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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/10/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2406/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Miro Santangelo Presidente
dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2406/2025, passato in decisione all'esito dell'udienza del
22/10/2025, promosso da:
(C.F. ) con l'Avv. DE FRANCO Parte_1 C.F._1
VERUSCA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
AR AN presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso ex artt. 316-316-bis e 337-bis e ter C.C. CONCLUSIONI
Le parti chiedevano la regolamentazione dei rapporti come da accordi raggiunti all'udienza del
22/10/2025 nei seguenti termini:
“Le parti concordano sull'affido condiviso, collocamento prevalente presso la madre e calendario proposto dal padre, con la precisazione che il venerdì ritirerà il bambino entro le ore 18.00, e sulla percezione dell'AUU da parte della madre.
Il Giudice propone alle parti di definire la controversia mediante il pagamento di € 250,00, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di accettare.
Le parti si impegnano ad avviare una mediazione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letto il ricorso depositato in data 27/06/2025 dalla Sig.ra Parte_1 diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio Per_1
nato il [...], dal rapporto sentimentale avuto con
[...] Controparte_1
; CP_1 dato atto della successiva costituzione del resistente, Sig. Controparte_1
che proponeva autonome domande;
[...] rilevato che, dopo discussione in udienza, le parti sono addivenute ad un accordo, accettando anche la proposta del Giudice, che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, con affidamento condiviso, alle condizioni sopra integralmente riportate;
specificato che il calendario proposto dal padre, richiamato dalle parti e modificato quanto all'orario del venerdì, è il seguente:
“- prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
a) tutti i mercoledì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando lo porterà a scuola;
b) due week sì e uno no, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- prevedere che ciascun genitore tenga il figlio minore durante le vacanze estive almeno due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le
2 vacanze di Pasqua e Natale per metà del periodo di sospensione scolastica, ovvero dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua con il padre nel 2026 e dalla domenica sera alle h. 21.00 sino al mercoledì' successivo con la madre, alternandosi l'anno successivo;
dal 22 dicembre al 30 dicembre 2025 con il padre e dal 30 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 con la madre, e così alternativamente di anno in anno”; rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
che le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo;
tutto ciò premesso,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, così dispone:
1) affida il minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
2) dispone che la frequentazione padre/figlio sia regolamentata come in parte motiva;
3) dispone che, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, il padre versi alla madre, dal deposito del ricorso, euro 250,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di
Appello di Milano;
4) dispone che l'assegno unico per il figlio sia percepito per intero dalla madre;
5) compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio 24/10/2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott. Miro Santangelo dott.ssa Alessandra Ardito
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Miro Santangelo Presidente
dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2406/2025, passato in decisione all'esito dell'udienza del
22/10/2025, promosso da:
(C.F. ) con l'Avv. DE FRANCO Parte_1 C.F._1
VERUSCA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
AR AN presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso ex artt. 316-316-bis e 337-bis e ter C.C. CONCLUSIONI
Le parti chiedevano la regolamentazione dei rapporti come da accordi raggiunti all'udienza del
22/10/2025 nei seguenti termini:
“Le parti concordano sull'affido condiviso, collocamento prevalente presso la madre e calendario proposto dal padre, con la precisazione che il venerdì ritirerà il bambino entro le ore 18.00, e sulla percezione dell'AUU da parte della madre.
Il Giudice propone alle parti di definire la controversia mediante il pagamento di € 250,00, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di accettare.
Le parti si impegnano ad avviare una mediazione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letto il ricorso depositato in data 27/06/2025 dalla Sig.ra Parte_1 diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio Per_1
nato il [...], dal rapporto sentimentale avuto con
[...] Controparte_1
; CP_1 dato atto della successiva costituzione del resistente, Sig. Controparte_1
che proponeva autonome domande;
[...] rilevato che, dopo discussione in udienza, le parti sono addivenute ad un accordo, accettando anche la proposta del Giudice, che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, con affidamento condiviso, alle condizioni sopra integralmente riportate;
specificato che il calendario proposto dal padre, richiamato dalle parti e modificato quanto all'orario del venerdì, è il seguente:
“- prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
a) tutti i mercoledì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando lo porterà a scuola;
b) due week sì e uno no, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- prevedere che ciascun genitore tenga il figlio minore durante le vacanze estive almeno due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le
2 vacanze di Pasqua e Natale per metà del periodo di sospensione scolastica, ovvero dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua con il padre nel 2026 e dalla domenica sera alle h. 21.00 sino al mercoledì' successivo con la madre, alternandosi l'anno successivo;
dal 22 dicembre al 30 dicembre 2025 con il padre e dal 30 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 con la madre, e così alternativamente di anno in anno”; rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
che le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo;
tutto ciò premesso,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, così dispone:
1) affida il minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
2) dispone che la frequentazione padre/figlio sia regolamentata come in parte motiva;
3) dispone che, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, il padre versi alla madre, dal deposito del ricorso, euro 250,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di
Appello di Milano;
4) dispone che l'assegno unico per il figlio sia percepito per intero dalla madre;
5) compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio 24/10/2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott. Miro Santangelo dott.ssa Alessandra Ardito
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