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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/03/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 8328/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Stasi, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Gozzi, procuratore domiciliatario;
, CP_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Marco Luceri, procuratore domiciliatario;
- appellate -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 5958/2022 R.S. del 30.8.2022 con cui il Giudice di Pace di Lecce, all'esito del giudizio n. 9798/2021 R.G., ravvisata la pari concorrente responsabilità di
[...]
e nella causazione del sinistro stradale accaduto il 26.8.2011, Pt_1 CP_2 dichiarava satisfattiva la somma di € 8.500,00 corrisposta stragiudizialmente all'attore e lo condannava alle spese di lite, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni di cui all'atto di gravame che qui si abbiano per integralmente richiamate. Con comparsa depositata in data 20.01.2023 si costituiva in giudizio al fine CP_1
di resistere all'impugnazione e proporre appello incidentale condizionato in punto di riconoscimento del danno morale invocato.
Il 27.02.2023 si costituiva in giudizio altresì concludendo per il rigetto del CP_2
gravame.
Con ordinanza del 04.3.2023 il Tribunale “…visto l'art. 101 c.p.c. e ritenuta la necessità di sottoporre alle parti la rilevata inutilizzabilità a fini decisori nel giudizio n. 9728/21 R.G. Giudice di Pace di Lecce esitato nella sentenza in questa sede impugnata degli atti di istruzione compiuti nel proc. n. 4656/17 R.G., stante la declaratoria di nullità di quest'ultimo pronunciata dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1210/20 R.G. che ha definito l'appello avverso la sentenza n.
3643/19 R.S., che ha travolto ogni atto ivi compiuto, eventualmente suscettibile di rinnovazione ex art. 162 c.p.c., da compiersi nel presente grado;
…”, assegnava alle parti termine di gg. 30 dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di note, e disponeva l'acquisizione del fascicolo n. 1210/20 R.G. Tribunale di Lecce.
All'esito, all'udienza del 26.3.2024, ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che l'appello non possa trovare accoglimento, nonostante la motivazione della decisione impugnata necessiti di essere integrata con le considerazioni di seguito esposte.
Risulta documentalmente acquisito al processo che la sentenza oggetto di gravame n.
5958/2022 R.S. del 30.8.2022 è stata pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce all'esito del giudizio n. 9798/2021 R.G., che a sua volta costituiva la riassunzione del precedente n. 4656/2017 R.G. introdotto da nei confronti esclusivamente di Parte_1 CP_1
e definito con sentenza n. 3643/2019 R.S., annullata dal Tribunale di Lecce a
[...]
conclusione del giudizio n. 1210/2020 R.G. con sentenza n. 884/2021 R.S., in quanto emessa nel difetto del contraddittorio del responsabile del sinistro, litisconsorte necessario.
Poiché la statuizione ivi contenuta concerne “…la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del sinistro e dispone il rinvio della causa al Giudice di Pace;
…”, non può porsi in dubbio che la declaratoria abbia
2 travolto anche tutti gli atti istruttori compiuti nel giudizio n. 4656/2017 R.G., ovvero le deposizioni testimoniali assunte e la consulenza tecnica d'ufficio espletata.
Orbene, poiché la violazione del contraddittorio genera un'invalidità dettata nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo, e non nell'interesse esclusivo delle parti
(Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, n.25861), nel caso di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. il giudizio riassunto è impropriamente da intendersi come una prosecuzione del primo (a differenza di quanto accade nelle ipotesi della riassunzione di un processo dinanzi a giudice ritenuto competente), ma di fatto realizza un nuovo processo, ripristinando l'integrità di tutti i poteri, delle parti e del Giudice: “La tutela del litisconsorte necessario pretermesso è, com'è noto, in tali casi affidata alla regola della rimessione del giudizio al primo giudice (art. 354 e 383 c.p.c.) e comporta che il processo riprenda ex novo.”,
Cassazione civile sez. un., 23/01/2015, n.1238; “Nel giudizio di rinvio ex art. 383 c.p.c., il giudice di appello che rimette la causa in primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., per
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso nelle precedenti fasi del procedimento di merito e di legittimità, viola l'art. 394 c.p.c. che preclude al giudice del rinvio
l'esame dell'integrità del contraddittorio;
in tal caso, peraltro, qualora avverso tale pronuncia non sia stata proposta impugnazione, la sentenza acquisisce efficacia irretrattabile e la conseguente fase, tenutasi davanti al giudice cui la causa è stata rimessa, va intesa non come impropria prosecuzione del giudizio di rinvio, ma quale giudizio iniziato "ex novo", sicché le parti sono reintegrate nella pienezza di tutti i poteri processuali propri del giudizio di primo grado e il giudice può riesaminare liberamente la controversia, senza i vincoli di statuizioni pregresse.”, Cassazione civile sez. II,
04/03/2016, n.4317.
