Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 2
In tema di espropriazione di suoli agricoli, l'art. 17 della legge n. 865 del 1971, nel riconoscere un diritto alla cd. "indennità aggiuntiva" in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona la concreta erogazione del beneficio alla utilizzazione agraria del terreno, con conseguente esclusione, dal novero dei soggetti aventi diritto, non soltanto dell'affittuario esercente attività diverse dalla coltivazione e produzione agricola, ma anche dell'imprenditore agricolo (di colui che eserciti, cioè, la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata) tanto individuale, quanto costituito sotto forma di società di capitali, senza che tale esclusione possa dirsi in contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3 della Carta fondamentale, attesa la oggettiva differenza tra tali soggetti e quelli espressamente menzionati dalla ricordata norma di legge (principio affermato con riferimento ad una richiesta di indennità aggiuntiva avanzata da esercenti attività vivaistica di tipo imprenditoriale su di un fondo oggetto di espropriazione parziale).
In tema di risarcimento danni causati dalla P.A. al privato (nella specie, per effetto di espropriazione illegittima), la domanda risarcitoria postula la configurazione di una fattispecie di illecito generato da un comportamento lesivo di un diritto soggettivo, così che la eventuale disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo (nella specie, per asserito difetto dei presupposti per la dichiarazione di pubblica utilità) può trovar luogo, ad opera del giudice ordinario investito della questione risarcitoria, nei limiti in cui l'accertamento della illegittimità di una manifestazione di attività amministrativa si ponga con rilevanza preliminare esterna rispetto al riconoscimento della sussistenza del diritto soggettivo che da quell'attività risulti in ipotesi vulnerato, ma non anche nel caso in cui l'attività stessa si inserisca nell'allegata fattispecie generatrice i responsabilità civile come componente costitutiva di essa, poiché, in tal caso, la mancata impugnazione dell'atto amministrativo (e la mancata dichiarazione dell'illegittimità di esso) nelle sedi sue proprie produce il consolidamento dell'effetto di affievolimento dell'originario diritto soggettivo di cui si denuncia la lesione, con la conseguenza che, al giudice ordinario investito della controversia, non resta che prendere atto della insussistenza di una violazione del diritto soggettivo vantato e, per l'effetto, degli estremi stessi di un'obbligazione risarcitoria (con statuizione che investe non la questione della giurisdizione, ma esclusivamente il profilo dell'accoglibilità della domanda).
Commentario • 1
- 1. Espropriazione di suoli agricoli per motivi di pubblico interesseAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 12 marzo 2003
La materia delle espropriazioni per pubblico interesse è regolata da due differenti disposizioni legislative, la legge 865 del 1971 (come modificata ed integrata dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10 e dalla L. 27 giugno 1974, n. 247), e la legge 359 del 1992 . La differenza tra le due disposizioni riguarda il loro campo di applicazione: mentre la prima detta i criteri per le espropriazioni di terreni agricoli e suoli non edificabili, la seconda può essere utilizzata solamente nel caso di suoli edificabili. Per quanto concerne i terreni agricoli occorre sottolineare che la L 865/1971 ha subito sostanziali modifiche a seguito della pronuncia di incostituzionalità (C. Cost. Sent. 5/'80) e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere
Dott. Vincenzo FERRO Cons. Relatore
Dott. Enrico ALTIERI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla
AZIENDA AGRICOLA BRESSEO s.r.l. in persona del legale rappresentante presidente Enrico Ceccato, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Dal Prà del foro di Padova e dall'avv. Luigi Manzi del foro di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma via Gonfalonieri 5, come da procura a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro il
