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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/07/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 957/2024 R.G.; sul ricorso depositato il 23/02/2024; proposto dall' , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t. (difesa dall'avv. Magda Santagati); nei confronti di (difeso dall'avv. Antonia Domenica Plutino); Controparte_1
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta di parte opposta, così definitivamente provvede:
“Rigetta l'opposizione.
Condanna parte opponente al pagamento alla opposta delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte opponente chiedeva di revocare il provvedimento ingiuntivo n. 18/2024
- emesso da questo Tribunale in data 18.01.2024 - con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore del Dott. della somma di € 892,08 a titolo di risarcimento danni da mancata Controparte_1 erogazione buoni pasto;
oltre interessi legali nonché le spese del procedimento monitorio.
A fondamento della propria opposizione, deduceva la carenza dei criteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Specificava, altresì, che all'opposto erano già stati riconosciuti i buoni pasto corrispondenti alle giornate di effettivo servizio, in cui ha svolto sette di lavoro giornaliere, ma sino al limite massimo
1 di otto buoni mensili, in base all'accordo stipulato con tutte le sigle sindacali in data 07.09.2023, per il periodo 2016-2022.
Si costituiva l'opposto Dott. , ribadendo la pretesa oggetto dell'ingiunzione e concludeva, CP_1 dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso in opposizione è infondato.
La causa concerne la mancata attribuzione dei buoni pasto maturati dalla parte opposta - dirigente Cont medico in servizio presso l' opponente fino al marzo 2022 - per i periodi dal maggio 2016 al dicembre 2018, per un totale pari a 216 buoni non erogati.
Ciò premesso ed esposto, va rilevato che la contrattazione collettiva applicabile alla dirigenza medica e richiamata dalle parti, anche dopo le modifiche del 2010 non rimette alla libertà del datore di lavoro garantire o meno il diritto al buono pasto, laddove non vi sia mensa.
L'art. 24, del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, è stato modificato dall'art. 18 del CCNL 6 maggio 2010, prevedendo che: compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive >.
Pertanto, in assenza della mensa, il diritto al buono pasto quale modalità sostitutiva deve essere riconosciuto (garantito).
Anche la giurisprudenza di legittimità non dubita del diritto e lo pone in relazione alle pause di lavoro dopo sei ore sulla base della legge.
In tema, infatti: < che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla stregua dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n.
32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021) secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”; - che, pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale erroneamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 disconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede
2 legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro > (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 24271 del 2024).
Inoltre, già si affermava che: < Deve essere, al riguardo, precisato che il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita - laddove non sia previsto un servizio mensa - la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio (vedi: art. 7, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 nonché Cass. 14 luglio 2016, n. 14388 cit. nonché Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168 cit.).
6.2. Si tratta, quindi, di un istituto che trova riscontro nella disciplina UE dell'organizzazione dell'orario di lavoro che - anche sulla base dei
Trattati - è sempre stata collegata alla promozione del miglioramento dell'ambiente di lavoro, nel senso di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori
(vedi, per tutti: direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 8 aprile
2003, n. 66; Carta dei diritti fondamentali UE, art. 31). Ma deve essere sottolineato che, proprio per la suindicata natura, il buono pasto non è configurabile come un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, in quanto la sua corresponsione - quale agevolazione di carattere assistenziale - piuttosto che porsi in collegamento causale con il lavoro prestato dipende dalla sussistenza di un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, secondo la relativa configurazione della contrattazione collettiva cioè con riguardo all'orario di lavoro (settimanale e giornaliero) ivi stabilito per la fruizione dei buoni pasto, nella cornice indicata dall'art. 8 del d.lgs.
8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro). In base al comma 1 di tale ultimo articolo: "qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo"> (così Cass. n. 31137/2019).
Orbene, nel caso di specie, il regolamento aziendale del 2016 prevedeva espressamente per i dirigenti medici, dopo turni di almeno 7 ore, il diritto al buono pasto.
Parte opposta precisa, tuttavia, che il calcolo alla base del decreto ingiuntivo è fatto sulla base dei turni di sette ore, come risulta dai cartelli delle timbrature allegati.
3 L'Asp non giustifica quali problemi organizzativi vi siano stati per non erogare i buoni pasto richiesti, nel periodo tra il 2016 e 2018.
Il dirigente che abbia maturato il diritto ai buoni pasto ha acquisito il diritto al suo patrimonio.
L'accordo del 2023, successivo, non può, salvo specifico mandato del lavoratore qui non dimostrato Cont dall' avere effetti di rinuncia ad un diritto ormai acquisito.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
SPESE DEL GIUDIZIO Cont Spese a carico dell' per la soccombenza e liquidate tenuto conto del DM 55 del 2014 e succ. mod., avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria 10.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 957/2024 R.G.; sul ricorso depositato il 23/02/2024; proposto dall' , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t. (difesa dall'avv. Magda Santagati); nei confronti di (difeso dall'avv. Antonia Domenica Plutino); Controparte_1
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta di parte opposta, così definitivamente provvede:
“Rigetta l'opposizione.
Condanna parte opponente al pagamento alla opposta delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte opponente chiedeva di revocare il provvedimento ingiuntivo n. 18/2024
- emesso da questo Tribunale in data 18.01.2024 - con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore del Dott. della somma di € 892,08 a titolo di risarcimento danni da mancata Controparte_1 erogazione buoni pasto;
oltre interessi legali nonché le spese del procedimento monitorio.
A fondamento della propria opposizione, deduceva la carenza dei criteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Specificava, altresì, che all'opposto erano già stati riconosciuti i buoni pasto corrispondenti alle giornate di effettivo servizio, in cui ha svolto sette di lavoro giornaliere, ma sino al limite massimo
1 di otto buoni mensili, in base all'accordo stipulato con tutte le sigle sindacali in data 07.09.2023, per il periodo 2016-2022.
Si costituiva l'opposto Dott. , ribadendo la pretesa oggetto dell'ingiunzione e concludeva, CP_1 dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso in opposizione è infondato.
La causa concerne la mancata attribuzione dei buoni pasto maturati dalla parte opposta - dirigente Cont medico in servizio presso l' opponente fino al marzo 2022 - per i periodi dal maggio 2016 al dicembre 2018, per un totale pari a 216 buoni non erogati.
Ciò premesso ed esposto, va rilevato che la contrattazione collettiva applicabile alla dirigenza medica e richiamata dalle parti, anche dopo le modifiche del 2010 non rimette alla libertà del datore di lavoro garantire o meno il diritto al buono pasto, laddove non vi sia mensa.
L'art. 24, del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, è stato modificato dall'art. 18 del CCNL 6 maggio 2010, prevedendo che: compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive >.
Pertanto, in assenza della mensa, il diritto al buono pasto quale modalità sostitutiva deve essere riconosciuto (garantito).
Anche la giurisprudenza di legittimità non dubita del diritto e lo pone in relazione alle pause di lavoro dopo sei ore sulla base della legge.
In tema, infatti: < che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla stregua dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n.
32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021) secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”; - che, pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale erroneamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 disconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede
2 legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro > (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 24271 del 2024).
Inoltre, già si affermava che: < Deve essere, al riguardo, precisato che il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita - laddove non sia previsto un servizio mensa - la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio (vedi: art. 7, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 nonché Cass. 14 luglio 2016, n. 14388 cit. nonché Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168 cit.).
6.2. Si tratta, quindi, di un istituto che trova riscontro nella disciplina UE dell'organizzazione dell'orario di lavoro che - anche sulla base dei
Trattati - è sempre stata collegata alla promozione del miglioramento dell'ambiente di lavoro, nel senso di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori
(vedi, per tutti: direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 8 aprile
2003, n. 66; Carta dei diritti fondamentali UE, art. 31). Ma deve essere sottolineato che, proprio per la suindicata natura, il buono pasto non è configurabile come un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, in quanto la sua corresponsione - quale agevolazione di carattere assistenziale - piuttosto che porsi in collegamento causale con il lavoro prestato dipende dalla sussistenza di un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, secondo la relativa configurazione della contrattazione collettiva cioè con riguardo all'orario di lavoro (settimanale e giornaliero) ivi stabilito per la fruizione dei buoni pasto, nella cornice indicata dall'art. 8 del d.lgs.
8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro). In base al comma 1 di tale ultimo articolo: "qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo"> (così Cass. n. 31137/2019).
Orbene, nel caso di specie, il regolamento aziendale del 2016 prevedeva espressamente per i dirigenti medici, dopo turni di almeno 7 ore, il diritto al buono pasto.
Parte opposta precisa, tuttavia, che il calcolo alla base del decreto ingiuntivo è fatto sulla base dei turni di sette ore, come risulta dai cartelli delle timbrature allegati.
3 L'Asp non giustifica quali problemi organizzativi vi siano stati per non erogare i buoni pasto richiesti, nel periodo tra il 2016 e 2018.
Il dirigente che abbia maturato il diritto ai buoni pasto ha acquisito il diritto al suo patrimonio.
L'accordo del 2023, successivo, non può, salvo specifico mandato del lavoratore qui non dimostrato Cont dall' avere effetti di rinuncia ad un diritto ormai acquisito.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
SPESE DEL GIUDIZIO Cont Spese a carico dell' per la soccombenza e liquidate tenuto conto del DM 55 del 2014 e succ. mod., avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria 10.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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