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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 5101/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Cassino, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Federico Eramo Presidente
Dott. Luigi D'Angiolella Giudice Relatore
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5101/2018, avente ad oggetto: Querela di falso, riservata in decisione all'udienza del 29.10.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF : ), rappresentata e difesa Email_1 C.F._1
dall'avv.to LAROCCA TOMMASO (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliata in VIALE PIETRO FEDELE N°16 MINTURNO, presso lo studio del predetto difensore.
ATTRICE
CONTRO
(codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3
difeso dall'avv. Luciano Riccardelli, cod. fisc. e presso il suo CodiceFiscale_4
studio elettivamente domiciliato in Formia via Degli Ulivi n. 2.
CONVENUTO pagina 1 di 12 E
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cassino.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “In ottemperanza al provvedimento reso dalla S. V. Ill. ma, il procuratore di , nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, a tutta la CP_2
documentazione depositata ex adverso non contestata e alle risultanze della CTU grafologica, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, conclude per
l'accoglimento della proposta querela di falso con ogni consequenziale effetto. Chiede, quindi che il Giudicante trattenga la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”
Per la parte convenuta : “Si insiste preliminarmente sulle già Controparte_1
avanzate richieste istruttorie e, più in particolare, sulla integrazione delle indagini peritali e/o chiarimenti al CTU grafologo in ordine alla autenticità di almeno una delle due firme in verifica, tenuto conto e confrontando le caratteristiche grafologiche delle firme autografe raccolte durante l'indagine peritale con le firme in verifica;
si insiste ancora sulla richiesta di escussione di almeno un testimone indicato in comparsa di costituzione (e richiamata nella propria memoria istruttoria) , almeno Persona_1
sulla circostanza dedotta al termine della comparsa (pag. 3): “D'aver il , al CP_1
momento del preliminare, versato € 20.000 alla promittente venditrice e d'aver poi corrisposto, mediante bonifici bancari, € 170.000,00 alla S.a.s Merolla”. Voglia, in ogni caso, l'adito Tribunale dichiarare nulla, ovvero inammissibile, e comunque infondata e non provata la querela di falso proposta dalla e ogni sua domanda ed CP_2
eccezione, con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale ed il P.M. in Controparte_1
pagina 2 di 12 sede per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Magistrato, sulla scorta delle prove che si assumeranno, accertare e dichiarare la falsità del contratto preliminare di compravendita del 27.12.2006 con ogni consequenziale effetto con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva quanto segue:
- con ricorso cautelare del 17.3.2017, ricorreva in giudizio presso il Controparte_1
Tribunale di Cassino contro e per richiedere il sequestro Parte_1 CP_3
conservativo dell'immobile censito in Formia alla via Condotto “ Palazzo Samper” snc, piano terzo int. 7, riportato in catasto Sez. Mar. al foglio 29, particella 763, sub 22 di vani 6,5 catastali con pertinenza box auto cat. c/6, int.6;
- il produceva nel suddetto giudizio cautelare - seguito poi da quello di merito CP_1
iscritto presso il Tribunale di Cassino al n. 2462/2017 - il contratto preliminare di compravendita del 27.12.2006, da lui stipulato con l'odierna attrice e Parte_1
e sul quale il fondava la sua richiesta giudiziale di restituzione di CP_3 CP_1
euro 190.000,00, somma da lui asseritamente versata quale promittente acquirente in adempimento della suddetta scrittura;
- il tuttaviam, non produceva in detto processo l'originale del contratto di CP_1
compravendita, ma solo una sua copia conforme, la cui attestazione di conformità era stata apposta dal segretario generale del Comune di Formia, dr. Persona_2
- sebbene fosse richiesto al formalmente sin dal 2010 di consegnare all'istante CP_1
copia di tale presunto contratto, dell'originale di esso non si aveva alcuna traccia, sicché si era nell'impossibilità di contestarne il contenuto e la firma come anche di effettuare qualsivoglia indagine grafica;
- tale contratto era da ritenersi frutto di un copia e incolla ovvero di un fotomontaggio come desumibile dalle seguenti circostanze:
1. alla data della presunta sottoscrizione del contratto (27.12.2006), ella querelante non pagina 3 di 12 era a Formia, località indicata in contratto come luogo di conclusione dell'accordo, ma si trovava a Milano, presso l'abitazione della figlia;
2. le firme erano apposte all'estremo lembo del foglio, lasciando un ampio spazio rispetto all'ultimo rigo;
3. nel 2006, ella non parlava l'italiano e non poteva dunque comprendere il contenuto del contratto preliminare che avrebbe sottoscritto;
4. tale presunto contratto risultava poco vantaggioso per i promittenti venditori, stabilendo un prezzo irrisorio per la vendita;
5. l'ex marito era comproprietario dell'immobile e lo deteneva in via CP_3
esclusiva ma sulla base delle previsioni contrattuali non figurava quale beneficiario del pagamento del corrispettivo versato;
6. risultava poco credibile che il avesse versato tutto il corrispettivo della CP_1
compravendita ancor prima della stipula dell'atto pubblico;
7. non trovava una plausibile giustificazione la clausola contrattuale per cui il pagamento di euro 20.000,00 era eseguito in favore della parte promittente venditrice, mentre quello di euro 170.000,00 in favore di tale soggetto estraneo al Per_1
contratto; peraltro non vi era tra l'istante ed il alcun rapporto debitorio;
Per_1
8. era invece in rapporti commerciali con il in quanto era il suo CP_1 Per_1
rivenditore di scarpe e pellame vario, con negozio sito in Formia.
- tutte tali circostanze portavano con certezza a ritenere che il contratto preliminare del
27.12.2006 fosse in realtà falso.
In virtù di tanto, l'istante formulava le conclusioni sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale contestava in fatto ed Controparte_1
in diritto l'avversa domanda, esponendo in particolare quanto segue:
- in via preliminare, si eccepiva la nullità della querela di falso poiché la stessa era stata pagina 4 di 12 proposta in via principale, con atto di citazione, e non in via incidentale nel giudizio di merito già pendente;
-le sentenze della sezione distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina (n.367/2009) e della Corte di Appello di Roma (n. 260/2017) erano state emesse sulla ritenuta validità del preliminare oggetto di querela;
- le circostanze dedotte dalla a sostegno della falsità del preliminare erano prive CP_2
di fondamento;
- egli aveva eseguito il pagamento prima della stipula del contratto definitivo, come stabilito nel contratto preliminare stesso;
- la copia che era stata prodotta risultava autenticata da un pubblico ufficiale a norma dell'art. 2719 c.c.;
- l'attrice non aveva dichiarato il fine perseguito con la querela di falso del preliminare.
In virtù di tanto rassegnava le seguenti conclusioni: “Vorrà l'adito Tribunale dichiarare nulla o inammissibile o comunque respingere la querela di falso proposta dalla , CP_2
questa condannando alla rivalsa delle spese e compensi tutti di lite, comprese spese generali, IVA e C.P.A”.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare va statuito sull'eccezione di inammissibilità della querela sollevata dalla parte convenuta secondo la quale il rimedio azionato andava esperito nel giudizio ex art. 2932 c.c. promosso dal e nel quale il documento CP_1
oggetto di querela era stato già prodotto e posto a base della richiesta di pronuncia costitutiva avanzata dalla parte attrice.
Invero, in senso contrario a quanto sostenuto dall'odierno convenuto, il Collegio ritiene, condividendo sul punto l'orientamento della Cassazione, che la querela di falso può essere proposta in via principale nei confronti di un documento anche qualora tale documento sia stato già prodotto in un diverso giudizio e il querelante non intenda proporre la querela in via incidentale. Secondo l'art. 221 c.p.c., infatti, la querela di falso pagina 5 di 12 può essere proposta tanto in via principale quanto in via incidentale ed è esclusa l'esistenza di una opzione obbligata per il querelante, al quale è rimessa la scelta tra le due forme di querela (Cass. Civ., Sez. II, 7 ottobre 2008, n. 24725)
Va quindi rigettata la sollevata eccezione di inammissibilità.
Va poi disattesa l'eccezione di nullità della querela sollevata dal convenuto il quale ha rilevato che l'atto introduttivo del presente giudizio non conterrebbe l'indicazione degli elementi sulla base dei quali affermare la falsità del contratto preliminare.
