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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/04/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3309 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA SAN FILIPPO C.F._1
BIANCHI, 54 98122 MESSINA presso lo studio dell'Avv. INTILISANO
LUCIANA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. CP_1 P.IVA_1
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto del sig. Pt_1
alla percezione dell'assegno mensile di invalidità civile, ai sensi e per gli
[...]
effetti della Legge 30 marzo 1971 n. 118, e successive modificazioni, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ossia il 18 aprile 2016. La domanda avanzata dall'interessato era stata rigettata in sede amministrativa a seguito dell'accertamento sanitario eseguito il 16 settembre 2016, conclusosi con il riconoscimento di una invalidità pari soltanto al 50%, soglia non idonea a garantire il diritto alla provvidenza richiesta. Pertanto, il ricorrente ha adito questa
Autorità Giudiziaria, rilevando la presenza di plurime e gravi infermità invalidanti. In sede di accertamento tecnico preventivo, avviato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., veniva nominato il Dott. quale consulente tecnico d'ufficio, il quale Per_1
riconosceva, nella relazione redatta, una percentuale di invalidità del 60%, valutando la presenza di sindrome depressiva endoreattiva, poliartrosi diffusa e dipendenza da alcol. Tuttavia, la CTU concludeva per la non spettanza dell'assegno di invalidità civile. Avverso tale valutazione, il ricorrente depositava tempestivi e articolati rilievi critici, segnalando, tra l'altro, la mancata considerazione di documentazione medica specialistica e la confusione tra i criteri valutativi previsti per l'invalidità civile rispetto a quelli previsti per l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84.
Nel successivo giudizio di merito, il Tribunale disponeva una nuova CTU medico- legale, affidata al Dott. . La consulenza, depositata il 7 febbraio Persona_2
2025, ha riconosciuto la presenza di "disco-artrosi del rachide in soggetto con stato ansioso reattivo grave associata a pregressa dipendenza alcolica", classificando tali infermità ai codici 7010 e 2206, entrambi con percentuale del
40%, per un'invalidità complessiva del 64%.
L'elaborato peritale redatto dal Dott. appare fondato su accertamenti Per_2
clinici e medico-legali accurati e rispondenti ai criteri previsti dal D.M. 5 febbraio
1992. Tuttavia, pur rivelandosi valido sotto il profilo metodologico, il collegio ha rilevato che il perito ha omesso di valutare alcuni importanti elementi documentali prodotti in giudizio, di rilievo ai fini del giudizio sull'invalidità.
Nello specifico, si evidenzia:
• il certificato del Dipartimento di Salute Mentale di Sant'Agata di Militello in data 4.12.2017 che diagnostica un “disturbo da dipendenza da alcol con comorbilità con disturbo depressivo grave con manifestazioni psicotiche”;
• documentazione prefettizia relativa al ritiro del porto d'armi a seguito di episodi di autolesionismo, segno clinico di grave compromissione psichica;
• diagnosi di spondiloartrosi dorso-lombare con discopatie e limitazioni funzionali documentate nel tempo, da ritenersi consolidate;
• il mancato aggiornamento degli esami diagnostici richiesti ex art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di documentare l'eventuale aggravamento delle condizioni di salute manifestatesi durante il corso del procedimento.
Alla luce della normativa vigente e in particolare dell'art. 1 della L. 118/71, nonché delle tabelle allegate al D.M. 5 febbraio 1992, le patologie sopra evidenziate sono da considerarsi invalidanti in misura superiore al 74%, con applicazione della codifica 1211 (disturbo psichico con manifestazioni psicotiche
- 71%) e del codice 7010 (poliartrosi dorso-lombare con anchilosi - 31%).
L'applicazione del criterio riduzionistico porta a una invalidità complessiva del
79%.
Risultando pertanto pienamente soddisfatto il requisito sanitario per l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità civile, la domanda va accolta.
In aggiunta, si osserva che l' ritualmente citato, non si è costituito in CP_1
giudizio, rimanendo contumace senza fornire alcuna giustificazione. Tale condotta, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., consente al Giudice di fondare il proprio convincimento sulle allegazioni di parte ricorrente, laddove non specificamente contestate. Come affermato dalla costante giurisprudenza, "la contumacia della parte convenuta costituisce un comportamento processuale sintomatico dell'assenza di opposizione agli assunti avversari, da cui il giudice può trarre argomenti di prova" (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 19502/2013; Cass. civ., sez. III, n.
27579/2018).
Pertanto, dalla mancata risposta della resistente, senza giustificato motivo, può ritenersi provato quanto richiesto da parte ricorrente, essendo manifesto che l' non ha nulla da eccepire in ordine alla domanda attorea, la quale merita CP_1
integrale accoglimento. La decorrenza della prestazione si colloca, come da pacifica giurisprudenza e in assenza di elementi ostativi, sin dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal 18 aprile 2016.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro l' disattesa ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1
deduzione,
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente CP_1
2. ACCOGLIE il ricorso proposto da;
Parte_1
3. DICHIARA il diritto del ricorrente a percepire l'assegno mensile di invalidità civile, ai sensi della L. 118/71, con decorrenza dal 18.04.2016;
4. CONDANNA l' alla corresponsione in favore del ricorrente delle CP_1
prestazioni economiche maturate dalla data sopra indicata, oltre accessori di legge, ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dall'ordinamento;
5. CONDANNA altresì l' al pagamento delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 1.900, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Patti 20/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo