.
Tanto precisato, in termini generali, appare opportuno premettere che la legge n. 190/2012, nota come "Legge Anticorruzione", è volta a prevenire e contrastare la corruzione nelle
Pubbliche Amministrazioni, promuovendo valori come la trasparenza, l'integrità e la responsabilità dei pubblici dipendenti. In quest'ottica, essa impone agli enti pubblici di adottare misure preventive e di monitoraggio per garantire la trasparenza delle loro attività
e prevenire fenomeni corruttivi. La stessa legge, inoltre, stabilisce anche obblighi di rendicontazione e di pianificazione, attraverso l'adozione di Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione, e sancisce l'importanza di una gestione corretta e legittima delle risorse e delle pratiche amministrative.
Ebbene, in maniera del tutto coerente con tale logica, l'art.
3.2 del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 del
[...]
stabilisce: “La rotazione del personale rappresenta una misura di Controparte_1
importanza cruciale per la prevenzione della corruzione, come sottolineato sia nel P.N.A. 2013 che in quello 2016. Tale misura organizzativa è preventiva ed è finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate (P.N.A.
2016). L'art. 1, co. 5, lett. b) della legge 190/2012, prevede che le pubbliche amministrazioni debbano definire e trasmettere all' “procedure appropriate per selezionare e formare, in CP_7 collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”. Il comma 10, lett. b), dello stesso articolo stabilisce che spetta al R.P.C. procedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”.
Dalla stessa disposizione si ricava la nozione di rotazione c.d. straordinaria, in quanto “Dalla rotazione preventiva, che può definirsi una misura organizzativa “ordinaria”, deve distinguersi la rotazione “straordinaria” e “successiva”, prevista dall'art. 16, comma 1, lett. l-quater, del d. lgs. n.
165 del 2001, che prevede che i dirigenti dispongano, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Tale ipotesi di rotazione (a differenza di quella ordinaria), interviene dopo il verificarsi di un episodio corruttivo ed ha una valenza cautelare. Spetta all' secondo il testo attualmente vigente CP_7 dell'art.1, co. 4, lett. e) della l. 190/20126, definire criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione […]”.
L'art. 3.2.1, inoltre, nel dettare le disposizioni generali, precisa che “L'Amministrazione è tenuta ad effettuare la rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione. I criteri della rotazione formeranno oggetto di preventiva e adeguata informazione alle organizzazioni sindacali da parte della Direzione generale del personale, al fine di consentire a queste ultime di presentare proprie osservazione e proposte. Ciò, tuttavia, non comporta
l'apertura di una fase di negoziazione in materia (P.N.A. 2016, pag. 29; Delibera 015 n. CP_7
13, punto 8 del deliberato). La necessità dell'attuazione della rotazione è stata già rappresentata alle
OO.SS. nel corso di una riunione svoltasi nel mese di dicembre 2016, al quale era presente anche il
R.P.C. La disciplina applicativa della rotazione sarà stabilita dalla Direzione generale del personale
e degli affari generali, mediante una direttiva attuativa ispirata ai criteri e alle prescrizioni del presente Piano. Tale direttiva sarà trasmessa al responsabile per la prevenzione della corruzione entro il 30 giugno 2017 e sarà emanata dalla Direzione generale del personale e degli affari generali entro il 10 settembre dello stesso anno, tenuto conto degli eventuali rilievi del R.P.C., tramettendone contestualmente copia al medesimo Responsabile. E' opportuno procedere alla rotazione periodica dei responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie, e alla rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne all'ufficio o all'amministrazione La rotazione del personale dirigenziale
e non dirigenziale della stessa struttura deve essere attuata in modo sfalsato, allo scopo di evitare che il ricambio contemporaneo dei vertici e dei collaboratori privi la struttura del bagaglio di esperienze e competenze professionali dell'Amministrazione. conseguito, nuocendo al buon andamento Sarà cura del dirigente responsabile della struttura in cui si attua la rotazione disporre periodi di affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le conoscenze
e la perizia necessarie per lo svolgimento delle nuove attività lavorative”.
Con specifico riferimento alla rotazione straordinaria, l'art.
3.2.8 prevede che “[…] Per quanto attiene le fattispecie di illecito che l'amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di applicare o meno la misura della rotazione straordinaria, vista l'atipicità del contenuto della condotta corruttiva indicata dalla norma e in attesa di chiarimenti da parte del legislatore,
l' itiene di poter considerare potenzialmente integranti le condotte corruttive anche i reati CP_7 contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione”, nonché quelli indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012 , n. 23512. Oltre ai citati riferimenti, più in generale, l'amministrazione potrà porre a fondamento della decisione di far ruotare il personale la riconduzione del comportamento posto in essere ad una condotta di natura corruttiva
e, dunque, potrà conseguentemente considerare anche altre fattispecie di reato (PNA 2016). In ogni caso, l'elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell'applicazione della norma, è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene disposto lo spostamento (PNA 2016)
[…]”.