COMUNE di TEOLO, in persona del sindaco in carica, autorizzato al presente giudizio con deliberazione della Giunta Comunale 24 aprile 1997 n. 180, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Segantini di Padova e dall'avv. Sotero Salis del foro di Roma, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma via le Mazzini 140, come da procura a margine del controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 7 novembre 1995/13 febbraio 1996 n. 202, Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 1999 dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Uditi l'avv. Salvatore Di Mattia (delegato dall'avv. Sergio Dal PRA) per il ricorrente e l'avv. Sotero Salis per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, il quale ha concluso chiedendo la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite in ordine alla questione di cui al terzo motivo, o, in via subordinata, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito del procedimento ablatorio promosso al fine dell'acquisizione, a favore del Comune di Teolo, di un appezzamento di terreno agricolo della superficie di ettari 3.57.30 di proprietà di Conti Nicoletta e Conti DR (con usufrutto a favore di UG RI) coltivato in regime di affitto dall'Azienda Agricola Bresseo s.r.l., il detto Comune, in virtù di decreto di occupazione d'urgenza 26 gennaio 1988 procedeva alla immissione nel possesso del fondo. Con atto pubblico 21 giugno 1988 le suindicate proprietarie e usufruttuaria convenivano la cessione volontaria del terreno al Comune di Teolo. Con deliberazione 22 luglio 1988 il Consiglio Comunale di Teolo, in accoglimento dell'istanza 22 giugno 1988 con cui l'Azienda Agricola Bresseo s.r.l. chiedeva la corresponsione dell'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 secondo e terzo comma della L. 22 ottobre 1971 n. 865 a favore del fittavolo spossessato del fondo, liquidava alla società istante tale indennità in lire 162.928.800. La deliberazione veniva peraltro annullata dal CO.RE.CO., in sede di controllo di legittimità, con provvedimento 10 agosto 1988 sul rilievo che l'indennità in questione compete al fittavolo coltivatore diretto. Con citazione 27 luglio 1989 l'Azienda Agricola Bresseo s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Padova il Comune di Teolo per sentirlo condannare al pagamento dell'indennità al suddetto titolo dovuta nella somma di lire 162.928.800 nonché al risarcimento dei danni conseguenti all'espianto delle colture e alla sospensione dell'attività.
Con sentenza 29 maggio/21 ottobre 1991 n. 1427 il Tribunale di Padova rigettava l'una e l'altra domanda, rilevando che la società attrice, dotata di soggettività giuridica distinta da quella dei soci, non rivestiva la qualità di coltivatore diretto del fondo e non aveva quindi diritto all'indennità aggiuntiva, e che la stessa non aveva nemmeno titolo al risarcimento dei danni in difetto di estremi di illegittimità dell'avvenuta occupazione del terreno. Proponeva appello l'Azienda Agricola Bresseo s.r.l., assumendo: che l'indennità in discussione era riconosciuta dalla legge ai fittavoli a prescindere dalla loro qualità di coltivatori diretti, e che comunque la eventuale rilevanza di siffatta qualità non poteva sopravvivere alla L. 3 maggio 1982 n. 203 che aveva unificato la disciplina dell'affitto di fondo rustico;
che l'attribuzione dell'indennità agraria all'affittuario non coltivatore doveva ritenersi giustificata dalla posizione produttiva da lui assunta con onere di costi maggiori di quelli sopportati dal coltivatore diretto;
e che l'immissione nel possesso del fondo era avvenuta nell'aprile del 1989 e quindi in violazione del termine di tre mesi decorrente dal decreto autorizzativo dell'occupazione.
Con sentenza 7 novembre 1995/13 febbraio 1996 n. 202 la Corte di appello di Venezia rigettava l'appello. Per la cassazione di quest'ultima sentenza l'Azienda Agricola Bresseo s.r.l. propone il presente ricorso con deduzione di tre motivi. Il Comune di Teolo resiste con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso dell'Azienda Agricola Bresseo s.r.l. investe quella parte della sentenza della Corte veneta nella quale è stato escluso che all'affittuario imprenditore agricolo (quale si configura la società oggi ricorrente) possa essere riconosciuto il diritto all'indennità aggiuntiva, e autonoma rispetto all'indennità di espropriazione spettante come tale al proprietario del fondo espropriato, che l'art.17 della L. 22 ottobre 1971 n. 865 attribuisce, alternativamente, nel primo comma al "proprietario diretto coltivatore" del fondo stesso, ovvero, nel secondo comma, "al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriato da almeno un anno prima della data di deposito della relazione di cui all'art. 10", in misura equivalente, nell'uno e nell'altro caso, "al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'art. 16 corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici" (comma terzo).
