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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 9041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9041 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile preso atto della comparizione della parte ricorrente e della parte convenuta mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.r.g. 14629/2023 del ruolo generale vertente
TRA
(c.f.: ) nato il [...] a [...], residente a [...]C.F._1
Marano alla Via Castel Belvedere n. 159, rapp.to e difeso, giusta procura apposta su foglio separato allegato in calce al ricorso dagli Avv.ti Leopoldo e Luciano Spedaliere dello Studio
Legale Associato Spedaliere coi quali elett.te domicilia in Portici al Corso Garibaldi n.85 (comunicazioni a ed al fax n. 081/274105) Email_1
- ricorrente -
in persona dell'Amm.re Controparte_1
p.t. Avv. Rosario Angiolelli, con sede in al , rapp.to e difeso, CP_1 Controparte_1 giusta procura in atti dal Prof. Avv. Marcello D'Aponte e con questo elett.te dom.to in CP_1
Via Toledo n. 156 (comunicazioni alla PEC: ed al fax n. Email_2
081.5521731
- resistente-
OGGETTO : pagamento somme
Conclusioni delle parti parte ricorrente:
“-preliminarmente accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente e subordinato, a tempo indeterminato, svoltosi tra le parti dal 1/4/1999 al 31/07/2022, con le modalità descritte in premessa;
-per l'effetto e per le ulteriori ragioni di cui in premessa, condannare il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di EURO 47.044,26 di cui EURO
23.616,83 per T.F.R giusti conteggi analitici allegati al presente atto ovvero di quelle diverse ed anche maggiori somme che si riterranno, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio ed attribuzione ai sottoscritti procuratori, che espressamente dichiarano di averle personalmente anticipate”; parte resistente:
“1)In via preliminare dichiarare il ricorso nullo e/o inammissibile per i motivi di cui al capo A) del presente atto;
2) Nel merito rigettare la domanda così come azionata nei loro confronti, attesa l'inconferenza di ogni presupposto in fatto ed in diritto a supporto della domanda, per i motivi tutti esposti in narrativa;
4) Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore costituito che si dichiara antistatario”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.07.2023 presso il Tribunale di Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il sito in al , CP_1 CP_1 Controparte_1 esponendo quanto segue: - di avere lavorato senza interruzione dall'1/4/1999 al 31/7/2022 - in via esclusiva dal 1/02/2006 fino alla fine del rapporto - per conto ed alle dipendenze del Controparte_1
[...] CP_1
- che fino al 31.1.2006 ha, infatti, avuto altri rapporti di lavoro, contemporaneamente, presso altri Condomini, con contratti part-time;
- che in data 14/10/2006 gli venne richiesto di recarsi presso la di ve sottoscrisse CP_2 CP_1 un verbale di conciliazione sindacale con il quale si riceveva un assegno per Euro 2.000/00 quale acconto TFR e che tale accordo fu successivamente rinnovato avanti alla Direzione
Provinciale del Lavoro con la specificazione che il saldo TFR restava escluso da tale transazione, dando atto della ricezione dell'importo di cui sopra ripetendone gli estremi dell'assegno;
- che il convenuto è composto da 29 appartamenti, per 140 vani, con 4 CP_1 appartamenti adibiti ad uffici, disposti su 7 piani oltre il piano terra, suddivisi su 2 scale;
- che il condominio è dotato di doppio ingresso, 2 ascensori ed un cortile di circa 500 mq, oltre a 2 terrazzi di cui 1 di proprietà privata ed 1 condominiale di circa 320 mq.;
- che, inoltre, vi è un ulteriore piano sotto il piano terra che porta ai garage ed alle cantinole;
- di aver sempre svolto le mansioni di portiere senza alloggio e di essere stato addetto specificamente: alla vigilanza dello stabile ed alla apertura e chiusura dell'ingresso; al controllo dell'ingresso e delle aree comuni;
alla vigilanza circa il rispetto delle norme del regolamento condominiale;
alla sorveglianza dell'uso del citofono e dell'ascensore; all'effettuazione di piccole e generiche riparazioni, oltre a fornire le sue prestazioni come idraulico a favore del condominio per riparazioni straordinarie ed a provvedere alla riparazione delle serrature dell'ingresso e dei mav dei finestroni;
alla pulizia degli androni, delle scale dai garage ai terrazzi e del terrazzo condominiale, compresi gli sfiatatoi, oltre che del cortile;
alla ricezione della corrispondenza ed alla sua distribuzione, ivi comprese raccomandate e pacchi postali;
allo spostamento dei contenitori della nettezza urbana, dalla casa ex portiere cui erano sistemati ed alla loro pulizia e collocazione all'esterno del condominio;
-alla pulizia dei marciapiedi e dei fognoli prospicienti l'ingresso e dei pozzetti sistemati nel cortile CP_3
- che vi erano, poi, delle telecamere per video sorveglianza i cui monitor erano sistemati nella ex casa del portiere;
- che le mansioni sopra descritte risultano ascrivibili al livello A3 del CCNL Portieri;
- che dal 16/10/2006 e fino alla fine del rapporto ha lavorato dalle 7.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì, ed il sabato dalle 7.30 alle 12.30 con un part time di oltre il 71% come riconosciuto sui fogli paga;
- che ha percepito la retribuzione di cui ai fogli paga in atti (riportata negli allegati conteggi);
- che la retribuzione di fatto corrispostagli appare inferiore a quella dovutagli;
- che, infatti, non sono state corrisposte tutte le competenze previste dal contratto di categoria ed in particolare le indennità accessorie legate non solo alla prestazione resa, ma commisurate al livello di inquadramento;
- che ha percepito la 13^ mensilità nella misura di cui ai fogli paga;
- che ha goduto di ferie e di permessi come da buste paga;
- che il rapporto si è risolto il 31/7/22,per le dimissioni precedute da preavviso in seguito al riconoscimento giudiziario della pensione di vecchiaia;
- che, in sostanza, non ha percepito una retribuzione adeguata e sufficiente alla quantità e qualità della prestazione lavorativa e che alla risoluzione del rapporto, avvenuta per dimissioni volontarie, non ha ricevuto alcuna indennità sostitutiva del preavviso e tantomeno il trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo sopra riportato. La parte convenuta - correttamente evocata in giudizio - si costituiva tempestivamente in data
5.3.2024 (prima udienza fissata per il 19.3.2024 e chiedeva - con varie argomentazioni svolte in punto di diritto – di dichiarare in via preliminare la nullità e la inammissibilità del ricorso e nel merito di disporre il rigetto della domanda per la sua infondatezza.