Tale ipotesi di rotazione (a differenza di quella ordinaria) interviene dopo il verificarsi di un episodio corruttivo ed ha una valenza cautelare.
Ed, infatti, la misura della rotazione del personale all'interno delle PP.AA. nella aree a più elevato rischio corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co 5, lett b) della L.190/2012 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”.
Diversamente, l'istituto della rotazione successiva era già stato disciplinato dal TUPI, sia pure come misura, appunto, di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi.
Orbene, in attuazione di tali disposizioni, il provvedimento emesso dalla
[...]
prot. n. 934/DGT/4 del 20.06.2017 – di cui il ricorrente lamenta Controparte_2
l'illegittimità – all'art. 2, contenente “ulteriori direttive di carattere operativo”, individua i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale e relative sezioni coordinate della Direzione Generale Territoriale ad adottare gli atti necessari al perseguimento degli obiettivi strategici nonché “tutte le iniziative, anche di natura organizzativa, utili alla diffusione della cultura della legalità, della trasparenza e dell'integrità, al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi”; tra le misure individuate, a ben vedere, rientrano la c.d. rotazione funzionale, realizzata mediante iniziative volte a favorire la rotazione e l'avvicendamento del personale nelle funzioni maggiormente a rischio sotto il profilo della corruzione, avvalendosi del personale in servizio presso tutte le eventuali sezioni afferenti ed, ancora, la c.d. rotazione territoriale, mediante l'adozione di modelli organizzativi di avvicendamento “geografico”, favorendo, presso ciascuna sezione, l'esercizio delle funzioni
“a rischio” da parte del personale in servizio presso diverse sezioni dell'Ufficio, prevedendo, in ogni caso, una valutazione, da parte dei titolari degli Uffici dirigenziali, della permanenza nelle funzioni “a rischio” per oltre quattro anni.
Tale possibilità è, tuttavia, esclusa per i lavoratori destinatari di provvedimenti disciplinari medio-gravi (oltre il rimprovero verbale o scritto) attinenti all'esercizio di dette funzioni.
Per questi ultimi, infine, si prevede che, ove non sia possibile un'effettiva rotazione funzionale o territoriale, i Dirigenti possono valutare di favorire, su richiesta, il distacco presso altri uffici e, nel caso in cui si tratti di personale già distaccato, di segnalarne la non perdurante necessità, con conseguente rientro nella sede di provenienza perché possa essere ivi operata la rotazione disposta al PPC.
Così tracciate le coordinate di riferimento, giova osservare che, nella fattispecie in esame, tuttavia, elemento assolutamente centrale ai fini della decisione risulta essere la richiesta di distacco presso l'Ufficio di Motorizzazione di Caserta avanzata dalla parte ricorrente in data
16.10.2017 (cfr. documento n. 13 della produzione di parte ricorrente).
Ebbene, deve, al riguardo, evidenziarsi, innanzitutto, che tale richiesta, seppur motivata dal dipendente “in considerazione dell'impossibilità, sopraggiunta imprevista, ad effettuare esami presso l' di Napoli” è intervenuta all'esito di una scelta su base volontaria del CP_4 lavoratore e, comunque, ben oltre il termine indicato nell'ambito del provvedimento prot n.
934/DGT/4 del 20.06.2017, in cui si segnalava la disponibilità dell'Amministrazione ad agevolare una eventuale richiesta di distacco da presentarsi entro un termine indicato nello stesso provvedimento.
Nel caso di specie, a parere di questo giudice, si versa effettivamente in un'ipotesi di distacco a domanda del lavoratore.
Com'è noto, a mente dell'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, si realizza un distacco allorché un datore di lavoro (c.d. distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (c.d. distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. L'istituto del distacco realizza, dunque, una dissociazione tra la titolarità del rapporto di lavoro (che resta in capo al distaccante) e titolarità del potere direttivo e organizzativo (trasferita totalmente o parzialmente in capo al distaccatario, che fruisce della prestazione del lavoratore).
Trattasi di istituto, in realtà, ignoto alla legislazione del pubblico impiego e, tuttavia, diffusosi nella prassi amministrativa, che implica l'assegnazione temporanea del personale presso ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, e, tuttavia, appartenente alla medesima Amministrazione pubblica, disposta per soddisfare un interesse dell'Amministrazione stessa.