1.2. La censura, che la ricorrente affida alla valorizzazione della ratio della norma, indicata nello scopo di salvaguardare l'interesse di chiunque subisca un pregiudizio derivante dall'impossibilità di continuare la coltivazione del fondo interessato dall'espropriazione, appare infondata, alla luce di una meno superficiale e più razionale considerazione della natura e del contenuto delle posizioni giuridiche dei soggetti che il legislatore ha voluto tutelare. L'indennità in questione, a differenza dell'indennità di espropriazione prevista a ristoro pur non integrale della perdita del valore patrimoniale correlato alla proprietà del bene, risponde all'esigenza di compensare il pregiudizio che dalla ablazione deriva a carico di coloro che dalla coltivazione del fondo, di cui abbiano all'uno o all'altro titolo la disponibilità, traggono i mezzi del sostentamento proprio e della loro famiglia: perciò la titolarità del beneficio deve ritenersi subordinata alla condizione dell'utilizzazione agraria del terreno mediante una prestazione lavorativa esercitata direttamente su di esso;
e la rilevanza essenziale di tale presupposto non è circoscritta, come sostiene il ricorrente, alla sola ipotesi del proprietario coltivatore di cui al primo comma della citata disposizione, ma viene in considerazione anche in relazione all'articolata ipotesi di cui al secondo comma, riferita nel suo insieme ai soggetti che del fondo coltivato dispongano a titolo diverso dalla proprietà. Ne consegue che dal novero degli aventi diritto all'indennità di cui si discute va escluso non solo l'affittuario esercente attività diverse dalla coltivazione e dalla produzione agraria, ma altresì l'imprenditore agricolo, cioè colui che eserciti la coltivazione e la produzione agricola mediante una organizzazione imprenditoriale riconducibile alla nozione di cui all'art. 2082 C.C. con prevalenza, tra i fattori della produzione, del capitale sul lavoro, e quindi a prescindere da fattispecie dotate di diversa struttura e diversa rilevanza come quella dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis C.C. In tal senso si è altre volte espressa la giurisprudenza di legittimità: vedansi al riguardo Cass.13 luglio 1985 n. 3548, Cass. 14 aprile 1981 n. 2225, e, da ultimo,
Cass. 28 agosto 1998 n. 8577, con la precisazione che tale interpretazione della norma citata non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. attesa la sostanziale differenziazione tra le due categorie di soggetti considerate. Invero, soltanto l'affittuario che coltiva direttamente il fondo può godere della tutela privilegiata che gli art. 35 e seguenti della Costituzione assicurano alle posizioni riconducibili a quella nozione di lavoro, nel suo più ampio e pregnante significato, a cui è correlata la ragione di essere, e con essa la condizione di applicabilità, della disposizione in esame.
1.3. A maggior ragione deve essere escluso il diritto all'indennità aggiuntiva in questione nei confronti dell'imprenditore costituito in forma di società personilizzata: in tal caso infatti il noto fenomeno di ipostatizzazione giuridica del centro di interessi e di rapporti che trascende e assorbe le posizioni facenti capo alle persone fisiche in esso coinvolte, fa sì che l'impossibilità di continuare l'attività si risolva nel venir meno di una fonte di profitto di impresa riferibile alla sfera patrimoniale dell'ente societario ma non anche in una incidenza negativa diretta sulla sfera patrimoniale di coloro che (soci o dipendenti) pur quando siano impegnati personalmente nel lavoro agricolo traggono il loro guadagno dalla partecipazione agli utili dell'impresa o dalla remunerazione di una prestazione d'opera subordinata.
1.4. In tale contesto perde pregio il riferimento agli oneri di gestione che l'imprenditore agricolo sopporta, i quali si collocano all'interno di una dinamica economica capitalistica. Nè, in ordine alla suesposta precisazione del significato dell'art. 17 della L. 22 ottobre 1971 n. 865 esplica rilevanza alcuna la riforma introdotta con la L. 3 maggio 1982 n. 203 nella disciplina dei rapporti agrari, nella quale non è ravvisabile alcun elemento di interpretazione evolutiva nel senso prospettato dalla ricorrente. Peraltro, proprio l'adesione alla tesi della ricorrente condurrebbe a configurare una ingiustificabile disparità di trattamento, di fronte al carattere aggiuntivo dell'indennità, tra la condizione del proprietario e quella dell'affittuario che risultassero l'uno e l'altro carenti della ulteriore qualità di coltivatore diretto.