Con ordinanza del 19.3.2024 il giudice, ammetteva i mezzi istruttori come articolati nello scritto difensivo delle parti. Alla successiva udienza del 10.10.2024 l'attività istruttoria veniva effettuata con le audizioni, rispettivamente, dei testi (citato dal ricorrente) ed Testimone_1 Testimone_2
(citata dalla parte convenuta) e proseguiva alle udienze del 16.1.2025 (allorquando deponeva il teste di parte attrice e del 10.4.2025 (con l'interrogatorio formale – Testimone_3 richiesto da parte ricorrente – dell'amministratore del condominio convenuto Avv. Rosario
Angiolelli) al quale si procedeva dopo la rinuncia della parte convenuta all'escussione del teste Testimone_4
Nel corso della prima udienza istruttoria del 10.10.2024 lo scrivente emetteva il seguente provvedimento sulla richiesta del difensore di parte ricorrente di emissione ex 423 c.p.c di
“una provvisionale dell'importo lordo pari ad euro 14.604,70 come emerge dalla lettura del CUD del 2022 e tenuto conto considerato che l'importo ivi indicato come importo ricevuto dal ricorrente non è in realtà mai stato percepito come da assegno in atti. letto il secondo comma dell'art. 423 c.p.c., dove si dispone che “in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova”; visionato sia il CUD anno 2022 per l'anno 2021 (doc. n.2 della produzione attorea) sia l'assegno datato 14.6.2021 (cfr. doc. n. 9 della produzione attorea) non incassato dal ricorrente documenti entrambi recanti la firma dell'amministratore del Condominio di viale Raffaello n.68 Napoli;
avuto riguardo al fatto che il mancato incasso dell'assegno sopra indicato è circostanza non contestata dal;
la contestazione riguarda, infatti, solo la mancata CP_1 giustificazione del mancato incasso;
tenuto conto che le firme dell'amministratore di condominio in carica non sono mai state disconosciute dalla parte convenuta e tanto integra, a parere dello scrivente, un'ipotesi di sussistenza della ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c.); ritenuta, quindi, già raggiunta la prova della debenza da parte del convenuto CP_1 della somma di € 14.604,70 dispone il pagamento in favore del ricorrente da parte del Condominio di viale Raffaello Parte_2 n.68, Napoli della somma lorda di € 14.604,70 dovendosi ritenere già raggiunta la prova della debenza di tale somma”.
Al termine, il giudice ritenuta completata l'attività istruttoria essendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la decisione all'udienza del 14.10.2025, con assegnazione alle parti di un termine per note fino a 10 gg.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna della motivazione.
La domanda è solo parzialmente fondata e va, quindi, accolta nei limiti più avanti indicati.
Va, in primo luogo precisato che parte ricorrente nelle note finali di discussione ha apprezzabilmente ridotto le originarie pretese economiche tenendo conto, in alcuni casi, delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta e delle risultanze probatorie, avendo originariamente richiesto la somma di € 47.044,26 mentre nelle note finali di discussione la somma pretesa appare pari ad 30.270,44 pretesa inferiore a quella originariamente vantata anche tenendo conto dell'importo di € 14.604,70 liquidato dal giudice ex art. 423 c.p.c. nel corso del processo e ritualmente incassato dall' Pt_2
Fatta questa premessa deve, in primo luogo essere analizzata l'eccezione di inammissibilità
e nullità del ricorso sollevata dalla parte convenuta.
Inammissibilità
In primo luogo, occorre soffermarsi sulla richiesta del convenuto di dichiarare CP_1 nullo e/o inammissibile il ricorso di cui alla domanda di parte attrice per mancato rispetto dei principi fissati dall'art. 414 c.p.c.; tale eccezione appare destituita di fondamento. Va ricordato che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale “nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto” (Cfr. Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998,
n. 4296 e più recentemente Cass., sez. Lav. Sent. del 24 luglio 2001 n. 10048). In sostanza, la nullità del ricorso, per violazione di norma di diritto (art. 414 c.p.c.), può essere affermata allorché tale atto - esaminato nel suo complesso, comprensivo anche della documentazione allegata - non consente al destinatario della domanda di individuare l'esatta pretesa della controparte e, dunque, di apprestare una compiuta difesa. Venendo al caso di specie, dalla disamina del ricorso si evince che la domanda dell' è Pt_2 volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive, analiticamente calcolate negli allegati conteggi, anche in relazione a compiti e mansioni asseritamente svolti per il CP_1 anche in ragione della sua configurazione (compiti e mansioni adeguatamente specificati) che egli sostiene di avere svolto nell'ambito di un arco temporale ben individuato nel corpo del ricorso;
i compiti asseritamene svolti sono indicati in maniera sufficientemente precisa ed in maniera sufficientemente precisa viene, come detto, indicata anche la normativa contrattuale di riferimento.
