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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa ON Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 5283/2024 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI CRISTIAN;
Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ARBIZZI RENZA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 7
L.162/2014 nel verbale datato 08.01.2020, depositato il 10.02.2020, autorizzato dal Procuratore
della Repubblica in data 13.02.2020 hanno divorziato alle seguenti condizioni:
“1. viene definitivamente sciolto il matrimonio civile contratto tra le parti il 25.07.2007 in Carpi
(MO), con atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Carpi – anno 2007 – Atto
n.60 – Parte 1 in regime di comunione di beni;
2. la SI.r continuerà per il momento a vivere con i figli e la propria madre;
Parte_2
3. resta fermo quanto stabilito in sede di separazione per quanto attiene al diritto di visita del padre ai figli ed al suo contributo per il loro mantenimento, essendo essi ancora economicamente dipendenti dai genitori, così come stabilito in sede di omologa il 12.03.2012
(R.G. 1291/2012 – Cron. 998/2012) e successivamente modificato, a seguito di richiesta congiunta, con Decreto del Tribunale di Modena del 18.12.2013, depositato il 23.12.2013,
nell'ambito della procedura R.G. vol. 3933/2013 (Presidente Dott. O. D'Orazi, Estensore Dott.
E. Russo);
4. resta fermo inoltre quanto stabilito in sede di separazione per quanto attiene alla reciproca rinuncia dei coniugi al contributo per il loro mantenimento personale, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
5. restano ferme, infine, anche tutte le altri condizioni stabilite dai coniugi in sede di separazione consensuale”.
Con ricorso del 20/12/2024 le parti hanno dato atto che da aprile 2020 i figli ON e Per_1
hanno iniziato a vivere stabilmente e continuativamente presso il padre, determinando un mutamento delle circostanze così come indicate nella convenzione di negoziazione assistita.
pagina 2 di 7 I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) I SI.ri e confermano che hanno già regolato tra loro i rapporti patrimoniali e Pt_1 Pt_2
che non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento reciproco,
essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti.
2) Il figli sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso il Per_1
padr con il quale vivrà e ove verrà trasferita la sua residenza anagrafica. Pt_1
3) In considerazione dell'età di , si ritiene preferibile assicurare, anziché una Per_1
regolamentazione “rigida” delle condizioni di visita della madre, che la SI.ra possa Parte_2
vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri. Alla luce di quanto sopra, pertanto, i genitori si impegnano reciprocamente, in ogni caso, a prestar l'un l'altro la massima disponibilità e collaborazione nella gestione e nella ordinaria conduzione di vita del figlio, rendendosi pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro qualora le stesse ne abbisognassero per ragioni di lavoro o di salute o per ogni altra necessità. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore
(relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, sempre tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Per_1
La figlia ON è maggiorenne e, pertanto, non vi è necessità giuridica di affidamento né di regolamentazione del diritto di visita del genitore non convivente;
LL, che vive stabilmente presso la residenza del padre, ivi trasferirà la propria residenza anagrafica e sarà libera di scegliere, in autonomia, i modi ed i tempi degli incontri con la madre.
4) Entrambi i figli non sono economicamente indipendenti e autosufficienti. In ragione di ciò, la
SI.ra verserà al SI. a mezzo bonifico bancario alle coordinate che Parte_2 Parte_1
le verranno fornite, il giorno 15 di ogni mese di riferimento, con decorrenza dal mese di pagina 3 di 7 Novembre 2024, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ON e , la Per_1
somma di € 200,00= ciascuno. Tale somma si rivaluterà annualmente in base agli indici nazionali
ISTAT dal mese di Novembre 2025 e l'aggiornamento annuale potrà essere comunicato senza alcuna formalità.
La figlia maggiorenne ON acconsente a ché il contributo al proprio mantenimento venga versato direttamente al padr (doc.4). Pt_1
La SI.ra verserà al SI. l'importo integrale dell'assegno unico universale già Pt_2 Pt_1
percepito per i mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2024, nonché l'importo che andrà ad incassare nei mesi successivi da Dicembre 2024 in poi, entro la fine di ogni singolo mese di riferimento, mediante versamento della relativa somma a mezzo bonifico bancario alle coordinate che le verranno fornite. Al momento del rinnovo del predetto assegno unico, le parti concordano che sia il SI ad intestare a sé stesso l'assegno unico universale ed a trattenerlo Pt_1
interamente (al 100%); all'uopo, entro il 15 gennaio di ogni anno, la SI.ra Parte_2
consegnerà la propria documentazione eventualmente necessaria per il rilascio della certificazione isee.
La parti convengono che entro il corrente mese di Dicembre venga versata la somma relativa al contributo di mantenimento dei figli, oltre all'importo dell'assegno unico universale, entrambi riferiti a tale mese.
Gli arretrati dell'assegno unico universale riferiti al pregresso (Sett. Ott. Nov. 2024) e la mensilità
di Novembre 2024 del contributo al mantenimento saranno versati in due tranches,
rispettivamente entro la fine di gennaio e di febbraio 2025.
pagina 4 di 7 5) Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50%
ciascuno o rimborsate nella stessa misura al genitore che le avrà anticipate secondo il seguente schema del noto protocollo del suintestato Tribunale:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Circa le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc),
pagina 5 di 7 dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro gg.10 dalla data di ricevimento della richiesta, intendendosi in difetto il silenzio come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) I SI.ri e confermano di fornire il proprio reciproco consenso al rilascio del Pt_1 Pt_2
passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio e nonché per i successivi rinnovi, con iscrizione del figlio minor su quello di entrambi. Per_1
7) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
8) I SI.ri e relativamente alle spese della presente procedura, dichiarano che Pt_1 Pt_2
ciascuna parte sosterrà esclusivamente le spese legali del proprio difensore.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni e delle esigenze della prole.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
I. - in parziale modifica delle condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita datata
08.01.2020, depositata il 10.02.2020, autorizzata dal Procuratore della Repubblica in data
13.02.2020, recepisce le condizioni congiunte trascritte in parte motiva;
pagina 6 di 7 II. - conferma nel resto per quanto di ragione;
III. - spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 21/01/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Riccardo Di Pasquale
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