Sentenza 13 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001.
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Con sentenza n. 51654, del 13.10.2017 la Corte di Cassazione penale, seconda sezione, chiariva che il difensore dell'ente non può essere nominato dal legale rappresentate imputato del reato presupposto per cui l'ente viene chiamato in giudizio, dichiarando, conseguentemente, l'incompatibilità del difensore. In particolare, i Giudici di legittimità contestavano al legale della società di avere presentato “la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo dell'attività della società (OMISSIS) s.r.l. su nomina di (OMISSIS), legale rappresentante della predetta società; società sottoposta alle indagini nel procedimento penale iscritto al n. 1324/2016 del R.G. della Procura della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2017, n. 51654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51654 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2017 |
Testo completo
5 1654-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza in camera di consiglio del 13/10/2017 Sentenza n. 5136 Reg. gen. n.022444/2017 Composta da: Giovanni Diotallevi Presidente Domenico Gallo Consigliere Margherita Taddei Consigliere Adriano Iasillo Consigliere relatore Sergio Beltrani Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dalla AIRON s.r.l., in persona del legale rappresentante IC LE (N. IL 19/09/1960), avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina, in data 13/03/2017. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udito l'Avvocato Francesco Cigliano - quale sostituto processuale dell'Avvocato Gaetano Barresi difensore della società ricorrente che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. Osserva: Con provvedimento del 13/03/2017, il Tribunale di Messina confermò il decreto di sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza del profitto del reato di cui all'art. 648 ter del c.p. - pari ad Euro 270.347,38 - emesso dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 14/02/2017; sequestro eseguito, tra l'altro, sulle quote di investimento DGPA Capital SGR s.p.a. detenute e intestate all'AIRON s.r.l. . Ricorre per Cassazione la società AIRON s.r.l., difesa dall'Avvocato Gaetano Barresi, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 324, comma 6, c.p.p. e la nullità assoluta ex art. 179 del c.p.p. del procedimento e - - dell'ordinanza impugnata poiché la data dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso è stata comunicata dal Tribunale del riesame solo al difensore della società AIRON s.r.l. e non anche alla società ricorrente;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 648 ter c.p.; 3) carenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo ex art. 648 quater c.p. - - dei titoli del fondo DGPA fina alla concorrenza dell'importo pari ad Euro 281.521,73. Il difensore della ricorrente società conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnato provvedimento. motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. 1,1. Infatti, si deve evidenziare che: 1) non sussiste la violazione e falsa applicazione dell'art. 324, comma 6, c.p.p. e la nullità assoluta-ex art. 179 del c.p.p. del procedimento e dell'ordinanza impugnata, eccepita nel primo motivo di impugnazione. Invero la data dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso è stata comunicata dal Tribunale del riesame non solo al difensore della società AIRON s.r.l., ma anche al legale rappresentante della società ricorrente, SI SQ. 1,2. Si deve, poi, rilevare che il difensore di fiducia della società non ha eccepito la questione di cui sopra nel corso dell'udienza innanzi al Tribunale del riesame;
dunque l'eventuale nullità si sarebbe sanata. In proposito si sottolinea che dopo la decisione delle Sezioni Unite sentenza n. 29 del 25/10/2000 Cc., dep. 10/11/2000, Rv. 2169602 - evocata a pagina 16 del ricorso (sentenza che ritiene sussistente la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva qualora la data dell'udienza fissata per la trattazione non sia stata comunicata anche all'interessato), "in tempi recenti, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, quello che è stato definito un «criterio di pregiudizio effettivo». Per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato, si ricorre all'applicazione del 2 principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Tale strada è stata seguita dalla giurisprudenza di legittimità che nel tempo ha elaborato orientamenti interpretativi i quali pur rispettosi del principio di tassatività laddove la sanzione di nullità è direttamente collegata dalla norma, anche in