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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
73
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 24.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3439/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Paola Monti e Alessia Pasciuto Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli CP_1
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 730/2024 del
13.6.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 12.01.2024 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 affinché venisse accertato il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento riconosciuto con decreto di omologa del 20.07.2023 e per l'effetto chiedeva la condanna di al pagamento di euro 16.280,20 a titolo di ratei di assegno maturati e non riscossi dal CP_1
1°.07.2021 al 31.01.2024 e degli ulteriori ratei maturandi in corso di causa oltre accessori di
1 legge.
CP_ Si costituiva l' dando atto di aver provveduto alla liquidazione di quanto dovuto e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha così deciso: “Dichiara cessata la materia del contendere, condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di lite quantificate in euro 853,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi”.
2.Proponeva gravame il lamentando: Pt_1
a) la violazione di legge ex comma VII art. 111 Cost. con riguardo all'art. 9 del D.L. 24/01/2012
n. 1 convertito dalla L. n. 27/2012, all'art. 13 L. 247/2012, al D.M. n. 55 del 10/03/2014 e agli artt. 1 e 2 del D.M. n. 147/2022, il tutto con riferimento al mancato rispetto dei parametri minimi specificamente per l'omessa liquidazione della fase istruttoria e decisionale;
b) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una delle domande, ovvero quella sulla maggiorazione ex art. 4 del DM 55/2014 COMMA 1BIS su cui insisteva nella misura massima del 30%.
Resisteva l'appellato che concludeva per il rigetto del gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza contestuale.
3.L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
3.1Il Tribunale ha così motivato sul punto: “Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206) e della fase decisionale stante la decisione in prima udienza”.
Le doglianze dell'appellante colgono nel segno.
Per quanto concerne la fase istruttoria, l'appellante ne sostiene condivisibilmente l'ineludibilità, tenuto conto che l'attività istruttoria si è concretizzata nell'analisi della documentazione prodotta dall'ente resistente (specificamente il c.d. Modello TE08).
Infatti la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4698/2019 (cfr. in termini Cass. n
20933/2020) ha sancito che: “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del
d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase”.
Tra queste attività è previsto, tra l'altro, “l'esame degli scritti o documenti delle altre parti…”, che nel caso di specie è stato attutato effettivamente tramite l'analisi della documentazione
2 prodotta dall'ente resistente (c.d. Modello TE08).
Inoltre, come fondatamente sostenuto dall'appellante, spetta a suo favore anche il compenso per la fase decisionale, avendo la Suprema Corte di Cassazione chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti -quantomeno in parte (cfr. tra l'altro le note scritte difensive di parte depositate il 12.6.2024)- nel caso di specie. Pt_1
3.2 Sotto il profilo del quantum rileva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del procuratore di parte appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia, i compensi - nei valori minimi- corrispondono ai seguenti importi (i primi due già liquidati dal Tribunale): fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro 1.010,50=euro 2.695,50, aumentata ad € 3.000,00 per la maggiorazione di cui ai sensi dell' art. 4 del DM 55/2014 COMMA 1BIS -su cui il
Tribunale non si era pronunciato- tenuto conto della quantità dei collegamenti ipertestuali e della concreta utilità nella definizione della causa.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella
3 ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n.
19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2,
Ordinanza n. 35007 del 2023).
Le spese del presente grado di giudizio si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n.
10206 del 16/04/2021)- con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto,
CP_
-condanna l' a rifondere a le spese di lite del primo grado del giudizio, Parte_1
liquidate in euro 3.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del primo grado ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del Parte_1
giudizio, liquidate in euro 962,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del presente grado ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 24.6.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 24.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3439/2024 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Paola Monti e Alessia Pasciuto Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli CP_1
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 730/2024 del
13.6.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 12.01.2024 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 affinché venisse accertato il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento riconosciuto con decreto di omologa del 20.07.2023 e per l'effetto chiedeva la condanna di al pagamento di euro 16.280,20 a titolo di ratei di assegno maturati e non riscossi dal CP_1
1°.07.2021 al 31.01.2024 e degli ulteriori ratei maturandi in corso di causa oltre accessori di
1 legge.
CP_ Si costituiva l' dando atto di aver provveduto alla liquidazione di quanto dovuto e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha così deciso: “Dichiara cessata la materia del contendere, condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di lite quantificate in euro 853,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi”.
2.Proponeva gravame il lamentando: Pt_1
a) la violazione di legge ex comma VII art. 111 Cost. con riguardo all'art. 9 del D.L. 24/01/2012
n. 1 convertito dalla L. n. 27/2012, all'art. 13 L. 247/2012, al D.M. n. 55 del 10/03/2014 e agli artt. 1 e 2 del D.M. n. 147/2022, il tutto con riferimento al mancato rispetto dei parametri minimi specificamente per l'omessa liquidazione della fase istruttoria e decisionale;
b) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una delle domande, ovvero quella sulla maggiorazione ex art. 4 del DM 55/2014 COMMA 1BIS su cui insisteva nella misura massima del 30%.
Resisteva l'appellato che concludeva per il rigetto del gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza contestuale.
3.L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
3.1Il Tribunale ha così motivato sul punto: “Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206) e della fase decisionale stante la decisione in prima udienza”.
Le doglianze dell'appellante colgono nel segno.
Per quanto concerne la fase istruttoria, l'appellante ne sostiene condivisibilmente l'ineludibilità, tenuto conto che l'attività istruttoria si è concretizzata nell'analisi della documentazione prodotta dall'ente resistente (specificamente il c.d. Modello TE08).
Infatti la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4698/2019 (cfr. in termini Cass. n
20933/2020) ha sancito che: “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del
d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase”.
Tra queste attività è previsto, tra l'altro, “l'esame degli scritti o documenti delle altre parti…”, che nel caso di specie è stato attutato effettivamente tramite l'analisi della documentazione
2 prodotta dall'ente resistente (c.d. Modello TE08).
Inoltre, come fondatamente sostenuto dall'appellante, spetta a suo favore anche il compenso per la fase decisionale, avendo la Suprema Corte di Cassazione chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti -quantomeno in parte (cfr. tra l'altro le note scritte difensive di parte depositate il 12.6.2024)- nel caso di specie. Pt_1
3.2 Sotto il profilo del quantum rileva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del procuratore di parte appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia, i compensi - nei valori minimi- corrispondono ai seguenti importi (i primi due già liquidati dal Tribunale): fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro 1.010,50=euro 2.695,50, aumentata ad € 3.000,00 per la maggiorazione di cui ai sensi dell' art. 4 del DM 55/2014 COMMA 1BIS -su cui il
Tribunale non si era pronunciato- tenuto conto della quantità dei collegamenti ipertestuali e della concreta utilità nella definizione della causa.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella
3 ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n.
19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2,
Ordinanza n. 35007 del 2023).
Le spese del presente grado di giudizio si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n.
10206 del 16/04/2021)- con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto,
CP_
-condanna l' a rifondere a le spese di lite del primo grado del giudizio, Parte_1
liquidate in euro 3.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del primo grado ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del Parte_1
giudizio, liquidate in euro 962,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del presente grado ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 24.6.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
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