Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
E inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2020 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha riqualificato il fatto attribuito nel capo A) a Michele M. e Teresa C., ai sensi dell'art. 416, secondo comma, c.p.; b) ha rideterminato la pena irrogata a questi ultimi; c) ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale che aveva condannato alla pena di giustizia Pasquale M., quale promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo A), lo stesso M., nonché Michele M. e la C., in relazione ai delitti di falso ideologico di cui al capo B) e, infine, aveva dichiarato il Comitato A.N.S.I. - Coordinamento provinciale di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2016, n. 5447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5447 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
05447-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1936/2016 GIOVANNI AMOROSO ->Presidente REGISTRO GENERALE N.20750/2016 LUCA RAMACCI Rel. Consigliere - ELISABETTA ROSI ANGELO MATTEO SOCCI GIOVANNI LIBERATI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ IE PA nato il [...] puole liquidation delle sociede GI sel avverso l'ordinanza del 19/02/2016 del TRIB. LIBERTA' di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
the he couches ferGehicle Monetta lette/sentite le conclusioni del PG lite Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza n. 18/16 R.M.C.P., del 19 febbraio 2016, il Tribunale di Lecce, sezione riesame, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da CI PA, nella qualità di indagato per il reato di cui agli artt. 674 c.p. (per il quale sussiste precedente giudicato cautelare) e 260 d.lgs. n. 152 del 2006 (in quanto, nella qualità legale rappresentante della GI PA, unitamente ad altri indagati, provocava l'emissione di sostanze odorigene quali solfuro di idrogeno e biogas derivanti dai processi di gestione e post-gestione delle vasche di raccolta e di trattamento dei rifiuti, atte a cagionare molestia olfattiva e disturbi di vario genere, nonché per la illecita gestione di quantitativi ingenti di fanghi e rifiuti, codice CER 191212, senza la loro preventiva stabilizzazione in detta discarica, fatti avvenuti in territorio di Taranto, località Palombara dal 2010 fino al sequestro del 14 febbraio 2014), Tale riesame aveva avuto ad oggetto il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce il 18 novembre 2015, nei confronti degli enti GI PA e GI SR, responsabili in riferimento al reato di cui all'art. 260 del menzionato d.lgs. commesso nel loro interesse e a loro vantaggio ex art. 19 D.lgs. n. 231 del 2001, di beni mobili ed immobili, saldi attivi di c/c, quote e partecipazioni azionari, fino alla concorrenza della somma di euro 6.279.830 a carico di GI PA (per i fatti dal 20 agosto 2011 all'1 gennaio 2014) ed euro 40.752 a carico di GI SR (per i fatti dall'1 gennaio 2014 al 14 febbraio 2014, data del sequestro dell'impianto).
2. Avverso l'ordinanza, CI PA, nella qualità di liquidatore della società GI s.r.l., per il tramite del difensore Avv. Giulia Bongiorno, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando i seguenti motivi: 1) Violazione di legge ex art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 43,47, 51, 59 c.p. e 260 D.lgs n. 152 del 2006, nonché degli artt. 6,7, e 10 del D.M. Ambiente 3/8/2005 e 27/9/2010, in tema di criteri di ammissibilità dei rifiuti da conferire in discarica. Violazione ex art. 606, lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 125 e 321 c.p.p. per mera apparenza della motivazione in punto di accertamento del fumus commissi delicti. Sarebbero insussistenti sul piano oggettivo i reati ipotizzati: l'attività di smaltimento dei rifiuti era lecita in quanto autorizzata dai titoli abilitativi ottenuti, indipendentemente dalla realizzazione del sistema per il pre-trattamento dei fanghi e su tale punto il provvedimento impugnato recherebbe una motivazione apparente, apodittica e sfornita di concreta giustificazione, laddove ha considerato "logico ed ovvio" che la Regione avesse prescritto la realizzazione dell'annesso impianto di pre-trattamento ai fini del corretto esercizio della discarico. Inoltre erano stati rilasciati dal dirigente della Provincia di Taranto provvedimenti derogatori delle prescrizioni dei decreti ministeriali, in relazione 2 CeRé alla pendenza del contenzioso amministrativo, per cui non sarebbe configurabile l'art. 260 del d.lgs n. 152 del 2006, per cui dimostrato che la discarica poteva operare senza necessità di dover lavorare preventivamente i fanghi, del resto nel corso dei controlli effettuati tale ammissione in discarica di rifiuti non conformi non venne mai contestata;