funzione dissuasiva», alla inosservanza di determinate forme - rapportano, in una prospettiva meno formalistica, l'invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata. In tale solco si inseriscono: 1) la sentenza Sez. U, n. 119 - del 2005, del 27/10/2004 Ud., dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; 2) la sentenza Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697; 3) la sentenza Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396". Da ultimo la sentenza delle Sezioni Unite n. 7697 del 24/11/2016 (dep. 17/02/2017, Rv. 269028; sentenza di cui si è riportata la parte della motivazione che precede) ha confermato l'indirizzo di cui sopra affermando il condiviso principio secondo il quale in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. penale;
2) non si ravvisa alcuna violazione e falsa applicazione dell'art. 648 ter c.p. o carenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo ex art. 648 quater c.p. - (motivi 2 e 3 - del ricorso). Infatti, il Tribunale del riesame ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ben evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene che sussista il fumus commissi delicti e il periculum in mora (si vedano le pagine da 1 a 11 dell'impugnato provvedimento nelle quali, tra l'altro, si evidenzia che per il reato presupposto bancarotta fraudolenta il SI è stato rinviato a - - giudizio e che la gravità indiziaria è coperta dal giudicato cautelare). 1,3. A proposito di quanto sopra rilevato si deve tener ben presente che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate di precise norme processuali, ma non l'illogicità o laall'inosservanza 3 incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice, posto che questo richiede la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione" (Sez. 5, Sentenza n. 8434 del 11/01/2007 Cc. - dep. 28/02/2007 - Rv. 236255; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. dep. 26/06/2008 - Rv. 239692; Sez. 3, Ordinanza n. 45343 del 06/10/2011 Cc. dep. 06/12/2011 - Rv. 251616). Nel caso di - specie come già sopra sottolineato - la motivazione dell'ordinanza impugnata non solo non presenta alcun vizio che possa far ritenere sussistente la "violazione di legge" di cui all'articolo 325 del cod. proc. pen., ma è così esaustiva, logica e non contraddittoria che porterebbe alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso anche se non operasse il limite di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.
2. Nonostante quanto sopra evidenziato sia più che sufficiente per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, si deve rilevare che l'Avvocato Gaetano Barresi ha presentato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo dell'attività della società AIRON s.r.l. su nomina di SI SQ, legale rappresentante della predetta società; società sottoposta alle indagini nel procedimento penale iscritto al n. 1324/2016 del R.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma SI SQ è contestualmente indagato per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
è quindi evidente la sua incompatibilità. Ma anche l'odierno ricorso è stato presentato dall'Avvocato Gaetano Barresi per conto della società AIRON su nomina di SI SQ;
come è confermato, tra l'altro, dalla nomina di sostituto processuale ex art. 102 del c.p.p. del 12/10/2017 e depositata il 13/10/2017 nella quale si legge: "Il sottoscritto Avvocato Gaetano Barresi, del foro di Messina, difensore di fiducia della società AIRON S.R.L. (legale rappresentante IC arch. LE) nomina ai sensi dell'art. 102 c.p.p. l'Avvocato Francesco Cigliano, del foro di Roma, quale suo sostituto processuale per la trattazione dell'udienza, ex art. 127 del c.p.p., del 13/10/2017". Orbene sul punto della nomina del difensore dell'ente da parte dell'indagato SI SQ, si deve rilevare che questa Suprema Corte ha affermato che è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (Sez. U, Sentenza n. 33041 del 28/05/2015 Cc. dep. - 28/07/2015 - Rv. 264311; Sez. 3, Sentenza n. 5447 del 21/09/2016 Cc. - dep. 06/02/2017 - Rv. 269754). Inoltre, in tema di responsabilità da reato degli enti, 4 il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001 (Sez. U, Sentenza n. 33041 del 28/05/2015 Cc. dep. 28/07/2015 - Rv. 264310). Quindi il ricorso è inammissibile anche sotto tale profilo.
3. Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l'impugnazione. 3,1. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/10/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Achim S ills Giovanni Diotallevi Adriano Iasillo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 NOV. 2017 IL BICASS CANCELLIERE Claudia Pianell S I S R A O A N 5