Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2000, n. 29
CASS
Sentenza 25 ottobre 2000

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Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore; l'omissione di tale formalità, che è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio, determina, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che l'avviso d'udienza non spetta viceversa a chi, pur legittimato, non abbia proposto l'impugnazione, come nell'ipotesi in cui l'imputato non si dolga del vincolo apposto su beni la cui proprietà o disponibilità faccia capo a terzi e solo questi abbiano chiesto il riesame).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2000, n. 29
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29
Data del deposito : 25 ottobre 2000

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