semmai sussisterebbe un errore di fatto o su norma extrapenale, sotto il profilo soggettivo, che si evidenzia dal contenuto del verbale di ispezione del 14 gennaio 2012 dell'Arpa-Puglia, laddove si indica che la discarica "gode dei requisiti di ammissibilità per il conferimento dei rifiuti in deroga ai limiti DOC". L'ordinanza impugnata non ha valutato il profilo dell'affidamento in buona fede ed ha fornito una interpretazione non esatta del dolo di fattispecie che sarebbe stato identificato con il dolo specifico. Secondo quanto emerge, poi, dalla consulenza tecnica di parte del dott. Vito Balice, la stessa AIA autorizzerebbe la gestione a prescindere dalla realizzazione della c.d. Linea 1 per il trattamento dei rifiuti solidi e fangosi, che aveva solo lo scopo di aumentare la potenzialità di smaltimento totale dell'impianto. Il provvedimento reale risulterebbe pertanto esorbitante sia in ordine all'an che in ordine al quantum essendo collegato al profitto d'impresa e motivato per relationem al contenuto della richiesta del Pubblico Ministero. 2) Violazione di legge ex art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 260 D.lgs n. 152 del 2006 e 19 D.lgs n. 231 del 2001, in tema di confiscabilità del presunto profitto illecito. Violazione ex art. 606, lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 125 e 321 c.p.p. per mera apparenza della motivazione su tale punto. L'ordinanza gravata ha eluso la verifica, anche quantitativa del profitto confiscabile disposto fino a concorrenza della somma di euro 6.197.830 nei confronti di GI PA e di euro 40.752 nei confronti di GI SR, operando un controllo meramente apparente. L'indagine sul profilo soggettivo della fattispecie era fondamentale e prodromica alla stessa valutazione del dolo di ingiusto profitto.
3. La Procura generale della Corte di cassazione, nella persona del sostituto procuratore Gabriele Mazzotta, con nota conclusionale depositata il 22 giugno 2016 ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo che il ricorrente avesse formulato l'istanza di riesame quale liquidatore dell'ente giuridico colpito dalla misura ablatoria, ma essendo lo stesso ricorrente indagato in relazione ai reati presupposti alla responsabilità amministrativa da reato della SR. GI, risulta portatore di un interesse in conflitto con la società ex art. 39 d.lgs n. 231 del 2001. Ha comunque chiesto l'inammissibilità anche in relazione ai contenuti sviluppati con i motivi di ricorso, risultando gli stessi W Ro manifestamente infondati e articolate in considerazioni di merito precluse in sede di sindacato di legittimità delle ordinanze applicative delle misure cautelari reali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto alla pregiudiziale verifica circa la sussistenza della legittimazione ad impugnare provvedimento in capo all'istante, va osservato che il ricorrente ha proposto impugnazione nell'interesse della persona giuridica GI SR, destinataria del provvedimento cautelare reale, ente al quale risulta ascritto il titolo di responsabilità amministrativa da reato presupposto (art. 260 d.lgs n. 152 del 2006), reato per il quale egli stesso è indagato. Pertanto tale impugnazione è inammissibile, per difetto di legittimazione, rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., in quanto il difensore dell'ente non può essere nominato dal rappresentante che sia indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.lgs n. 231 del 2001 (in tal senso S. U. n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264311), disposizione che sancisce proprio la necessità per l'ente di partecipare al procedimento penale, sin dalle prime fasi, con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. Pertanto il ricorso presentato dal difensore nominato dal CI PA, nella sua veste di liquidatore della società GI SR., in nome e per conto di tale società è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Rosi Giovanni Amoroso DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 6 FEB 2017 ELLIERIL CANCELLIERE Luang Mariani