Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Muci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale (ASL) della Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Valentino Damone, con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
del diniego per silenzio rigetto serbato dall’ASL della Provincia di Foggia sulla richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. n. 241/1990 formulata a mezzo PEC del 30 novembre 2024, notificata in pari data, priva di riscontro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL della Provincia di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. NM IA, nessuno presente per le parti, preso atto della richiesta di passaggio in decisione depositata il 27 novembre 2025 dall’ASL della Provincia di Foggia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Riferisce la -OMISSIS-ricorrente di erogare prestazioni sanitarie riabilitative e socio sanitarie per soggetti portatori di disagio psichico e sociale, allo scopo anche di promuovere la loro integrazione sociale e lavorativa, come previsto dalla normativa vigente, in particolare le leggi n. 180/1978 e n. 833/1978 nonché l’art. 14 della Legge regionale Puglia n. 72/1980.
Con decreto ingiuntivo telematico n. 668 del 5 aprile 2024 (R.G. n. 606/2024), notificato il 4 giugno 2024, la Sezione Commerciale del Tribunale ordinario di Lecce, ha intimato l’ASL della Provincia Foggia a pagare l’importo di € 29,425,00, oltre interessi moratori e spese e competenze legali per pregresse prestazioni rese dalla ricorrente.
L’ASL, con atto di citazione dell’8 luglio 2024, notificato il successivo 11, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
Il procedimento di opposizione è stato iscritto a ruolo dall’ASL in data 18 luglio 2024, rubricato con il numero R.G. 4920/2024 ed assegnato alla seconda sezione civile del Tribunale ordinario di Lecce, con prima udienza fissata per il 28 febbraio 2025.
Con PEC del 30 novembre 2024, la -OMISSIS- ricorrente ha avanzato richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 e segg. della Legge n. 241/1990, reclamando la tutela dei propri interessi legittimi e diritti in relazione al mancato pagamento della retta di ricovero di uno dei pazienti, per il periodo compreso tra il mese di aprile 2021 ed il mese di dicembre 2021, anche in considerazione del fatto che l’ospite è stato ricoverato sino all’11 gennaio 2024, data delle sue dimissioni.
L’ASL non ha ottemperato all’istanza di accesso agli atti.
2.- Di qui l’odierno ricorso, notificato il 29 gennaio 2025 e depositato il successivo 11 febbraio, col quale la -OMISSIS-ha chiesto, in applicazione dell’art. 116 cod. proc. amm., accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del diniego tacito alla richiesta, con conseguente diritto ad accedere alla documentazione richiesta.
Ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 22 e 24, comma 7, L. n. 241/1990.
L’ASL della provincia di Foggia si è costituita in giudizio. In via preliminare ha eccepito la carenza d’interesse, non dimostrato dalla ricorrente con la richiesta di accesso; in ogni caso, ha argomentato per l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, inserita nel ruolo della camera di consiglio del 2 dicembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
3.- Preliminarmente, non è fondata l’eccezione d’inammissibilità sollevata dall’ASL resistente secondo cui difetterebbe l’interesse all’accesso documentale; in ogni caso la richiesta sarebbe priva di motivazione.
In senso contrario alle eccezioni dell’amministrazione, ad avviso del Collegio, nella fattispecie concreta, sussiste sia l’interesse della richiedente, la quale vanta senz’altro il diritto di acquisire conoscenza di documenti preordinati all’esercizio eventuale della difesa in giudizio, sia la motivazione a base della richiesta stessa: in questo senso, le ragioni a suo fondamento appaiono sufficientemente illustrate.
L’accesso cd. “difensivo” è disciplinato dall’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, secondo il quale: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Questa tipologia di accesso assume, pertanto, netta preponderanza rispetto ad eventuali interessi antagonisti, trattandosi di situazione giuridica intimamente connessa all’esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione.
4.- Nel caso di specie, la ricorrente ha formulato la richiesta premettendo di avere tenuto in cura presso i propri centri di ricovero il sig. -OMISSIS-e che, sino al mese di marzo del 2020, l’ASL di Foggia, seppure in ritardo, ha sempre provveduto alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative al predetto ricovero, salvo poi procedere senza alcuna comunicazione all’interruzione dei pagamenti stessi.
L’istanza proposta, seppure scarna, è dunque motivata, più in dettaglio, dalla necessità di difendere i propri interessi patrimoniali -connessi all’attività socio-sanitaria espletata- per la cui tutela, peraltro, L’-OMISSIS- ha anche azionato, come sopra rammentato, una richiesta di decreto ingiuntivo davanti al Tribunale civile di Lecce, azione che – per quanto consta dagli atti e dalle deduzioni di causa – è tutt’ora pendente.
5.- Peraltro, la pubblica amministrazione detentrice del documento, in sede procedimentale, e il giudice amministrativo, in sede contenziosa, “non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo” (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 4/2021).
6.- Quanto all’eccezione concernente la tutela di dati sensibili, è sufficiente osservare che trattasi pur sempre di dati già entrati nella disponibilità giuridica della richiedente al momento del ricovero dell’assistito nei cui riguardi è sorta la pretesa creditoria. In ogni caso, l’ostensione documentale ben potrebbe espletarsi apportando opportune cautele ed eventuali “omissis” nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza delle relative informazioni.
7.- Quanto al contenuto dell’istanza, e dunque all’esame del complesso della documentazione richiesta all’ASL resistente, il Collegio ritiene che il diritto all’ostensione vada circoscritto ai soli atti specificamente individuati dal richiedente ed effettivamente connotati dal carattere di necessaria strumentalità rispetto alla cura o alla tutela dei “propri interessi giuridici”. Diversamente, rispetto alla documentazione solo genericamente individuata (mediante formule ampie e onnicomprensive quali quelle del tipo: “tutta gli atti relativi a…”, ovvero “tutta la corrispondenza relativa a…”) la richiesta non può essere accolta.
8.- Applicando le indicazioni sopra descritte al caso di specie può, dunque, dichiararsi il diritto della richiedente all’ostensione dei soli atti individuati – se ed in quanto già formati e comunque detenuti dall’ASL resistente – e, in particolare, della documentazione di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della richiesta avanzata con PEC del 30 novembre 2024.
9.- In conclusione, il ricorso va accolto parzialmente, dovendo l’Amministrazione resistente consentire – nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza – l’accesso agli atti limitatamente alla documentazione sopra indicata, apportando opportune cautele ed eventuali “omissis”, con particolare riferimento ai dati sensibili, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza delle relative informazioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla il diniego formatosi per silentium; ordina l’esibizione della documentazione, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna l’ASL della Provincia di Foggia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, il tutto da corrispondersi direttamente al legale di parte per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NM IA, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NM IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.