In virtù di tali considerazioni, sempre nel caso di omessa integrazione del contraddittorio l'acquisizione disposta ex art. 126 disp. att. c.p.c. al fascicolo d'ufficio del giudizio riassunto di quello del giudizio dichiarato nullo, non deve ritenersi essenziale, né è prevista a pena di alcuna invalidità, poiché meramente idonea a documentare il pregresso compimento di attività processuali già ritenute invalidamente assunte, e quindi improduttive di effetti in virtù del principio quod nullum est, nullum producit effectum: “La mancata acquisizione, nel giudizio di rinvio, del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, in violazione dell'art. 126 disp. att. c.p.c., non comporta nullità, in difetto di espressa previsione in tal senso”, Cassazione civile sez. lav., 16/09/2002, n.13536; “Il giudice dinanzi al quale la causa sia riassunta dopo la declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice precedentemente adito, ove rilevi che la sua cancelleria abbia omesso di richiedere alla cancelleria del giudice "a quo" il fascicolo d'ufficio, come prescritto dall'art. 126 disp. att. c.p.c., e la mancanza di tale fascicolo sia
3 rilevante avendo la parte fatto riferimento nel giudizio di riassunzione a un atto presente in esso o che in esso dovrebbe essere, deve ordinarne alla cancelleria l'acquisizione d'ufficio, ai sensi della predetta norma e, in mancanza, non può trarre conseguenza negativa a carico della parte da tale mancata acquisizione, in ragione della mancanza dell'atto.”, Cassazione civile sez. I,
07/10/2014, n.21105.
Escluso pertanto che su concorde volontà di tutte le parti del processo possa rivivere l'utilizzabilità a fini decisori di prove già dichiarate nulle, di esse è necessaria la rinnovazione imposta dall'art. 162 c.p.c., che ben può esaurirsi nel richiamo del teste a deporre, il quale per comodità può ribadire le dichiarazioni già rese, che in tal guisa vengono richiamate per relationem, ma previa assunzione di un rinnovato impegno ex art. 251 c.p.c..
Venendo al caso che qui ci occupa, poiché nel corso del giudizio n. 9798/2021 R.G., celebratosi nel contraddittorio anche di all'udienza del 22.02.2022 nessuna CP_2
rinnovazione dell'istruzione è stata disposta, ma solo “…sull'accordo delle parti
…l'acquisizione del fascicolo d'ufficio” n. 4656/2017 R.G., né - ad ogni buon conto - è mai stata da tutte le parti concordemente esplicitata la ventilata “utilizzabilità” degli atti istruttori compiuti nel giudizio n. 4656/2017 R.G., la decisione in questa sede impugnata deve essere rimeditata poiché illegittimamente fondata su prove già dichiarate nulle e non rinnovate, e da cui a fini decisori doveva, e deve, integralmente prescindersi.
Né risulta che nell'atto di appello – e nemmeno nelle note depositate il 29.3.2023 -
l'appellante abbia reiterato le istanze istruttorie formulate in primo grado, che comunque non avrebbero superato i limiti di ammissibilità di cui all'art. 345 co. 3 c.p.c.: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.”.
Venendo quindi al merito dell'impugnazione, dovendosi escludere qualsiasi rilievo sia alle dichiarazioni testimoniali assunte nel proc. n. 4656/2017 R.G. che alla consulenza tecnica d'ufficio ivi espletata, reputa il Tribunale che, stante l'integrale contrapposizione della dinamica del sinistro riferita rispettivamente dall'appellante e dalle appellate, le mere risultanze della relazione redatta dai CC di Castrignano del Capo intervenuti nell'immediatezza del sinistro del 26.8.2011 siano del tutto insufficienti a vincere la presunzione di concorrente pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti contenuta nell'art. 2054 co. 2 c.c.; è noto infatti che essa è idonea a resistere anche nell'ipotesi di accertamento dell'illegittimità della manovra di inversione ammessa dal
4 , conducente della Fiat Marea tg. BH617JZ, in difetto di prova della conformità CP_3
della condotta di guida del alle prescrizioni del Codice della Strada, e soprattutto Pt_1
dell'art. 141 CdS, allo stato esclusa dalla gravità delle conseguenze dell'urto, verificatosi nonostante l'ora notturna, in piena stagione estiva ed in località turistica: “Con riferimento ai sinistri stradali, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti non libera l'altro dalla presunzione di concorrente responsabilità, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., dovendo dimostrare entrambi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, Cassazione civile sez. III,
10/07/2024, n.18982.
Dovendosi in virtù delle precedenti considerazioni addivenire ad una conferma del concorso di colpa ritenuto al capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata, e non potendo essere formulato alcun sindacato sulla congruità dell'acconto ricevuto stragiudizialmente dall'appellante attesa l'invalidità della consulenza espletata nel giudizio n. 4656/2017 R.G., non solo merita di essere confermata in ragione della sostanziale integrale soccombenza la statuizione di condanna del al pagamento delle spese legali Pt_1
anche in favore di risultando la sua evocazione imposta da norme di legge, e CP_2
non da considerazioni di “…vantaggio concreto” - cfr. atto di appello p. 11 -, ma deve concludersi per il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al versamento di una somma pari a quella corrisposta per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co.
1bis D.P.R. 115/02.ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, …”), e compensando integralmente tra le parti contendenti le spese di lite di questo grado in considerazione del rilievo officioso delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza n. 5958/2022 R.S. del Giudice di Pace di Lecce: Pt_1
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata con la motivazione in questa sede ritenuta;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado;
3) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
5 4) Revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza disposta in data
04.3.2023.
Lecce, 22.3.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 8328/2022 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Stasi, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Gozzi, procuratore domiciliatario;
, CP_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Marco Luceri, procuratore domiciliatario;
- appellate -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 5958/2022 R.S. del 30.8.2022 con cui il Giudice di Pace di Lecce, all'esito del giudizio n. 9798/2021 R.G., ravvisata la pari concorrente responsabilità di
[...]
e nella causazione del sinistro stradale accaduto il 26.8.2011, Pt_1 CP_2 dichiarava satisfattiva la somma di € 8.500,00 corrisposta stragiudizialmente all'attore e lo condannava alle spese di lite, deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni di cui all'atto di gravame che qui si abbiano per integralmente richiamate. Con comparsa depositata in data 20.01.2023 si costituiva in giudizio al fine CP_1
di resistere all'impugnazione e proporre appello incidentale condizionato in punto di riconoscimento del danno morale invocato.
Il 27.02.2023 si costituiva in giudizio altresì concludendo per il rigetto del CP_2
gravame.
Con ordinanza del 04.3.2023 il Tribunale “…visto l'art. 101 c.p.c. e ritenuta la necessità di sottoporre alle parti la rilevata inutilizzabilità a fini decisori nel giudizio n. 9728/21 R.G. Giudice di Pace di Lecce esitato nella sentenza in questa sede impugnata degli atti di istruzione compiuti nel proc. n. 4656/17 R.G., stante la declaratoria di nullità di quest'ultimo pronunciata dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1210/20 R.G. che ha definito l'appello avverso la sentenza n.
3643/19 R.S., che ha travolto ogni atto ivi compiuto, eventualmente suscettibile di rinnovazione ex art. 162 c.p.c., da compiersi nel presente grado;
…”, assegnava alle parti termine di gg. 30 dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di note, e disponeva l'acquisizione del fascicolo n. 1210/20 R.G. Tribunale di Lecce.
All'esito, all'udienza del 26.3.2024, ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che l'appello non possa trovare accoglimento, nonostante la motivazione della decisione impugnata necessiti di essere integrata con le considerazioni di seguito esposte.
Risulta documentalmente acquisito al processo che la sentenza oggetto di gravame n.
5958/2022 R.S. del 30.8.2022 è stata pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce all'esito del giudizio n. 9798/2021 R.G., che a sua volta costituiva la riassunzione del precedente n. 4656/2017 R.G. introdotto da nei confronti esclusivamente di Parte_1 CP_1
e definito con sentenza n. 3643/2019 R.S., annullata dal Tribunale di Lecce a
[...]
conclusione del giudizio n. 1210/2020 R.G. con sentenza n. 884/2021 R.S., in quanto emessa nel difetto del contraddittorio del responsabile del sinistro, litisconsorte necessario.
Poiché la statuizione ivi contenuta concerne “…la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del sinistro e dispone il rinvio della causa al Giudice di Pace;
…”, non può porsi in dubbio che la declaratoria abbia
2 travolto anche tutti gli atti istruttori compiuti nel giudizio n. 4656/2017 R.G., ovvero le deposizioni testimoniali assunte e la consulenza tecnica d'ufficio espletata.
Orbene, poiché la violazione del contraddittorio genera un'invalidità dettata nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo, e non nell'interesse esclusivo delle parti
(Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, n.25861), nel caso di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. il giudizio riassunto è impropriamente da intendersi come una prosecuzione del primo (a differenza di quanto accade nelle ipotesi della riassunzione di un processo dinanzi a giudice ritenuto competente), ma di fatto realizza un nuovo processo, ripristinando l'integrità di tutti i poteri, delle parti e del Giudice: “La tutela del litisconsorte necessario pretermesso è, com'è noto, in tali casi affidata alla regola della rimessione del giudizio al primo giudice (art. 354 e 383 c.p.c.) e comporta che il processo riprenda ex novo.”,
Cassazione civile sez. un., 23/01/2015, n.1238; “Nel giudizio di rinvio ex art. 383 c.p.c., il giudice di appello che rimette la causa in primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., per
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso nelle precedenti fasi del procedimento di merito e di legittimità, viola l'art. 394 c.p.c. che preclude al giudice del rinvio
l'esame dell'integrità del contraddittorio;
in tal caso, peraltro, qualora avverso tale pronuncia non sia stata proposta impugnazione, la sentenza acquisisce efficacia irretrattabile e la conseguente fase, tenutasi davanti al giudice cui la causa è stata rimessa, va intesa non come impropria prosecuzione del giudizio di rinvio, ma quale giudizio iniziato "ex novo", sicché le parti sono reintegrate nella pienezza di tutti i poteri processuali propri del giudizio di primo grado e il giudice può riesaminare liberamente la controversia, senza i vincoli di statuizioni pregresse.”, Cassazione civile sez. II,
04/03/2016, n.4317.
In virtù di tali considerazioni, sempre nel caso di omessa integrazione del contraddittorio l'acquisizione disposta ex art. 126 disp. att. c.p.c. al fascicolo d'ufficio del giudizio riassunto di quello del giudizio dichiarato nullo, non deve ritenersi essenziale, né è prevista a pena di alcuna invalidità, poiché meramente idonea a documentare il pregresso compimento di attività processuali già ritenute invalidamente assunte, e quindi improduttive di effetti in virtù del principio quod nullum est, nullum producit effectum: “La mancata acquisizione, nel giudizio di rinvio, del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, in violazione dell'art. 126 disp. att. c.p.c., non comporta nullità, in difetto di espressa previsione in tal senso”, Cassazione civile sez. lav., 16/09/2002, n.13536; “Il giudice dinanzi al quale la causa sia riassunta dopo la declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice precedentemente adito, ove rilevi che la sua cancelleria abbia omesso di richiedere alla cancelleria del giudice "a quo" il fascicolo d'ufficio, come prescritto dall'art. 126 disp. att. c.p.c., e la mancanza di tale fascicolo sia
3 rilevante avendo la parte fatto riferimento nel giudizio di riassunzione a un atto presente in esso o che in esso dovrebbe essere, deve ordinarne alla cancelleria l'acquisizione d'ufficio, ai sensi della predetta norma e, in mancanza, non può trarre conseguenza negativa a carico della parte da tale mancata acquisizione, in ragione della mancanza dell'atto.”, Cassazione civile sez. I,
07/10/2014, n.21105.
Escluso pertanto che su concorde volontà di tutte le parti del processo possa rivivere l'utilizzabilità a fini decisori di prove già dichiarate nulle, di esse è necessaria la rinnovazione imposta dall'art. 162 c.p.c., che ben può esaurirsi nel richiamo del teste a deporre, il quale per comodità può ribadire le dichiarazioni già rese, che in tal guisa vengono richiamate per relationem, ma previa assunzione di un rinnovato impegno ex art. 251 c.p.c..
Venendo al caso che qui ci occupa, poiché nel corso del giudizio n. 9798/2021 R.G., celebratosi nel contraddittorio anche di all'udienza del 22.02.2022 nessuna CP_2
rinnovazione dell'istruzione è stata disposta, ma solo “…sull'accordo delle parti
…l'acquisizione del fascicolo d'ufficio” n. 4656/2017 R.G., né - ad ogni buon conto - è mai stata da tutte le parti concordemente esplicitata la ventilata “utilizzabilità” degli atti istruttori compiuti nel giudizio n. 4656/2017 R.G., la decisione in questa sede impugnata deve essere rimeditata poiché illegittimamente fondata su prove già dichiarate nulle e non rinnovate, e da cui a fini decisori doveva, e deve, integralmente prescindersi.
Né risulta che nell'atto di appello – e nemmeno nelle note depositate il 29.3.2023 -
l'appellante abbia reiterato le istanze istruttorie formulate in primo grado, che comunque non avrebbero superato i limiti di ammissibilità di cui all'art. 345 co. 3 c.p.c.: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.”.
Venendo quindi al merito dell'impugnazione, dovendosi escludere qualsiasi rilievo sia alle dichiarazioni testimoniali assunte nel proc. n. 4656/2017 R.G. che alla consulenza tecnica d'ufficio ivi espletata, reputa il Tribunale che, stante l'integrale contrapposizione della dinamica del sinistro riferita rispettivamente dall'appellante e dalle appellate, le mere risultanze della relazione redatta dai CC di Castrignano del Capo intervenuti nell'immediatezza del sinistro del 26.8.2011 siano del tutto insufficienti a vincere la presunzione di concorrente pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti contenuta nell'art. 2054 co. 2 c.c.; è noto infatti che essa è idonea a resistere anche nell'ipotesi di accertamento dell'illegittimità della manovra di inversione ammessa dal
4 , conducente della Fiat Marea tg. BH617JZ, in difetto di prova della conformità CP_3
della condotta di guida del alle prescrizioni del Codice della Strada, e soprattutto Pt_1
dell'art. 141 CdS, allo stato esclusa dalla gravità delle conseguenze dell'urto, verificatosi nonostante l'ora notturna, in piena stagione estiva ed in località turistica: “Con riferimento ai sinistri stradali, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti non libera l'altro dalla presunzione di concorrente responsabilità, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., dovendo dimostrare entrambi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, Cassazione civile sez. III,
10/07/2024, n.18982.
Dovendosi in virtù delle precedenti considerazioni addivenire ad una conferma del concorso di colpa ritenuto al capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata, e non potendo essere formulato alcun sindacato sulla congruità dell'acconto ricevuto stragiudizialmente dall'appellante attesa l'invalidità della consulenza espletata nel giudizio n. 4656/2017 R.G., non solo merita di essere confermata in ragione della sostanziale integrale soccombenza la statuizione di condanna del al pagamento delle spese legali Pt_1
anche in favore di risultando la sua evocazione imposta da norme di legge, e CP_2
non da considerazioni di “…vantaggio concreto” - cfr. atto di appello p. 11 -, ma deve concludersi per il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al versamento di una somma pari a quella corrisposta per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co.
1bis D.P.R. 115/02.ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, …”), e compensando integralmente tra le parti contendenti le spese di lite di questo grado in considerazione del rilievo officioso delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza n. 5958/2022 R.S. del Giudice di Pace di Lecce: Pt_1
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata con la motivazione in questa sede ritenuta;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado;
3) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
5 4) Revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza disposta in data
04.3.2023.
Lecce, 22.3.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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