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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3415/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezar N.14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006081341000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADER di Agrigento con p.e.c. consegnata in data 8.10.2024, è impugnata la cartella di pagamento n. 291 2024 0006081341 000, comunicata in data 7/10/2024, con cui viene intimato il pagamento della somma complessiva di € 553,88, comprensivo di sanzioni ed interessi, per il mancato pagamento di IMU per l'anno 2014. Il ricorrente deduce: la nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione;
la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria in relazione al tributo preteso ed intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale dei tributi pretesi.
Il resistente controdeduce: Inammissibilità del ricorso per mancata citazione dell'ente creditore, atteso che sono stati eccepiti vizi sul procedimento di formazione del ruolo;
di avere legittimamente notificato l'atto di cui è causa.
La parte resistente ha chiamato in causa l'ente creditore che non si è costituito in giudizio.
Il giudice monocratico, alla pubblica udienza del 13.1.2026, udite le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
L'eccezione di avvenuta prescrizione è fondata.
Non è stata fornita la prova della notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata. Per cui questa, allo stato, è stata emessa senza un valido atto esecutivo che nel caso specifico è l'avviso di accertamento che doveva essere notificato entro il 31.12.2019.
Per i tributi locali la prescrizione è quinquennale.
Le spese del giudizio sono poste in capo al Comune di Canicattì che, rimasto contumace, non ha fornito la prova della notifica dell'avviso di accertamento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, in funzione di giudice monocratico, di Agrigento accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte il comune di Canicattì alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente e di ADER, liquidate, per ciascuno di esse, in euro 150,00, oltre accessori di legge se dovuti. Le spese del giudizio in favore del ricorrente sono da distrarre in favore del suo procuratore che si dichiara antistatario.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3415/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezar N.14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006081341000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADER di Agrigento con p.e.c. consegnata in data 8.10.2024, è impugnata la cartella di pagamento n. 291 2024 0006081341 000, comunicata in data 7/10/2024, con cui viene intimato il pagamento della somma complessiva di € 553,88, comprensivo di sanzioni ed interessi, per il mancato pagamento di IMU per l'anno 2014. Il ricorrente deduce: la nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione;
la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria in relazione al tributo preteso ed intervenuta decadenza e/o prescrizione quinquennale dei tributi pretesi.
Il resistente controdeduce: Inammissibilità del ricorso per mancata citazione dell'ente creditore, atteso che sono stati eccepiti vizi sul procedimento di formazione del ruolo;
di avere legittimamente notificato l'atto di cui è causa.
La parte resistente ha chiamato in causa l'ente creditore che non si è costituito in giudizio.
Il giudice monocratico, alla pubblica udienza del 13.1.2026, udite le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
L'eccezione di avvenuta prescrizione è fondata.
Non è stata fornita la prova della notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata. Per cui questa, allo stato, è stata emessa senza un valido atto esecutivo che nel caso specifico è l'avviso di accertamento che doveva essere notificato entro il 31.12.2019.
Per i tributi locali la prescrizione è quinquennale.
Le spese del giudizio sono poste in capo al Comune di Canicattì che, rimasto contumace, non ha fornito la prova della notifica dell'avviso di accertamento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, in funzione di giudice monocratico, di Agrigento accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte il comune di Canicattì alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente e di ADER, liquidate, per ciascuno di esse, in euro 150,00, oltre accessori di legge se dovuti. Le spese del giudizio in favore del ricorrente sono da distrarre in favore del suo procuratore che si dichiara antistatario.