Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1909 n. 422 , ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , emanato in esecuzione di essa;
Vista l'istanza del presidente del Consorzio lombardo di produzione e lavoro, con sede in Milano, in data 20 luglio 1954, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;
Vista la deliberazione dell'assemblea dei delegati dell'ente in parola, in data 29 ottobre 1954 recante modifiche allo statuto suddetto;
Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell' art. 19, lettera b) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 ;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
E' costituito il Consorzio lombardo di produzione e lavoro, con sede in Milano, ed e' approvato il relativo statuto, composto di numero quaranta articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.
Vista la legge 25 giugno 1909 n. 422 , ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , emanato in esecuzione di essa;
Vista l'istanza del presidente del Consorzio lombardo di produzione e lavoro, con sede in Milano, in data 20 luglio 1954, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;
Vista la deliberazione dell'assemblea dei delegati dell'ente in parola, in data 29 ottobre 1954 recante modifiche allo statuto suddetto;
Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell' art. 19, lettera b) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 ;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
E' costituito il Consorzio lombardo di produzione e lavoro, con sede in Milano, ed e' approvato il relativo statuto, composto di numero quaranta articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.