Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giuseppe Ianniruberto 0358/01 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere R.G. Dott. Natale Capitanio Consigliere n. 16096/98 Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere Aula B Dott.Paolo Stile Rel Consigliere Cron. 8475 Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 30/01/01 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rilasciale cont ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del NPS. al ag Presidente, legale rappresentante pro tempore, prof.ing. Giovanni Billia, 23 APR. 2001 il rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, con elezione di domicilio nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, in Roma via della Frezza n. 17.
- ricorrente -
contro
NO AL, nata l'[...] in [...] ed ivi res.te in via Cannatonen.2, elett.te dom.ta in Agrigento, via Imera n. 149/o, presso lo studio dell'avv. Salvatore Bongiorno, suo procuratore;
-intimata- avverso la sentenza n.601/98 del Tribunale di Agrigento, depositata il 13 26 luglio 1998, nella causa iscritta al n.215/98 R.G., notificata il 16 luglio 1998. Letta la richiesta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone di dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché proposto dopo la scadenza del termine di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2001 dal Consigliere dott. Paolo Stile;
rilevato che il Tribunale di Agrigento, in sede di appello, con sentenza depositata il 13 luglio 1998 ha definito una controversia tra IC NO e l'INPS, avente ad oggetto l'accertamento del diritto dell'NO ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1991;
considerato che
avverso detta sentenza, notificata in data 16 luglio 1998 all'INPS, quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 18 settembre 1998; ritenuto, pertanto, che l'impugnazione è stata proposta dopo la scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c., non sospeso nel periodo feriale ai sensi dell'art.3 della legge n.742 del 1969, trattandosi di controversia di lavoro (Cass. 23 ottobre 1998 n. 10544); ritenuto, quindi, che la richiesta del P.M. deve essere accolta e che, in mancanza di costituzione della intimata, alcun provvedimento di condanna va adottato, nei confronti dell'INPS, in ordine alle spese.
P.Q.M.
A La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. 0 S 1 3 S I 3 . A 5 T T D , R , Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001. . A A O A S ' N L T E L L S P L 3 O O E 7 D Il Presiden D P H M I I C вапливо S N O A E D A S D E I T E A , N O O E 7 S T R E T T S I I R A I G G E D L R E O 20 MODOZ D JELLIE e