Quanto sopra appare sé sufficiente a configurare, chiaramente, non solo il petitum ma anche il thema decidendum rispetto a cui - fermi restando gli oneri probatori a carico dell'attore - alla controparte non è venuta meno la concreta possibilità di difendersi, cosa che ella ha fatto contestando in radice la domanda di parte ricorrente.
Merito
Quanto al merito occorre distinguere due periodi ovvero quello tra il 1.4.1999 ed il 31.1.2006 e quello dal 1.2.2006 al 31.7.2022; nel primo periodo l'istante deduce di aver lavorato per conto ed alle dipendenze del avendo avuto anche Controparte_1 altri rapporti di lavoro in contemporanea presso altri Condomini con contratto di lavoro part time mentre dal 1.2.2026 egli ha lavorato in via esclusiva e, quindi, unicamente alle dipendenze del convenuto. CP_1
Tale premessa appare necessaria per precisare che oggetto delle differenze retributive richieste in questo giudizio, riguarda, ad esclusione del saldo del TFR, solo ed esclusivamente il periodo compreso dal 15/10/2006 al 31/07/2022.
Ritenendo di dover iniziare l'analisi delle somme ancora dovute proprio da quelle vantate a titolo di TFR deve ritenersi corretta (ed esclusivamente in relazione a tale voce) – dopo la lettura del verbale di conciliazione in atti - la contabilizzazione dello stesso a partire già dal
1999. Si legge, infatti, nel verbale di conciliazione che la somma di € 2.000,00 viene percepita a titolo di acconto e che le parti affermano esplicitamente che resta esclusa dalla transazione il saldo TFR.
Tuttavia le parti nel suddetto verbale di conciliazione hanno anche però precisato, che esso
“ad oggi ammonta – lo si legge – occorre ripetere nello stesso verbale di conciliazione sottoscritto dalla parti - ad euro 2.200,00”). Ritiene, quindi, ritiene lo scrivente che il TFR ancora da liquidare deve essere pari alla somma di € 200,00 (già maturato al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione) cui deve essere aggiunto l'importo maturato a titolo di TFR per il periodo dal 1.1.2022 fino al 31.7.2022 che lo scrivente ha calcolato nella misura di € 624,83. Tale ultimo importo è stato sviluppato sulla base dei conteggi di cui al ricorso (ed in particolare dallo schema di cui a pag.51 del medesimo) e si è tenuto conto della paga mensile di € 1.205,04 moltiplicata per il numero dei mesi lavorati nel corso dell'anno 2022 (pari a 7 mesi) e diviso per 13.5 (come previsto dall'art. 2120 c.c.). Tanto è stato necessario perché la somma lorda di euro 14.604,70 già liquidata dal giudice con ordinanza ex art. 423 c.p.c. nel corso del giudizio (somma che già è stata pacificamente incassata) sulla base del modello CUD 2022 che ovviamente ha calcolato il TFR accantonato e, quindi, maturato fino al 31.12.2021. Pertanto, ritiene lo scrivente, che, a titolo di TFR, l' debba ancora ricevere la somma di Pt_2
€ 824,83 (ovvero € 200,00 + euro 624,83).
Quanto alle altre voci sviluppate nel conteggio da ultimo depositato dalla parte ricorrente ritiene lo scrivente che da esso debba essere detratto anche l'importo di € 1.591,92 chiesto a titolo di ferie non godute.
Dal totale richiesto deve, infatti, essere sottratta tutte le somme chieste per differenze inerenti l'indennità sostitutiva delle ferie atteso che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore il quale chieda la predetta indennità di provare tale mancato godimento (cfr. Cass.
7.12.1984 n.6462;
5.4.1982 n.2078; 20.2.1982 n.1091), mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 13 dicembre 1979 n.6492; 29.7.1978 n.3788; 7.2.1975 n.455 e
11.11.1971 n.3232).
Il principio è stato ribadito anche più recentemente dalla Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione la quale con la sentenza del 22 novembre 2010 n. 23624 ha ribadito che è pacifico nella giurisprudenza della Corte “che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, oppure dei compensi per il lavoro prestato nei giorni destinati al riposo settimanale e in altri giorni festivi, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei detti giorni, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale o settimanale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. anche Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav.,
16.2.2007 n. 3619; Cass. Sez. lav. 20.03.2004, n. 5649, Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311;
Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445 e Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935).