2. Le considerazioni sopra formulate conducono altresì a disattendere il secondo motivo di ricorso. Sempre in relazione alla domanda tendente al riconoscimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971, la ricorrente denunzia, nella impugnata sentenza, insufficienza di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione la circostanza, dedotta in entrambi i gradi del giudizio di merito, secondo cui l'attuale ricorrente pur formalmente costituita in forma di società a responsabilità limitata, risulta composta da soci la cui prevalente (se non esclusiva) attività lavorativa si assume essere rappresentata proprio dallo svolgimento di tutte le operazioni nelle quali si concreta il ciclo produttivo agrario correlato all'attività sociale. A ben guardare, il dedotto vizio di motivazione non risulta come tale nemmeno astrattamente prospettabile, giacché la Corte territoriale non ha "omesso di esplicitare l'iter logico seguito per arrivare ad escludere che alla Azienda Agricola Bresseo possa riconoscersi la qualifica di coltivatore diretto", ma ha espressamente disatteso quello che era il secondo dei motivi di appello, secondo cui si sarebbe dovuto riconoscere che la società rivestiva la qualifica di coltivatore diretto perché tali sono i suoi soci, traendo argomento in contrario dalla considerazione della "distinta soggettività giuridica dell'appellante, società a responsabilità limitata, e delle persone che viene asserito coltivare il fondo". E l'affermazione riferita appare giuridicamente corretta, oltre che esauriente, dappoiché la peculiarità di tale situazione di fatto non può assumere rilevanza alcuna in presenza di una situazione giuridica nella quale -come si è rilevato in precedenza- il filtro della soggettività giuridica assunta dalla società comporta la differenziazione e l'inconfondibilità delle posizioni giuridiche riferibili alla sfera giuridica dell'ente sociale e di quelle riferibili alla sfera giuridica di ciascuno dei singoli soci. Giustificata risulta, perciò, la mancata ammissione dei mezzi di prova al riguardo proposti.
3.1. Il contenuto critico del terzo motivo di ricorso è rivolto, in una duplice articolazione, contro la reiezione della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Azienda Agricola Bresseo sul presupposto dell'asserita illegittima occupazione dl fondo da parte del Comune di Teolo. Contro il duplice assunto della società in quella sede appellante, secondo cui il Comune di Teolo si era effettivamente immesso nel possesso del fondo soltanto nell'aprile del 1989, e quindi ben oltre la scadenza del termine di tre mesi dal decreto di autorizzazione dell'occupazione di urgenza emesso il 26 gennaio 1988, e, comunque, la procedura espropriativa doveva ritenersi radicalmente viziata per difetto dei presupposti per la dichiarazione di pubblica utilità, la Corte territoriale ha affermato che la occupazione del fondo doveva ritenersi avvenuta il 24 febbraio 1988, alla luce del verbale di immissione in possesso sottoscritto anche dal rappresentante della società, e che "relativamente alle restanti doglianze è poi sufficiente rilevare che vi è carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, concernendo le stesse la regolarità dell'esercizio del potere espropriativo e per di più sulla base di considerazioni sul merito delle scelte della pubblica amministrazione." 3.2. In ordine alla prima delle suddette questioni, la ricorrente insiste nel sostenere che il Comune espropriante ha effettivamente proceduto all'occupazione del fondo solo nell'aprile del 1989 e che la presa di possesso documentata nel verbale del 24 febbraio 1988 è stata meramente formale, per trarne la conseguenza della caducazione degli effetti del provvedimento e della qualificazione del comportamento dell'ente pubblico come fonte di responsabilità civile. Come è stato altre volte precisato da questa Corte (v. Cass. 21 luglio 1992 n. 8801) in tema di occupazione temporanea e d'urgenza del fondo da espropriare, ai fini della verifica dell'applicabilità dell'art. 20 primo comma della L. 22 ottobre 1971 n.865 che prevede l'inefficacia del decreto autorizzativo ove l'occupazione non abbia luogo entro tre mesi, occorre fare riferimento al momento della immissione dell'occupante nel possesso del bene, e non a quello dell'inizio dei lavori, che resta rilevante ai diversi effetti dell'art. 1 terzo comma della L. 3 gennaio 1978 n. 1 che prevede l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità non seguita dall'inizio dell'opera entro il diverso termine di un triennio. E la presa di possesso, che non si identifica in se stessa (se non eventualmente e accidentalmente) nell'inizio dei lavori ma -almeno logicamente, e in via normale anche cronologicamente- lo precede, può esaurirsi in qualsivoglia attività, anche simbolica, idonea a rendere inequivocabilmente palese la sottrazione del bene alla disponibilità del privato e l'istituzione su di esso del potere dell'occupante: e che nella fattispecie ciò sia avvenuto, e sia stato adeguatamente documentato, nei termini di cui al verbale 24 febbraio 1988, non è revocato in contestazione.