Invero, sulla eccezione sollevata ritiene in via generale il Collegio che “In tema di querela di falso, sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela” (Cassazione civile, sez. II, 28 Marzo 2023, n. 8718. Pres.
Bertuzzi. Est. Carrato.)
Tanto premesso in linea di principio, va rilevato che in citazione la querelante , CP_2
indica fatti e circostanze (pag. 2, 3 e 4 dell'atto di citazione) da cui desumere la falsità dell'atto oggetto di querela come anche le prove testimoniali con l'indicazione dei testi a sostegno delle deduzioni prospettate;
richiede inoltre la consulenza grafologica al fine di accertare la falsità del preliminare.
In coerenza con quanto sopra ritenuto in linea di principio e contrariamente a quanto eccepito dal convenuto, deve quindi ritenersi che la querela abbia i requisiti dettati dall'art. 221, comma 2 c.p.c. ai fini della sua validità.
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio va, quindi, rigettata.
Nel merito la querela è fondata.
Nella querela l'istante sostiene che il contratto preliminare di vendita del 27.12.2016, apparentemente stipulato con il sia “.. un falso non firmato dalla e/o CP_1 CP_2
pagina 6 di 12 compilato successivamente, presumibilmente su fogli in bianco firmati dalla stessa. La falsità del contratto preliminare era dimostrata da diversi elementi e circostanze” (vedi citazione introduttiva).
La querelante non esclude quindi che le firme siano false ovvero che siano state rilasciate dalla stessa su foglio/i in bianco poi riempito/i. In citazione aggiunge anche che “verosimilmente, …. l'attrice ritiene che il preliminare sia un frutto di un copia ed incolla o di un fotomontaggio”.
Tale essendo la deduzione della querelante, il Giudice istruttore al fine di accertare i fatti di causa ha disposto CTU grafologica conferendo all'incaricata Dott.ssa Persona_3
il seguente incarico:
[...]
“
1. Alla luce della documentazione e degli atti del presente fascicolo, e compiuto ogni altro accertamento ritenuto necessario dica il consulente se le due firma della CP_2
in calce ai due fogli del contratto preliminare di compravendita, siano sovrapponibili e in caso di sovrapponibilità, dica come e con quali strumenti è avvenuta la riproduzione;
2. Dica, inoltre, se una delle due firme della apposte sul preliminare sia copia CP_2
dell'altra o se ambedue siano la riproduzione di una terza firma presente su altro documento;
3. Dica, ancora se il contenuto del preliminare sia stato composto utilizzando fogli firmati in bianco;
4. Accerti e riferisca la datazione assoluta sia delle due firme del che delle due firme della sul preliminare”.” CP_1 CP_2
Il Ctu all'esito dell'accertamento svolto , con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, ha appurato che le firme apposte in calce ai due fogli di cui si compone il contratto preliminare sono apocrife essendo una la copia dell'altra o ambedue copia di una terza firma (vedi relazione “I riscontri emersi dai confronti avvalorano inequivocabilmente il giudizio tecnico di apocrifia delle firme V1 e
pagina 7 di 12 V2, oggetto di verifica, in quanto risultano una la copia dell'altra o ambedue copia di una terza firma”).
Il CTU è giunto alla seguente conclusione partendo dalla premessa ampiamente sviluppata in letteratura grafologica secondo cui nessuna sottoscrizione di uno stesso soggetto è uguale ad un'altra (“Come disse (1967, pag. 284) “La Persona_4
constatazione di combaciamenti in parole o gruppi letterari omonimi è indubbiamente la prova più schiacciante del falso, perché nessuno può mai, scrivendo, ripetere i movimenti che generano la propria grafia, in modo assolutamente identico, ripeterli con lo stesso ordine, con la medesima successione, con lo stesso ritmo… A maggior ragione ciò si verificherà con le firme. Provi infatti chiunque a scrivere la propria firma quante volte vuole: non ne troverà mai alcuna che, sovrapposta ad un'altra qualunque, ne ripeta in modo pedissequo il percorso del segno letterale, la spaziatura, ecc…”). Non esistono quindi in natura due grafie o firme identiche a sé stesse.
L'analisi ed il confronto sistematico delle due firme in verifica, ha permesso di appurare l' artificiosità delle firme esaminate.
La prova tecnica della falsità deriva dalla perfetta sovrapponibilità o identità tra le due firme apposte in calce ai due fogli del “contratto preliminare di compravendita” datato
27 dicembre 2006.
Dal confronto delle due firme (V1 e V2) in verifica emergono le seguenti caratteristiche:
• uguale l'impostazione: si nota una predominanza nella parte iniziale e finale delle firme, con ampi slanci in senso verticale verso l'alto e il basso del rigo di base virtuale rispetto alle lettere della zona media;
le firme sono attraversate da una identica doppia sottolineatura, presente nella parte superiore;
• assi letterali della zona superiore ed inferiore e della zona media con inclinazione verso destra, paralleli, con uguale grado di inclinazione tra le firme stesse;
• asolature nei cambi direzionali con uguale luce interna (evidenziate dalle frecce in pagina 8 di 12 viola alle tavv. sottostanti);
• uguale l'andamento delle scritture, pressochè curvilineo, (evidenziato in verde alle tavole sottostanti); i segni di angolosità sono presenti alla base delle lettere iniziali e finali delle firme (evidenziati in rosso);
• uguale sono i legami tra lettere;
la doppia sottolineatura presente nella parte superiore delle sottoscrizioni funge da “collante” tra lettere;
• uguale la dimensione della scrittura che si può definire di calibro “grande”, segno rafforzato dagli evidenti eccessi nella costruzione delle lettere iniziali e finali ed, in generale, dagli slanci delle stesse verso l'alto ed il basso del rigo di base;
• uguale la distribuzione della pressione;
si noti, nel confronto sottostante, come i tratti più inchiostrati, si rilevano negli stessi identici punti (cerchiati in rosso)
• l'asta della seconda lettera della parte iniziale delle firme è più allungata della prima e della terza;
le aste delle lettere finali mantengono la stessa altezza (vedi tavv. sottostanti in rosso);
• uguale il paraffo in finale di firma, qualificato da un tratto rettilineo, redatto staccato dalla sottoscrizione (vedi tavv. sottostanti, cerchiato in nero).
Alla luce delle suddette risultanze, il Collegio condivide la valutazione del CTU secondo cui le due firme apposte in calce ai due fogli del contratto di preliminare compravendita risultano perfettamente sovrapponibili, pertanto identiche e, in quanto tali, apocrife:
“da una attenta ispezione da parte della scrivente sul documento, le due firme apposte in calce ai due fogli del contratto di compravendita risultano perfettamente sovrapponibili, pertanto identiche. La riproduzione può essere stata realizzata mediante una delle svariate tecniche di falsificazione conosciute (processo fotostatico copia e incolla, ricalco, scannerizzazione, ecc). L'esibizione dell'originale (qualora esistesse) del documento in verifica permetterebbe di svelare la tecnica di falsificazione applicata al caso concreto, ovvero con quali strumenti è avvenuta la riproduzione…. da una
pagina 9 di 12 attenta ispezione da parte della scrivente, si rileva che le due firme apposte sul preliminare sia una la copia dell'altra o ambedue sono state riprodotte da una terza firma apposta su altro documento.” (vedi relazione tecnica CTU).
La conferma definitiva che le forme apposte ai calce ai due fogli di cui è composto il contratto preliminare siano identiche tra di loro, lo si evince dal confronto con le sottoscrizioni rese dalla querelante in sede di saggio grafico. In particolare, il CTU mettendo a confronto le firme oggetto di verifica con le firme autografe della sig.ra ha verificato che le uniche due firme perfettamente sovrapponibili Parte_1
risultano essere le firme apposte in calce al preliminare di vendita V1 e V2, mentre le firme autografe della sig.ra (in totale 64), redatte in tempi e circostanze Parte_1
diverse, presentano una naturale variabilità grafica tale da non rendere nessuna firma uguale all'altra da poterle sovrapporre.
Quanto al quesito poi demandato al CTU, se il contenuto del preliminare sia stato composto con l'utilizzazione dei fogli in bianco, la dott.ssa ha risposto che Per_5
“trattandosi di copia fotostatica, è preclusa qualsiasi indagine tecnottico strumentale volta ad accertare se la firma sia stata vergata prima della redazione del testo o successivamente, ossia se sia stata apposta su fogli firmati in bianco”.