Né dal dato orale né da quello documentale può evincersi un sicuro elemento di rilevanza probatoria prossima alla certezza o almeno di sicuro affidamento in ordine al mancato godimento di ferie da parte dell' chiesta nei conteggi allegati nella misura ivi indicata. Pt_2
Quanto a tutte le altre voci – precisato che sono non contestate dalle parti sia la pacifica risoluzione del rapporto per dimissioni date dall' con preavviso, a seguito di Pt_2 riconoscimento giudiziario della pensione di vecchiaia nella persona del ricorrente e sia la non contesta diretta applicazione diretta del CCNL Portieri, secondo il livello A3 per l'intero periodo di lavoro – si ritiene che esse in base alle prove documentali ed a quelle orali raccolte nel corpo del ricorso esse siano fondate e che possano essere condivise e fatte proprie dallo scrivente le argomentazioni svolte dalla parte attrice nelle note di discussione depositate dall' in data 29.9.2025. Pt_2
La prova documentale prodotta dalla parte ricorrente è stata la seguente: 2) CUD 2022; 3) estratto contributivo 4) fogli paga 2006-2010; 5) fogli paga 2011-2015; 6) fogli paga 2016-
2018; 7) fogli paga 2019-2022; 8) foglio paga Dicembre 2022; 9) fotocopia assegno non incassato;
10) racc.ta 22/2/23; 11) sentenza n.3569/22 emessa dal Tribunale di Napoli Nord che in accoglimento del ricorso dell' ha dichiarato il suo diritto all'accesso al Pt_2 pensionamento di vecchiaia dal 1.7.2020; 12) n.2 verbali di conciliazione;
13) CCNL Portieri
e tabelle retributive per i periodi per cui è causa.
La prova orale I testi di parte ricorrente hanno riferito quanto segue : “vivo nel condominio di Controparte_1
in in una casa non di mia proprietà; vivo in questo condominio dal 2006; non
[...] CP_1 ricordo se quando sono andato a vivere in quel condominio l' già stava nella guardiola Pt_2 dello stabile;
ADR: vedevo il ricorrente nella guardiola e penso che fosse il portiere dello stabile;
lo stabile ha un solo ingresso ed è suddiviso in scala A e scala B;
io esco la mattina preso e torno alle 14.00; torno alle 14.00 ed esco alle 15.00 e quindi non ho mai incrociato nel pomeriggio l' ; ADR: io vivo al piano terra e non so dire quanti appartamenti ci sono Pt_2
e non ricordo se lo stabile ha sette o nove piani;
solo una volta sono andato sul terrazzo a sistemare l'antenna; ADR: che io sappia il terrazzo è unico per le due scale ma credo che vi siano due accessi uno per scala;
io ho fatto accesso dalla mia scala;
ADR: vi era una camera dietro alla guardiola ma non era adibita a appartamento del portiere;
ho visto l' qualche volta che entrava in questa camera posta dietro la Pt_2 guardiola;
ADR: non so dire se si occupava o meno dell'apertura e chiusura del portone (non so dire se dopo che esco la mattina il portone rimane aperto o chiuso); nel condominio vi è un citofono che è sempre stato funzionante;
ADR: vi è un garage di pertinenza del condominio;
è un parcheggio aperto con un cancello di lato affianco all'ingresso del palazzo ed una discesa che porta ad uno spiazzo dove sono dei box;
sono andato nello spiazzo solo quando dovevo recuperare i panni di casa;
io ho chiesto la chiave dello spiazzo all' che me le ha date in una occasione ma solo Pt_2 consentirmi di prendere i panni caduti;
ho visto l'Arfè occuparsi della pulizia dell'androne; non ricordo se l'ho visto anche pulire lo spiazzo;
io mi affaccio sullo spiazzo ma non vi ho fatto attenzione su chi puliva lo spiazzo;
ADR: nulla so sulla retribuzione percepita dall' ; ADR: solo una volta ho detto all' Pt_2 Pt_2 che una lampadina fuori l'appartamento dove vivo era rotta e poi l'ho trovata funzionante (non so se lo stesso giorno o il giorno dopo) ma non so dire chi avesse provveduto” (dichiarazioni del teste Testimone_5
“sono inquilino in un appartamento in via dal mese di ottobre/ novembre Controparte_1
2018; ADR: quando sono andato a vivere in quel condominio le mansioni di portiere le svolgeva il ricorrente il quale stava in una apposita guardiola;
era portiere senza alloggio;
ADR: L' iniziava a lavorare alle 7.30 (dico questo perché io scendevo per andare a Pt_2 lavorare o per accompagnare i ragazzi a scuola verso le 7.45-8.00 ed il ricorrente già stava nella guardiola;
e se ben ricordo smetteva di lavorare alle 13.00 (in ogni caso io rientravo più tardi) e tanto dal lunedì al sabato;
ADR: nel condominio vi sono due scale (Scala A e
Scala B); e per ogni scala vi sono sei piani;
vi è un terrazzo di copertura ma io non sono mai salito sopra;
ADR: il condominio ha un ingresso pedonale ed uno per le auto;
io parcheggio l'auto nel condominio un anno si ed un anno no;
ho visto il signor nello spiazzo Parte_3 dove sono parcheggiate le macchine (una volta vi erano delle biciclette che io non trovai più e chiesi all'Arfè dove le avesse spostate e così le ho ritrovate;
ADR: nella mia scala (SCALA A interno 7) e vi sono due appartamenti per ogni piano;
nella mia scala vi sono appartamenti più piccoli (tre vani e accessori come il mio) e quelli più grandi di 5 vani più accessori) ed in ogni vi è – nel mio piano è così – un appartamento più piccolo ed uno più grande;
ADR: ho visto l' in questi due/tre anni aprire e chiudere il Pt_2 portone;
ADR: nel condominio vi è un citofono che è anche funzionante;