3.3. Sotto il secondo profilo, la ricorrente insiste nel sostenere, sempre in prospettiva risarcitoria: che all'opera realizzata dal Comune di Teolo non potrebbe essere legittimamente riconosciuto il carattere della pubblica utilità, trattandosi di impianto sportivo palesemente incongruente per eccesso rispetto alle esigenze della comunità locale e destinato ad essere utilizzato da una società sportiva di importanza nazionale previa stipulazione di apposita convenzione col Comune;
che l'attività amministrativa in questione risulterebbe perciò illegittima in quanto viziata da violazione di legge e da "eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della illogicità"; che spetterebbe al giudice ordinario, nell'esercizio del potere di disapplicazione di cui all'art. 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, rilevare la improduttività di effetti del provvedimento ablativo, e conseguentemente qualificare l'attività della pubblica amministrazione come compiuta in carenza di potere. Osservasi, anzitutto, che non si pone al riguardo una questione di giurisdizione con riferimento alla discriminazione tra il potere della pubblica amministrazione e quello dell'autorità giudiziaria ordinaria: in tal senso esigono di essere rettificate sia la motivazione della Corte veneta sia l'opinione espressa dal rappresentante del Pubblico Ministero in udienza con la richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. Importa, invece, rilevare:
che la domanda di risarcimento del danno postula la configurazione di una fattispecie di illecito civile, traente origine da un comportamento di fatto posto in essere in violazione di diritti soggettivi e risolventesi nel pregiudizio dell'attore; che la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo può trovare luogo, ad opera del giudice ordinario investito della cognizione di una controversia relativa diritti soggettivi (anche nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione) ogniqualvolta l'accertamento della illegittimità di una manifestazione di attività amministrativa si ponga con rilevanza preliminare esterna rispetto al riconoscimento della sussistenza del diritto soggettivo che da quell'attività, se ed in quanto legittima, potrebbe essere negativamente condizionato;
che la disapplicazione, prevista dalla citata disposizione di legge, non è invece prospettabile qualora l'attività della pubblica amministrazione, della quale si duole il privato, si inserisca nella allegata fattispecie generatrice di responsabilità civile come componente costitutiva di essa;
che in tale ipotesi -e, quindi, nel caso di specie- la mancata tempestiva impugnazione dell'atto amministrativo e la mancata dichiarazione della illegittimità di esso in sede di giurisdizione di legittimità producono il consolidamento dell'effetto di affievolimento dell'originario diritto soggettivo di cui si denuncia la lesione;
che, in presenza di una situazione del genere, al giudice ordinario non resta che prendere atto della insussistenza della violazione di un diritto soggettivo perfetto e quindi degli estremi di un'obbligazione risarcitoria, con statuizione che, ripetesi, non attiene alla giurisdizione ma alla esclusione dell'accoglibilità della domanda. Alla luce di tali considerazioni, che assumono. per quanto occorra, rilevanza correttiva sul piano formale della motivazione della Corte veneta, viene disattesa anche quest'ultima censura alla sentenza impugnata.
4. Riceve pertanto reiezione il ricorso dell'Azienda Agricola Bresseo s.r.l. Consegue la condanna della ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente Azienda Agricola Bresseo s.r.l al rimborso in favore del resistente Comune di Teolo delle spese del presente giudizio che liquida in lire 350.400 per esborsi e in lire 6.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999