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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/11/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6780/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU GG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 21.10.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Emanuela Grassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. CP_1 C.F._2
AN LO MU e l'Avv. Clelia Conforti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 12.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I signori e danno atto di essere entrambi economicamente autonomi, CP_1 Parte_1 sicché non sussiste obbligo reciproco al mantenimento;
3) Per quanto attiene ai beni mobili di proprietà del sig. ed attualmente custoditi presso CP_1
l'abitazione della sig.ra , gli stessi sono stati individuati di comune accordo (e Parte_1 più precisamente: lavatrice, forno microonde, congelatore, apparecchio per inalazioni, n.2 quadri, guanti, giradischi) e sono state altresì concordate modalità e termini di consegna;
4) Per quanto invece attiene all'autovettura tipo “Fiat Panda” targata BN873CN di proprietà della sig.ra , custodita a Bari presso un garage privato, i coniugi Parte_1 hanno concordato per la demolizione della stessa e, a tal fine, la sig.ra ha Parte_1 consegnato formale delega e documenti personali affinchè Vi provveda direttamente il marito;
5) i suddetti coniugi, quindi, dichiarano di aver definito ogni questione di natura patrimoniale nell'ambito della separazione de qua e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere.
6) Le parti convengono la compensazione di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio ed i difensori sottoscrivono anche per rinunzia al vincolo di solidarietà professionale ex art.68 L.P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Paderno
Dugnano in data 06.09.2014;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Paderno Dugnano per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 39, parte I, anno 2014);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 13.11.2025
Il Presidente est.
AU GG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU GG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 21.10.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Emanuela Grassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. CP_1 C.F._2
AN LO MU e l'Avv. Clelia Conforti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 12.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I signori e danno atto di essere entrambi economicamente autonomi, CP_1 Parte_1 sicché non sussiste obbligo reciproco al mantenimento;
3) Per quanto attiene ai beni mobili di proprietà del sig. ed attualmente custoditi presso CP_1
l'abitazione della sig.ra , gli stessi sono stati individuati di comune accordo (e Parte_1 più precisamente: lavatrice, forno microonde, congelatore, apparecchio per inalazioni, n.2 quadri, guanti, giradischi) e sono state altresì concordate modalità e termini di consegna;
4) Per quanto invece attiene all'autovettura tipo “Fiat Panda” targata BN873CN di proprietà della sig.ra , custodita a Bari presso un garage privato, i coniugi Parte_1 hanno concordato per la demolizione della stessa e, a tal fine, la sig.ra ha Parte_1 consegnato formale delega e documenti personali affinchè Vi provveda direttamente il marito;
5) i suddetti coniugi, quindi, dichiarano di aver definito ogni questione di natura patrimoniale nell'ambito della separazione de qua e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere.
6) Le parti convengono la compensazione di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio ed i difensori sottoscrivono anche per rinunzia al vincolo di solidarietà professionale ex art.68 L.P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Paderno
Dugnano in data 06.09.2014;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Paderno Dugnano per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 39, parte I, anno 2014);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 13.11.2025
Il Presidente est.
AU GG