L'istituto in parola si distingue sia dal comando, perché l'impiegato non viene assegnato ad una Pubblica Amministrazione diversa da quella di appartenenza, bensì ad un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato ma comunque appartenente all'Amministrazione datrice di lavoro, che dal trasferimento il quale consiste, invece, nel mutamento definitivo, e non già meramente temporaneo, del luogo di lavoro.
Orbene, nella fattispecie in esame, è evidente che, pur in conseguenza della scelta dell'Amministrazione di adottare misure volte al perseguimento delle finalità fissate dalla legge n. 190/2012 e dal Piano triennale 2017-2019 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del convenuto, il distacco veniva in tal caso realizzato su iniziativa CP_1
e per motivi del ricorrente – ovvero ragioni soggettive puramente frutto di sue valutazioni e scelte personali – addirittura in un momento successivo rispetto a quello dell'adozione dei provvedimenti impugnati in questa sede.
Ed, invero, dai documenti agli atti – segnatamente dalla richiesta di distacco formulata dal ricorrente in data 16.10.2017 ed, altresì, dal provvedimento dispositivo del distacco presso l'UMC (cfr. produzione del ricorrente) – emergono tutti i requisiti caratterizzanti l'istituto in parola.
Così tale ultimo provvedimento, con cui veniva disposto il distacco, risulta essere
“occasionato” dalla richiesta del ricorrente, motivata da ragioni di carattere strettamente personale ed, in particolare, dalla volontà del lavoratore di continuare a svolgere l'attività di esaminatore presso l'UMC; nella fattispecie de qua, pertanto, l'interesse nell'ottenere il richiesto distacco, pur a fronte di un interesse di rilievo dell'Amministrazione alla concessione dello stesso, integra il necessario consenso del distaccatario, manifestatosi nella forma di una libera iniziativa del dipendente stesso successivamente al termine indicato dal provvedimento contestato ed, addirittura, rispetto anche al consequenziale ordine di servizio n. 20 con cui si disponeva concretamente la rotazione funzionale del sig. Parte_1 con riassegnazione all'Area dall'Area Conducenti con decorrenza dal CP_5
16.08.2017 e con inibizione delle funzioni di esaminatore.
Occorre, peraltro, osservare che, in questa sede, neppure assume rilievo la possibilità, pure prospettata al ricorrente, di favorire, su richiesta, il distacco presso altri uffici, in linea con la disciplina operante in tema di rotazione, stante il comportamento inerte del lavoratore a fronte di quanto prospettato nel provvedimento prot. n. 934/DGT/4 del 20.06.2017.
È, infatti, evidente che, nel caso di specie, il distacco avveniva non solo con il consenso, ma, addirittura, su richiesta del lavoratore nonché in un momento persino successivo rispetto a quello della possibilità prospettata dall'Amministrazione di proporre domanda di distacco entro il termine indicato dal provvedimento dalla stessa adottato, spezzando, così, il legame rispetto a quest'ultimo, non trattandosi, invero, di una richiesta intervenuta nell'ambito dello stesso.
Quanto evidenziato segna una cesura tra il provvedimento prot. n. 934/DGT/4 del
20.06.2017 nonché i conseguenziali provvedimenti adottati dal Direttore dell‟Ufficio
Motorizzazione Civile di Napoli prott. nn. 559/RIS del 29.06.2017, 661/RIS del 27.07.2017,
662/RIS del 27.07.2017 e l'ordine di servizio n. 20 del 27.07.2017, tutti adottati dall'Amministrazione – in questa sede oggetto di contestazione – e la richiesta di distacco presentata dal ricorrente in data 16.10.2017.
Come dedotto dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo, del resto, nonostante lo stesso avesse impugnato il provvedimento prot. n. 934 del 20.06.2017 nonché i provvedimenti consequenziali, non interveniva alcuna revoca degli stessi da parte dell'Amministrazione e, successivamente, solamente in data 16.10.2017, il lavoratore faceva richiesta di distacco.
Trattasi, pertanto, di vicenda successiva che prescinde e che dall'adozione dei richiamati provvedimenti, a nulla rilevando in questa sede eventuali profili di illegittimità degli stessi.
Logica conseguenza è che, in questa sede, ai fini della decisione, irrilevanti sono gli ulteriori motivi di doglianza formulati dal ricorrente nell'ambito dell'atto introduttivo.
Restando assorbita ogni ulteriore valutazione, la domanda di parte attrice va, pertanto, rigettata.
La peculiarità delle questioni affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 05.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico