Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7333 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' # 7333 0 1 REPUBBLICA ITALIA POP O ITALIAN ROMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 16953/98 Consigliere Cron. 16822 Dott. Alberto SPANO' Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Ud. 25/01/01 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere 118 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AT VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato BUCCELLATO FAUSTO, rappresentato e difeso dall'avvocato MANNO NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso 1 Avvocatura rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI 2001 418 VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega -1- .. in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato
contro
ENAIP PUGLIA;
intimato avverso la sentenza n. 2560/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 02/10/97 R.G.N. 3578/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato BUCCELLATO per delega MANNO;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- N SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16 febbraio 1993 VA CA conveniva in giudizio davanti al Pretore di Lecce 1' INPS e 1'ENAIP, alle cui dipendenze lavorava, chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di malattia, negatogli dall'INPS in relazione alle assenze dal lavoro per malattia dal 14 gennaio al 17 gennaio 1991 e dal 21 marzo al 23 marzo 1991. Il Pretore con sentenza in data 11 ottobre 1996 accoglieva il ricorso. A seguito di appello dell'INPS il Tribunale di Lecce, in riforma della sentenza pretorile impugnata, rigettava la domanda dello CA. Il giudice del gravame Osservava che il lavoratore aveva omesso di indicare nella comunicazione della malattia diretta all'INPS il proprio indirizzo e che tale omissione non poteva essere resa inoperante, ai fini del controllo, dall'indicazione del numero del libretto sanitario. Rilevava, infatti, il Tribunale che questa Suprema Corte sia a Sezioni Unite (sentenza n.1284 del 1993) e sia a Sezioni Semplici (sentenze n.10024 del 1994 e n. 6331 del 1995) aveva chiarito che il lavoratore, per essere esonerato da 3 responsabilità per l'omesso controllo, doveva fornire la prova che il suo recapito domiciliare esisteva sulla busta о era stato fornito dallo stesso lavoratore in caso di consegna diretta della comunicazione. Il giudice di merito concludeva affermando che il numero del libretto sanitario non consente un controllo immediato quando l'INPS deve eseguire i controlli in tempi assai ristretti. Il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi. L'ENAIP non si è costituito. L'INPS ha depositato procura e ha partecipato all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso lo CA si duole che il Tribunale abbia allargato le ipotesi di sottrazione dell'INPS al suo obbligo di pagamento dell'indennità di malattia violando e falsamente applicando l'art. 5 comma 14 D.L. n.463 del 1983 e l'art. 12 disp. prel. cod. civ.. Rileva il ricorrente che se da un lato sussiste l'obbligo del dipendente di indicare tutti i dati richiesti, dall'altro sussiste il dovere dell'Amministrazione di avvalersi di tutti i dati 2 in suo possesso al fine di sopperire "aliunde" a eventuali omissioni dei soggetti interessati. Nella fattispecie, aggiunge il ricorrente, l'INPS aveva ammesso che era possibile sopperire alla mancanza di indirizzo attraverso il numero del libretto sanitario risultante dal certificato, così come avevano riconosciuto sia il giudice di primo grado e sia il giudice di secondo grado. Pertanto l'Istituto era in condizione di eseguire la visita di controllo. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare rileva che il Tribunale ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n.1283 del 1993 e ha, perciò, aderito ai principi ivi enunciati, secondo cui l'Istituto deve adoperare l'ordinaria diligenza per conoscere il dato carente e il lavoratore è ammesso a provare che 1'INPS poteva desumere "aliunde" l'indirizzo mancante. Tuttavia, inspiegabilmente, pur movendo dalla prova che l'Istituto era in possesso dell'indirizzo del lavoratore in malattia, aveva accolto l'appello negandogli l'indennità "perché, essendo possibile sempre in base al numero del libretto ottenere tutti gli indirizzi, l'Istituto non potrebbe mai sottrarsi al pagamento dell'indennità”. Il proposto ricorso, esaminati congiuntamente i dedotti motivi in quanto logicamente connessi, infondato. Come più volte ha ribadito questa Suprema Corte, dopo la sentenza delle Sezioni Unite n.1283 (v. Cass. 25 novembre 1994;del 2 febbraio 1993 Cass. 6 giugno 1995 n. 6331; Cass. 8 luglio 1997 n.6185; Cass. 23 agosto 1997 n.7909) "in materia di assenza per malattia il lavoratore, nell'inviare all'INPS e al datore di lavoro il relativo certificato medico, in conformità al disposto di cui all'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979 n.663, convertito nella legge 29 febbraio n.33, ha l'onere di verificare che sia stato in esso indicato e, in difetto, di indicarvi egli stesso, il luogo del proprio domicilio ai fini della visita di controllo durante la malattia. In mancanza di norme sanzionatorie specifiche, ravvisabili nell'art. 5 quattordicesimo comma non del D.L. 12 settembre 1983 n.463, convertito nella legge 11 novembre n.638, attinente alla diversa ipotesi dell'assenza del lavoratore dalla visita domiciliare di controllo e non applicabile, per la sua natura di norma limitativa di diritti, né analogicamente né estensivamente, l'inosservanza del sopra indicato onere impedisce il sorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia in relazione al tempo in cui l'INPS, tenuto ad esperire le opportune indagini e, eventualmente, a integrare l'incompletezza del documento inviato dal lavoratore a norma dell'art. 6 lett. b della legge n.241 del 1990 e in virtù dei principi ispiratori di tale legge in ordine alla cooperazione tra in condizioni, cittadino e P.A., non sia stato esercitare il usando l'ordinaria diligenza, di potere-dovere di controllo della denunciata malattia". Ne consegue che se il lavoratore non ha adempiuto all'onere, su lui incombente, di indicare il proprio recapito per la visita fiscale di controllo nel momento in cui ha denunziato l'assenza dal lavoro per malattia e ha fatto recapitare all'INPS il certificato medico, perde il diritto all'indennità. Tuttavia egli non perde tale diritto, nonostante la mancanza di indicazione del luogo del domicilio ove va eseguita la visita fiscale, se l'Istituto può altrimenti accertare, attraverso i documenti in suo possesso e usando 2 l'ordinaria diligenza, l'esatta indicazione del luogo di recapito del lavoratore per la visita di controllo, sempre che tale accertamento possa essere fatto tempestivamente in relazione alla durata della malattia denunciata. A tale ipotesi di non esclusa possibilità di accertamento ad opera dell'INPS, pur nel mancato assolvimento dell'onere di indicazione del proprio recapito da parte del lavoratore, ha fatto precipuamente riferimento il ricorrente al fine di censurare la sentenza impugnata. Va, però, considerato che nella detta ipotesi incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare che l'Istituto avrebbe potuto altrimenti e tempestivamente accertare il recapito della visita di controllo. Siffatto controllo di avvenuto del lavoratoreadempimento di detto onere costituisce un accertamento in fatto, in quanto tale rientrante nei poteri decisionali del giudice di merito e, perciò, non sindacabile in sede di legittimità, se giustificato da motivazione logica e adeguata. Il tribunale però, al riguardo non è incorso né nella violazione dell'art. 5 comma quattordicesimo del D.L. n. 463 del 1983 citato e dei principi 8 affermati dalle sopra indicate sentenza di questa Suprema Corte sia a Sezioni Unite e sia a Sezioni Semplici, né in vizio di motivazione. Ha, infatti, ritenuto che non era sufficiente, in mancanza di indicazione da parte del lavoratore del luogo ove egli era rintracciabile per la visita fiscale, il riferimento al numero del libretto sanitario, posto che i controlli che gravano sull'INPS devono assai spesso essere effettuati in tempi ristretti e il riferimento al numero del libretto sanitario non consentiva un riscontro immediato. Tale motivazione è adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Infatti, avuto riguardo ai pochi giorni di assenza per malattia denunciati dal lavoratore (nella prima denuncia per quattro giorni e nella seconda per soli tre giorni) e al fatto che i dati completi che lo concernevano con particolare riferimento al suo indirizzo erano rinvenibili presso l'ufficio della corrispondente ASL, è Lavoratore evidente che il medesimo mediante l'invio del certificato medico contenente il mero riferimento al numero del libretto sanitario non aveva posto l'Istituto in condizioni, con l'uso dell'ordinaria 9 diligenza, di venire tempestivamente a conosce nza del suo recapito per la visita di controllo. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.134 del 1994, essendo stata proposta la causa nei confronti dell'Istituto per il conseguimento di prestazioni previdenziali ed essendo la pretesa non manifestamente infondata né temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001. II Presidente: M orino виборомий RIPII Cons. estensore: Natale Matale Capitanic IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 29 MAG. 2001 IL COLLABORATORE CASS DI CANCELLERIA DI BOLLY S E R S OGNI SPESA, TAS P E T U R S N O E CO DIETTO AI SENSI DELL'ART. IMPOSTA * M TE DA REGISTRO, I DA 11-8-73 ESEN LEGGE O BELLA 10