Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4191
CASS
Sentenza 27 aprile 1999

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In tema di espropriazione di suoli agricoli, l'art. 17 della legge n. 865 del 1971, nel riconoscere un diritto alla cd. "indennità aggiuntiva" in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona la concreta erogazione del beneficio alla utilizzazione agraria del terreno, con conseguente esclusione, dal novero dei soggetti aventi diritto, non soltanto dell'affittuario esercente attività diverse dalla coltivazione e produzione agricola, ma anche dell'imprenditore agricolo (di colui che eserciti, cioè, la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata) tanto individuale, quanto costituito sotto forma di società di capitali, senza che tale esclusione possa dirsi in contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3 della Carta fondamentale, attesa la oggettiva differenza tra tali soggetti e quelli espressamente menzionati dalla ricordata norma di legge (principio affermato con riferimento ad una richiesta di indennità aggiuntiva avanzata da esercenti attività vivaistica di tipo imprenditoriale su di un fondo oggetto di espropriazione parziale).

In tema di risarcimento danni causati dalla P.A. al privato (nella specie, per effetto di espropriazione illegittima), la domanda risarcitoria postula la configurazione di una fattispecie di illecito generato da un comportamento lesivo di un diritto soggettivo, così che la eventuale disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo (nella specie, per asserito difetto dei presupposti per la dichiarazione di pubblica utilità) può trovar luogo, ad opera del giudice ordinario investito della questione risarcitoria, nei limiti in cui l'accertamento della illegittimità di una manifestazione di attività amministrativa si ponga con rilevanza preliminare esterna rispetto al riconoscimento della sussistenza del diritto soggettivo che da quell'attività risulti in ipotesi vulnerato, ma non anche nel caso in cui l'attività stessa si inserisca nell'allegata fattispecie generatrice i responsabilità civile come componente costitutiva di essa, poiché, in tal caso, la mancata impugnazione dell'atto amministrativo (e la mancata dichiarazione dell'illegittimità di esso) nelle sedi sue proprie produce il consolidamento dell'effetto di affievolimento dell'originario diritto soggettivo di cui si denuncia la lesione, con la conseguenza che, al giudice ordinario investito della controversia, non resta che prendere atto della insussistenza di una violazione del diritto soggettivo vantato e, per l'effetto, degli estremi stessi di un'obbligazione risarcitoria (con statuizione che investe non la questione della giurisdizione, ma esclusivamente il profilo dell'accoglibilità della domanda).

Commentario1

  • 1Espropriazione di suoli agricoli per motivi di pubblico interesse
    Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 12 marzo 2003

    La materia delle espropriazioni per pubblico interesse è regolata da due differenti disposizioni legislative, la legge 865 del 1971 (come modificata ed integrata dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10 e dalla L. 27 giugno 1974, n. 247), e la legge 359 del 1992 . La differenza tra le due disposizioni riguarda il loro campo di applicazione: mentre la prima detta i criteri per le espropriazioni di terreni agricoli e suoli non edificabili, la seconda può essere utilizzata solamente nel caso di suoli edificabili. Per quanto concerne i terreni agricoli occorre sottolineare che la L 865/1971 ha subito sostanziali modifiche a seguito della pronuncia di incostituzionalità (C. Cost. Sent. 5/'80) e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4191
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4191
Data del deposito : 27 aprile 1999

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