ADR: nulla so sulla retribuzione percepita dall' ; è capitato di aver visto l' cambiare le lampadine in Pt_2 Pt_2 caso di mancato funzionamento delle stesse;
ADR: l' si occupava anche delle pulizia Pt_2 dell'androne e delle scale;
ADR: a piano terra vi sono più appartamenti che su i piani superiori perché sono appartamenti piccoli di 55/60 metri quadri;
ADR: si occupava anche dello spostamenti dei contenitori per i rifiuti” (dichiarazioni del teste ) Testimone_3
La teste di parte resistente, , ha a sua volta riferito : ADR: sono stata Testimone_2 la consulente del lavoro del convenuto dal 2006 (se ben ricordo) fino al 2022 CP_1 (ovvero fino a quando è cessato il rapporto di lavoro dell' ); quando è stato sottoscritto Pt_2 il verbale di conciliazione tra le parti in data 26.10.2006 io già ero consulente del lavoro del condominio;
ADR: ero io che mi occupavo delle buste paga del ricorrente dal 2006 in poi di sicuro;
ADR: i vani dello stabile accertati sono 140 ma a me erano stati comunicati 100 vani e, quindi, di conseguenza l'indennità vani;
la differenza era pari tra il 2006 ed il 2019 ad €
439,55 lorde che non sono mai state conteggiate nella busta fino al 2019; dopo il 2019 è stato adeguato l'importo dell'indennità vani sulla dei 140 vani effettivi;
ADR: l' non percepiva l'indennità apertura e chiusura portone in quanto tale spetta Pt_2 solo al portiere con alloggio (l non aveva alloggio); ADR: quanto alla indennità Pt_2 citofono non è stata conteggiata perché l'amministratore mi disse che l'impianto citofonico non era funzionante e quindi non dotato di interfono;
l'amministratore che mi diede tale informazione era l'Avv. Angiolelli ma non ricordo quando me lo disse;
ADR: il condominio ha due ingressi;
ma l'indennità non è stata data perché tale indennità spetta solo quando gli ingressi sono controllati telematicamente e con telecamere;
ma la guardiola del non era dotata di monitor;
tale monitor stava nella ex casa del CP_1 portiere ma l stava nella guardiola e non poteva controllare;
Pt_2 ADR: il condominio ha un cortile;
ma l'amministratore il mi comunicò una CP_1 metratura inferiore a quella effettiva;
l' percepiva una indennità per pulizia cortile ma Pt_2 per una metratura diversa;
anche in questo caso per l'indennità vani è stata rilevata una differenza di 1.236,08 € per il periodo dal 2006 al 2019; anche in questo da quando ne ebbi contezza l'importo di tale indennità fu adeguato;
ADR: nulla so sulle mansioni di addetto a piccole riparazioni svolte dall' ; ADR: mi Pt_2 risulta che all'Arfè è stato corrisposta una somma a titolo di superminimo di € 99,00 mensili dall'inizio del rapporto fino a gennaio 2008; poi a febbraio 2008 aumentati a 140,00 mensili fino ad arrivare ad € 162,00 da gennaio 2013 fino alla fine del rapporto”.
Veniva poi effettuato l'interrogatorio formale dell'attuale amministratore del CP_1 convenuto Avv. Rosario Angiolelli il quale in sede di formale interrogatorio ha riferito: sono amministratore del condominio di viale Raffaello n. 68 da più di 15 anni e tuttora sono l'amministratore; ADR: quando sono diventato amministratore di condominio l' già Pt_2 lavorava con il condominio ma non so dire da quanto tempo prima;
ADR: il condominio ha due scale;
vi sono in esso una trentina di appartamenti;
divisi su 6 piani più il lastrico;
non so dire quanti vani ci sono nel condominio;
allo stato nel condominio non ci sono uffici;
fino al 2022 (ma non so dire da quando) vi era un ufficio adibito a ricezione di persone;
ADR: nel condomino vi è un ingresso lato strada pedonale ed un passo carraio in comune col civico
64 (sempre da me amministrato) necessario per prendere le auto in garage o andare nel cortile;
al piano sotto il piano terra vi è inoltre il piano -1 dove vi sono le cantinole;
i terrazzi sono di proprietà privata anzi uno è di proprietà del condomino e l'altro di proprietà Per_1 comune;
ADR: svolgeva le mansioni di portiere senza alloggio;
nel condominio vi è una Pt_2 guardiola posta di fronte all'ingresso dove l' si trovava;
svolgeva attività di controllo Pt_2 dell'ingresso pedonale;
rispetto al passo carraio quando stava dentro non poteva vederlo perché il casso carraio è posto 50/100 metri più avanti;
se si trovava nei pressi del passo carraio chiedeva dove si recasse la persona che accedeva al passo carraio;
ADR: il citofono funziona solo quello esterno;
mentre in guardiola non aveva citofono per parlare coi condomini;
ci sono due ascensori e per prendere l'ascensore si passava davanti all' che Pt_2 chiedeva a chi accedeva dove si recassero;
ADR: con me non faceva attività di piccole manutenzione;
da quando io sono amministratore non le faceva (prima non lo so dire); il condominio era munito di elettricista e di idraulico;
ADR: ricordo che ha avuto un infortunio sul lavoro mentre stava su uno scaletto ma poiché non c'ero non posso dire se stava sostituendo una lampadina;
ADR: faceva pulizie di tutte le aree comuni (scale, androne, e piano -1, cortile una volta al mese;
non so dire se si occupasse della pulizia degli sfiatatoi e del terrazzo comune);
ADR: faceva parte dei suoi compiti anche il ritiro della corrispondenza ma non conosco gli accordi – sia per la corrispondenza che per i pacchi – coi singoli condomini;