Orbene, considerata l'unicità del testo contrattuale contenuto in due fogli, seguendo logicamente il testo della seconda pagina quello della prima, deve ritenersi che la falsità anche di una sola firma - in quanto pienamente sovrapponibile all'altra - porta a ritenere ravvisabile la falsità dell'intero contratto oggetto di querela.
Atteso l'accoglimento della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 226 c.p.c., con il richiamo che tale norma fa alle previsioni di cui all'art. 537 c.p.p.
Va quindi ordinata l'annotazione sul documento in atti (prodotto in copia conforme), a cura della cancelleria, del fatto che ne è stata accertata la falsità.
L'esecuzione di tale sentenza è però subordinata, come prescrive l'art. 227 c.p.c., al pagina 10 di 12 previo passaggio in giudicato della sentenza ed andrà effettuata nelle forme di cui all'art. 675 c.p.p., previa conservazione da parte della cancelleria del documento in atti prodotto in copia conforme, con possibilità di rilasciarne copia, previa annotazione della falsità, a chi ne faccia richiesta avendone un legittimo interesse.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del querelato e si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento ai compensi medi previsti dalla Tabella Dm
55/2014 come da ultimo aggiornata dal DM 147/2022, per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa (cfr. Cass. sent. n. 15642/2017).
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto emesso in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico del soccombente . Controparte_1
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
• in accoglimento della domanda di parte attrice
- DICHIARA la falsità del contratto preliminare stipulato il 27.12.2006 tra Pt_1
e , quali promittenti venditori, e quel
[...] CP_4 Controparte_1
promittente acquirente, avente ad oggetto l'immobile sito in Formia alla Via
Condotto, Palazzo Samper, snc, piano terzo int. 7, riportato in catasto , Sez. Mar. al foglio 29 particella 763;
- ORDINA, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza,
l'annotazione sulla copia conforme della suddetta scrittura privata, della sua falsità;
- MANDA alla Cancelleria per la esecuzione della presente sentenza, sempre previo passaggio in giudicato e secondo le forme di cui all'art.675 c.p.p.;
- CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00, per compenso professionale ed euro 564,60 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
pagina 11 di 12 - PONE le spese di CTU, già liquidate come da decreto emesso in corso di causa, definitivamente a carico di . Controparte_1
Cassino, 04/04/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Cassino, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Federico Eramo Presidente
Dott. Luigi D'Angiolella Giudice Relatore
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5101/2018, avente ad oggetto: Querela di falso, riservata in decisione all'udienza del 29.10.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF : ), rappresentata e difesa Email_1 C.F._1
dall'avv.to LAROCCA TOMMASO (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliata in VIALE PIETRO FEDELE N°16 MINTURNO, presso lo studio del predetto difensore.
ATTRICE
CONTRO
(codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3
difeso dall'avv. Luciano Riccardelli, cod. fisc. e presso il suo CodiceFiscale_4
studio elettivamente domiciliato in Formia via Degli Ulivi n. 2.
CONVENUTO pagina 1 di 12 E
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cassino.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “In ottemperanza al provvedimento reso dalla S. V. Ill. ma, il procuratore di , nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, a tutta la CP_2
documentazione depositata ex adverso non contestata e alle risultanze della CTU grafologica, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, conclude per
l'accoglimento della proposta querela di falso con ogni consequenziale effetto. Chiede, quindi che il Giudicante trattenga la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”
Per la parte convenuta : “Si insiste preliminarmente sulle già Controparte_1
avanzate richieste istruttorie e, più in particolare, sulla integrazione delle indagini peritali e/o chiarimenti al CTU grafologo in ordine alla autenticità di almeno una delle due firme in verifica, tenuto conto e confrontando le caratteristiche grafologiche delle firme autografe raccolte durante l'indagine peritale con le firme in verifica;
si insiste ancora sulla richiesta di escussione di almeno un testimone indicato in comparsa di costituzione (e richiamata nella propria memoria istruttoria) , almeno Persona_1
sulla circostanza dedotta al termine della comparsa (pag. 3): “D'aver il , al CP_1
momento del preliminare, versato € 20.000 alla promittente venditrice e d'aver poi corrisposto, mediante bonifici bancari, € 170.000,00 alla S.a.s Merolla”. Voglia, in ogni caso, l'adito Tribunale dichiarare nulla, ovvero inammissibile, e comunque infondata e non provata la querela di falso proposta dalla e ogni sua domanda ed CP_2
eccezione, con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale ed il P.M. in Controparte_1
pagina 2 di 12 sede per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Magistrato, sulla scorta delle prove che si assumeranno, accertare e dichiarare la falsità del contratto preliminare di compravendita del 27.12.2006 con ogni consequenziale effetto con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva quanto segue:
- con ricorso cautelare del 17.3.2017, ricorreva in giudizio presso il Controparte_1
Tribunale di Cassino contro e per richiedere il sequestro Parte_1 CP_3
conservativo dell'immobile censito in Formia alla via Condotto “ Palazzo Samper” snc, piano terzo int. 7, riportato in catasto Sez. Mar. al foglio 29, particella 763, sub 22 di vani 6,5 catastali con pertinenza box auto cat. c/6, int.6;
- il produceva nel suddetto giudizio cautelare - seguito poi da quello di merito CP_1
iscritto presso il Tribunale di Cassino al n. 2462/2017 - il contratto preliminare di compravendita del 27.12.2006, da lui stipulato con l'odierna attrice e Parte_1
e sul quale il fondava la sua richiesta giudiziale di restituzione di CP_3 CP_1
euro 190.000,00, somma da lui asseritamente versata quale promittente acquirente in adempimento della suddetta scrittura;
- il tuttaviam, non produceva in detto processo l'originale del contratto di CP_1
compravendita, ma solo una sua copia conforme, la cui attestazione di conformità era stata apposta dal segretario generale del Comune di Formia, dr. Persona_2
- sebbene fosse richiesto al formalmente sin dal 2010 di consegnare all'istante CP_1
copia di tale presunto contratto, dell'originale di esso non si aveva alcuna traccia, sicché si era nell'impossibilità di contestarne il contenuto e la firma come anche di effettuare qualsivoglia indagine grafica;
- tale contratto era da ritenersi frutto di un copia e incolla ovvero di un fotomontaggio come desumibile dalle seguenti circostanze:
1. alla data della presunta sottoscrizione del contratto (27.12.2006), ella querelante non pagina 3 di 12 era a Formia, località indicata in contratto come luogo di conclusione dell'accordo, ma si trovava a Milano, presso l'abitazione della figlia;
2. le firme erano apposte all'estremo lembo del foglio, lasciando un ampio spazio rispetto all'ultimo rigo;
3. nel 2006, ella non parlava l'italiano e non poteva dunque comprendere il contenuto del contratto preliminare che avrebbe sottoscritto;
4. tale presunto contratto risultava poco vantaggioso per i promittenti venditori, stabilendo un prezzo irrisorio per la vendita;
5. l'ex marito era comproprietario dell'immobile e lo deteneva in via CP_3
esclusiva ma sulla base delle previsioni contrattuali non figurava quale beneficiario del pagamento del corrispettivo versato;
6. risultava poco credibile che il avesse versato tutto il corrispettivo della CP_1
compravendita ancor prima della stipula dell'atto pubblico;
7. non trovava una plausibile giustificazione la clausola contrattuale per cui il pagamento di euro 20.000,00 era eseguito in favore della parte promittente venditrice, mentre quello di euro 170.000,00 in favore di tale soggetto estraneo al Per_1
contratto; peraltro non vi era tra l'istante ed il alcun rapporto debitorio;
Per_1
8. era invece in rapporti commerciali con il in quanto era il suo CP_1 Per_1
rivenditore di scarpe e pellame vario, con negozio sito in Formia.
- tutte tali circostanze portavano con certezza a ritenere che il contratto preliminare del
27.12.2006 fosse in realtà falso.
In virtù di tanto, l'istante formulava le conclusioni sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale contestava in fatto ed Controparte_1
in diritto l'avversa domanda, esponendo in particolare quanto segue:
- in via preliminare, si eccepiva la nullità della querela di falso poiché la stessa era stata pagina 4 di 12 proposta in via principale, con atto di citazione, e non in via incidentale nel giudizio di merito già pendente;
-le sentenze della sezione distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina (n.367/2009) e della Corte di Appello di Roma (n. 260/2017) erano state emesse sulla ritenuta validità del preliminare oggetto di querela;
- le circostanze dedotte dalla a sostegno della falsità del preliminare erano prive CP_2
di fondamento;
- egli aveva eseguito il pagamento prima della stipula del contratto definitivo, come stabilito nel contratto preliminare stesso;
- la copia che era stata prodotta risultava autenticata da un pubblico ufficiale a norma dell'art. 2719 c.c.;
- l'attrice non aveva dichiarato il fine perseguito con la querela di falso del preliminare.
In virtù di tanto rassegnava le seguenti conclusioni: “Vorrà l'adito Tribunale dichiarare nulla o inammissibile o comunque respingere la querela di falso proposta dalla , CP_2
questa condannando alla rivalsa delle spese e compensi tutti di lite, comprese spese generali, IVA e C.P.A”.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare va statuito sull'eccezione di inammissibilità della querela sollevata dalla parte convenuta secondo la quale il rimedio azionato andava esperito nel giudizio ex art. 2932 c.c. promosso dal e nel quale il documento CP_1
oggetto di querela era stato già prodotto e posto a base della richiesta di pronuncia costitutiva avanzata dalla parte attrice.
Invero, in senso contrario a quanto sostenuto dall'odierno convenuto, il Collegio ritiene, condividendo sul punto l'orientamento della Cassazione, che la querela di falso può essere proposta in via principale nei confronti di un documento anche qualora tale documento sia stato già prodotto in un diverso giudizio e il querelante non intenda proporre la querela in via incidentale. Secondo l'art. 221 c.p.c., infatti, la querela di falso pagina 5 di 12 può essere proposta tanto in via principale quanto in via incidentale ed è esclusa l'esistenza di una opzione obbligata per il querelante, al quale è rimessa la scelta tra le due forme di querela (Cass. Civ., Sez. II, 7 ottobre 2008, n. 24725)
Va quindi rigettata la sollevata eccezione di inammissibilità.
Va poi disattesa l'eccezione di nullità della querela sollevata dal convenuto il quale ha rilevato che l'atto introduttivo del presente giudizio non conterrebbe l'indicazione degli elementi sulla base dei quali affermare la falsità del contratto preliminare.
Invero, sulla eccezione sollevata ritiene in via generale il Collegio che “In tema di querela di falso, sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela” (Cassazione civile, sez. II, 28 Marzo 2023, n. 8718. Pres.
Bertuzzi. Est. Carrato.)
Tanto premesso in linea di principio, va rilevato che in citazione la querelante , CP_2
indica fatti e circostanze (pag. 2, 3 e 4 dell'atto di citazione) da cui desumere la falsità dell'atto oggetto di querela come anche le prove testimoniali con l'indicazione dei testi a sostegno delle deduzioni prospettate;
richiede inoltre la consulenza grafologica al fine di accertare la falsità del preliminare.
In coerenza con quanto sopra ritenuto in linea di principio e contrariamente a quanto eccepito dal convenuto, deve quindi ritenersi che la querela abbia i requisiti dettati dall'art. 221, comma 2 c.p.c. ai fini della sua validità.
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio va, quindi, rigettata.
Nel merito la querela è fondata.
Nella querela l'istante sostiene che il contratto preliminare di vendita del 27.12.2016, apparentemente stipulato con il sia “.. un falso non firmato dalla e/o CP_1 CP_2
pagina 6 di 12 compilato successivamente, presumibilmente su fogli in bianco firmati dalla stessa. La falsità del contratto preliminare era dimostrata da diversi elementi e circostanze” (vedi citazione introduttiva).
La querelante non esclude quindi che le firme siano false ovvero che siano state rilasciate dalla stessa su foglio/i in bianco poi riempito/i. In citazione aggiunge anche che “verosimilmente, …. l'attrice ritiene che il preliminare sia un frutto di un copia ed incolla o di un fotomontaggio”.
