Art. 39.
A modificazione del comma d) dell' art. 2 , e dell'art. 3 del decreto 8 febbraio 1923, n. 501 convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , nella preparazione di conserve di pomodoro e' vietato l'uso di colori estranei anche non nocivi. E' vietata la riutilizzazione di ogni conserva gia' fabbricata, la quale abbia, anche parzialmente, perduto le normali qualita' alimentari ed organolettiche.
Inoltre nella preparazione della conserva di pomodoro, e' vietato usare cloruro sodico in quantita' superiore al cinque per cento.
((14))
----------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 25 ottobre 1941, n. 1294 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui all'art. 39 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e' consentita l'aggiunta di cloruro di sodio alle conserve di pomodoro conservate in recipienti a tenuta non ermetica nella misura massima del 10 per 100".
A modificazione del comma d) dell' art. 2 , e dell'art. 3 del decreto 8 febbraio 1923, n. 501 convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , nella preparazione di conserve di pomodoro e' vietato l'uso di colori estranei anche non nocivi. E' vietata la riutilizzazione di ogni conserva gia' fabbricata, la quale abbia, anche parzialmente, perduto le normali qualita' alimentari ed organolettiche.
Inoltre nella preparazione della conserva di pomodoro, e' vietato usare cloruro sodico in quantita' superiore al cinque per cento.
((14))
----------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 25 ottobre 1941, n. 1294 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui all'art. 39 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e' consentita l'aggiunta di cloruro di sodio alle conserve di pomodoro conservate in recipienti a tenuta non ermetica nella misura massima del 10 per 100".