ADR: da quando è entrata in vigore l'uso della raccolta differenziata l' si occupava di spostare Pt_2 lungo la strada gli appositi contenitori ed immagino anche di lavarli;
ADR: non so dire se si occupasse della pulizia del marciapiede prospiciente all'ingresso (che è mio parere è comunale ma non condominiale); ADR: vi è impianto di video sorveglianza all'interno della ex casa portiere che riguarda le parti comuni (scale, androni e accesso al palazzo) ma il monitor è all'interno della casa portiere ma non nella guardiola;
ADR: il rapporto si è risolto per dimissioni da circa 2/3 anni”. Sulla base di tale prova orale il ricorrente nelle note depositate da ultimo (unitamente alle note di discussione) ha svolto considerazioni che – con la precisazione di quanto già sopra osservato circa il quantum del TFR ancora da liquidare e circa l'indennità di ferie non godute e non retribuite – possono essere fatte proprie dal giudice. Lo scrivente ha particolarmente apprezzato quanto precisato dall' nelle note finali di Pt_2 discussioni in relazione alla voce indennità di apertura e chiusura portone;
scrive parte attrice in dette note “si prende atto che la medesima non è dovuta, in quanto il ricorrente non alloggiava nello stabile come richiesto dal CCNL di categoria (CAPO I - Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere che usufruiscono dell'alloggio di servizio - Art
43 Orario di lavoro settimanale e giornaliero, co. 7:”Qualora l'orario di apertura e/o l'orario di chiusura del portone non coincidano, rispettivamente, con l'inizio e/o con il termine dell'orario di lavoro;
per essere, rispettivamente, anticipato o posticipato rispetto a tale termine, sono dovute al lavoratore con alloggio l'indennità di apertura e/o l'indennità di chiusura del portone di cui alle tabelle da A ad A-quater art. 134; i lavoratori non possono rifiutarsi di svolgere tali adempimenti”). Pertanto, la medesima è stata detratta dai nuovi conteggi allegati alle presenti note”.
Fatta questa precisazione per il resto possono essere richiamate - sempre con esclusione del calcolo del TFR e dell'indennità per ferie non godute – le altre argomentazioni svolte dalla parte attrice nelle note finali. Ove si legge anche “appare opportuno ribadire che il ricorrente mai ha fatto assenze, ancor meno per malattia (queste affatto risultanti dai fogli paga) se non nell'anno 2020 (dal
10/10/2020 al 12/12/2020), in seguito ad infortunio sul lavoro del 09/10/2020. In tale data, l' , per provvedere alla sostituzione di una lampadina all'interno dello stabile, saliva su Pt_2 uno scaletto dal quale cadeva, fratturandosi in maniera lievemente scomposta la V costa dx e l'arco anteriore della IV costa a sx, come si rileva dal verbale di pronto soccorso del 9/10/2020 e dalle certificazioni Inail, depositate con le note di trattazione per l'udienza del
19/03/2024. Peraltro, tale circostanza, documentata, supporta il fatto che il sig. si Pt_2 occupava anche di piccole e generiche riparazioni extra del condominio;
tanto è pacifico e, oltre chè non contestato dal convenuto, si rileva finanche nel contratto di assunzione per addetto alle pulizie sottoscritto 27/03/1999 (che anche è allegato in atti)” Per quanto attiene all' Una tantum dedotta da controparte di maggio 2013, si precisa che questa mai è stata percepita dal ricorrente (né il convenuto dà prova dell'avvenuto pagamento), restando dovute le differenze di paga oraria e 13^ mensilità come calcolate in ricorso;
quanto, invece, all'Una tantum del maggio 2008, questa, viceversa, riconosciuta al lavoratore, è stata già debitamente detratta dai conteggi di cui al ricorso, avanzando una differenza di Euro 104,00, avendo il convenuto versato al ricorrente Euro 256,00 (come da busta paga), in luogo dei 360,00 dovuti in base al livello di inquadramento A3 come da
CCNL di Categoria (Art. 128 Tabelle retributive CCNL Portieri del 21/04/2008 - TITOLO
XIV - Tabelle retributive). Il superminimo assorbibile percepito dal sig. è stato correttamente inserito e detratto Pt_2 nei conteggi di cui al ricorso, come è facilmente verificabile dalla lettura degli stessi. Sul punto, per completezza difensiva e per scongiurare qualsiasi tipo di difesa del convenuto, appare il caso di precisare che il medesimo non può assorbire le indennità previste dal
CCNL, a meno che il contratto individuale o il CCNL di categoria non dispongano diversamente (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., del 18/07/2008, n. 20008, Cass. civ., Sez. lavoro,
Sent. Del 16/08/1993, n. 8711). E, nel caso di specie, non si evidenzia alcuna deroga a tale principio. Né è corretto dedurre che il superminimo sarebbe dovuto essere detratto dagli aumenti contrattuali. Sul punto, il Tribunale di Napoli, con la sent. n. 1934/2022 ha evidenziato, proprio in merito ad un superminimo non assorbito a seguito di aumenti contrattuali, che costituisce uso aziendale la reiterazione continua e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti e, come tale, non va soppresso. Peraltro, tale oreintamento è stato anche consolidato con una recentissima sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 552/2025, la quale ha confermato l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo individuale operato dal datore di lavoro in presenza di uso aziendale.
Nondimeno, tale superminimo, è stato introdotto al fine di retribuire le riparazioni extra che il ricorrente effettuava, queste – comunque, si ribadisce, mai contestate dal – CP_1 dimostrate dalla istruttoria, nonché gli scatti di anzianità. E secondo giurisprudenza costante
(Cassazione n. 5650/2009, Cassazione n. 1773/2000, Cassazione n. 10779/2020), il superminimo, ove introdotto per eventuali meriti del lavoratore, non è assorbibile da aumenti contrattuali successivi, a meno che il CCNL di categoria o quello individuale non dispongano diversamente (e non è questo il caso, essendo i medesimi muti sul punto). Quanto al diritto dell'indennità per il citofono, l'istruttoria ha consentito di accertare che lo stabile è dotato di citofono funzionante, così come riferito dai testi (ud. Testimone_6
10/10/2024 – “nel condominio vi è un citofono che è sempre stato funzionante”) e Tes_3
(ud. 16/01/2025 – “nel condominio vi è un citofono che è anche funzionante”).
[...]
Tale circostanza non può essere negata dalla dichiarazione della teste , Testimone_2 consulente del lavoro del condominio, la quale afferma di sapere solo indirettamente (a mezzo amministratore), “che l'impianto citofonico non era funzionante e quindi non dotato di interfono“ e, pertanto, è dovuta al ricorrente nella misura di cui al CCNL di categoria, a seconda degli anni di riferimento. A titolo esemplificativo, pari ad Euro 2,19 mensili dal gennaio 2014 (TABELLA A - Portieri con profili professionali A3) / A4) (valori mensili in euro)). Quanto al diritto dell'indennità per secondo ingresso, controparte deduce che non sarebbe dovuto in quanto trattasi, non di ingressi aperti o apribili senza chiavi, bensì di ingressi chiusi, apribili con la chiave. Ma la chiave non è quella in uso dei condomini come previsto da CCNL (art. 23 - Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi – “Se tali ingressi sono apribili solo con la chiave in dotazione ai singoli condomini e/o inquilini, non è dovuta alcuna indennità, fermo restando che in tal caso non sussiste alcun obbligo di vigilanza e connessa responsabilità da parte del portiere), bensì una chiave in possesso del portiere, come anche l'istruttoria ha evidenziato:
- Teste – ud. 10-10-2024: “vi è un garage di pertinenza del condominio;
Testimone_5
è un parcheggio aperto con un cancello di lato affianco all'ingresso del palazzo ed una discesa che porta ad uno spiazzo dove sono dei box;
sono andato nello spiazzo solo quando dovevo recuperare i panni di casa;
io ho chiesto la chiave dello spiazzo all' che me le Pt_2 ha date in una occasione ma solo per consentirmi di prendere panni caduti”. Quanto alla richiesta presenza di un monitor in guardiola (ad esempio per controllare i cancelli elettrici o le telecamere), si specifica che questa affatto incide sul diritto all'indennità di secondo ingresso. Il CCNL di categoria, infatti, non lega tale indennità alla modalità di controllo, non prevedendo alcuna esclusione in base alla tecnologia disponibile
(monitor, videocitofono, apertura automatica, ecc.). Peraltro nemmeno controparte richiama l'articolo che disciplinerebbe tale connessione, rendendo impossibile qualsiasi altra contestazione sul punto. Dunque, la richiamata indennità è dovuta nella misura di cui al CCNL di categoria, e cioè pari ad Euro 53.53 mensili (TABELLA A - Portieri con profili professionali A3) / A4) (valori mensili in euro)). Quanto all'indennità per corrispondenza per gli appartamenti uso ufficio, nell'interrogatorio formale dell'amministratore del convenuto, l'Avv. Rosario CP_1 Angiolelli, afferma che: “fino al 2022 (ma non so dire da quando) vi era un ufficio adibito a ricezione di persone”, così legittimando la richiesta di tale dovuta indennità. All'uopo si precisa, però, che è stata provata la presenza di un solo appartamento adibito ad ufficio, e, pertanto, si adeguano i conteggi anche in tal senso. Nello specifico, tale indennità è dovuta al ricorrente nella misura di cui al CCNL di categoria, a seconda degli anni di riferimento e degli appartamenti a tanto adibiti. A titolo esemplificativo, pari ad Euro 2,89 mensili per ogni appartamento dal gennaio 2014 (TABELLA A - Portieri con profili professionali A3) /
A4) (valori mensili in euro)). Quanto all'indennità di raccolta differenza e di movimentazione dei contenitori dell'immondizia, si rileva che, nonostante controparte asserisca che il ricorrente non svolgesse tale mansione, questa è stata dimostrata dalla istruttoria sia dal teste Tes_3 (“si occupava anche dello spostamenti dei contenitori per i rifiuti”), che dall'
[...] amministratore del condominio, Avv. Rosario Angiolelli (“da quando è entrata in vigore l'uso della raccolta differenziata l' si occupava di spostare lungo la strada gli appositi Pt_2 contenitori ed immagino anche di lavarli”). Ebbene, come da buste paga, la medesima è stata percepita dal portiere dall'aprile 2017 e cioè ben oltre l'entrata in vigore dell'uso della raccolta (circa il 2010). Pertanto, le differenze sono dovute per tutti gli anni non percepiti, precedenti all'aprile 2017, nella misura di cui al CCNL di categoria. Quanto all'indennità 10 vani o fraz. Sup a 5 vani e all'indennità pulizia cortile, la stessa teste , consulente del lavoro del , ha dichiarato che i vani Testimone_2 CP_1 accertati sono 140 e che sino al 2019 erano calcolati erroneamente in 100, poi adeguati solo successivamente (in500); lo stesso vale per la metratura del cortile, calcolata in misura inferiore a quella effettiva (incidendo sulla indennità di Arfè), poi adeguata nel 2019 quando la medesima ne ebbe contezza. Pertanto, sono dovute al ricorrente le differenze di cui al conteggio, conseguenti dell'errato calcolo del numero dei vani dello stabile e della metratura del cortile. Appare qui il caso di rimarcare che controparte non prova che dopo essersi accorto dell'errore, abbia riconosciuto al portiere le differenze precedentemente dovute. Ad ogni modo le indennità sono state così calcolate:
-quanto all'indennità 10 vani o fraz. Sup a 5 vani: è dovuta al ricorrente nella misura di cui al CCNL di categoria, a seconda degli anni di riferimento. A titolo esemplificativo, pari ad Euro 0,97 mensili, per ogni 10 vani catastali o frazione superiore a 5 (oltre i 50 vani), dal gennaio 2014 (TABELLA A - Portieri con profili professionali A3) / A4) (valori mensili in euro)) e, cioè pari ad Euro 13,58 mensili (0,97x 14 vani – essendo 140i vani dello stabile, calcolati in rapporto 1 a 10);
-quanto all'indennità pulizia cortile 500 mq: è dovuta al ricorrente nella misura di cui al CCNL di categoria, a seconda degli anni di riferimento. A titolo esemplificativo, pari ad
Euro 0,97 mensili, ogni 50 mq, dal gennaio 2014 (TABELLA A - Portieri con profili professionali A3) / A4) (valori mensili in euro)) e, cioè pari ad Euro 1,94 mensili (0,97x 10 mq – essendo 500 i mq del cortile, calcolati in rapporto 1 a 2). Quanto all'orario di lavoro, questo è stato confermato come quello dedotto in ricorso e, cioè, un totale di 35 ore settimanali (teste ”L' iniziava a lavorare alle Testimone_7 Pt_2
7.30 (dico questo perché io scendevo per andare a lavorare o per accompagnare i ragazzi a scuola verso le 7.45-8.00 ed il ricorrente già stava nella guardiola;
e se ben ricordo smetteva di lavorare alle 13.00 (in ogni caso io rientravo più tardi) e tanto dal lunedì al sabato”), a fronte delle 30 (fino al 2007) e poi 32 dedotte dal convenuto e contrattualmente rilevate”
CCNL applicabile e conclusioni
Tanto premesso, va ribadito che alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria invocato (CCNL Proprietari di
Fabbricati - Portieri in vigore ratione temporis) in ragione del livello A3 indicato nel ricorso del CCNL, del quale non è stata contestata l'utilizzazione: del resto un'oramai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art.36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale. A seguito di quanto emerso dalla prova testimoniale espletata, dall'interrogatorio formale dell'amministratore di condominio e dal pagamento della ordinanza provvisionale emessa dal Giudice in data 10/10/2024, deve essere accolta parzialmente la domanda dell'attore e disposta la condanna del convenuto alla somma complessiva di € 33.958,35 di CP_1 cui € 19.353,65 ancora da percepire ed € 14.604,70 calcolato a titolo di TFR maturato fino al 31.12.2021 già percepito dall' oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio Pt_2 tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo da calcolare sulla somma ancora da percepire
Pertanto, occorre ribadire spetta ancora al ricorrente la somma di Euro 19.353,65 di cui Euro
824,83 a titolo di TFR oltre accessori come per legge.
L'accoglimento parziale della domanda determina l'applicazione del principio della soccombenza per ½ delle spese con spese liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva. Spese compensate per la restante parte.
P. Q. M.
- Accoglie parzialmente il ricorso e, pertanto, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto dal ricorrente alle dipendenze del Controparte_1
dall'1/4/1999 al 31/7/2022 - ed in via esclusiva dal 1/02/2006 fino alla fine del
[...] rapporto - con l'indicato inquadramento condanna la parte convenuta al pagamento in favore di della complessiva somma di € 33.958,35 di cui € 19.353,65 (con € 824,83 Parte_2 per residuo TFR) ancora da percepire ed € 14.604,70 calcolato a titolo di TFR maturato fino al 31.12.2021 già percepito dall' oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Pt_2 medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo da calcolare sulla somma ancora da percepire;
- rigetta ogni altra e diversa domanda;
- condanna la parte convenuta nel giudizio al pagamento, in favore del ricorrente, di metà delle spese processuali che vengono liquidate, in tale misura ridotta, in complessivi euro
2.250/00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Napoli 5.12.2025
Il Giudice
dott. Federico Bile