Tale essendo la deduzione della querelante, il Giudice istruttore al fine di accertare i fatti di causa ha disposto CTU grafologica conferendo all'incaricata Dott.ssa Persona_3
il seguente incarico:
[...]
“
1. Alla luce della documentazione e degli atti del presente fascicolo, e compiuto ogni altro accertamento ritenuto necessario dica il consulente se le due firma della CP_2
in calce ai due fogli del contratto preliminare di compravendita, siano sovrapponibili e in caso di sovrapponibilità, dica come e con quali strumenti è avvenuta la riproduzione;
2. Dica, inoltre, se una delle due firme della apposte sul preliminare sia copia CP_2
dell'altra o se ambedue siano la riproduzione di una terza firma presente su altro documento;
3. Dica, ancora se il contenuto del preliminare sia stato composto utilizzando fogli firmati in bianco;
4. Accerti e riferisca la datazione assoluta sia delle due firme del che delle due firme della sul preliminare”.” CP_1 CP_2
Il Ctu all'esito dell'accertamento svolto , con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, ha appurato che le firme apposte in calce ai due fogli di cui si compone il contratto preliminare sono apocrife essendo una la copia dell'altra o ambedue copia di una terza firma (vedi relazione “I riscontri emersi dai confronti avvalorano inequivocabilmente il giudizio tecnico di apocrifia delle firme V1 e
pagina 7 di 12 V2, oggetto di verifica, in quanto risultano una la copia dell'altra o ambedue copia di una terza firma”).
Il CTU è giunto alla seguente conclusione partendo dalla premessa ampiamente sviluppata in letteratura grafologica secondo cui nessuna sottoscrizione di uno stesso soggetto è uguale ad un'altra (“Come disse (1967, pag. 284) “La Persona_4
constatazione di combaciamenti in parole o gruppi letterari omonimi è indubbiamente la prova più schiacciante del falso, perché nessuno può mai, scrivendo, ripetere i movimenti che generano la propria grafia, in modo assolutamente identico, ripeterli con lo stesso ordine, con la medesima successione, con lo stesso ritmo… A maggior ragione ciò si verificherà con le firme. Provi infatti chiunque a scrivere la propria firma quante volte vuole: non ne troverà mai alcuna che, sovrapposta ad un'altra qualunque, ne ripeta in modo pedissequo il percorso del segno letterale, la spaziatura, ecc…”). Non esistono quindi in natura due grafie o firme identiche a sé stesse.
L'analisi ed il confronto sistematico delle due firme in verifica, ha permesso di appurare l' artificiosità delle firme esaminate.
La prova tecnica della falsità deriva dalla perfetta sovrapponibilità o identità tra le due firme apposte in calce ai due fogli del “contratto preliminare di compravendita” datato
27 dicembre 2006.
Dal confronto delle due firme (V1 e V2) in verifica emergono le seguenti caratteristiche:
• uguale l'impostazione: si nota una predominanza nella parte iniziale e finale delle firme, con ampi slanci in senso verticale verso l'alto e il basso del rigo di base virtuale rispetto alle lettere della zona media;
le firme sono attraversate da una identica doppia sottolineatura, presente nella parte superiore;
• assi letterali della zona superiore ed inferiore e della zona media con inclinazione verso destra, paralleli, con uguale grado di inclinazione tra le firme stesse;
• asolature nei cambi direzionali con uguale luce interna (evidenziate dalle frecce in pagina 8 di 12 viola alle tavv. sottostanti);
• uguale l'andamento delle scritture, pressochè curvilineo, (evidenziato in verde alle tavole sottostanti); i segni di angolosità sono presenti alla base delle lettere iniziali e finali delle firme (evidenziati in rosso);
• uguale sono i legami tra lettere;
la doppia sottolineatura presente nella parte superiore delle sottoscrizioni funge da “collante” tra lettere;
• uguale la dimensione della scrittura che si può definire di calibro “grande”, segno rafforzato dagli evidenti eccessi nella costruzione delle lettere iniziali e finali ed, in generale, dagli slanci delle stesse verso l'alto ed il basso del rigo di base;
• uguale la distribuzione della pressione;
si noti, nel confronto sottostante, come i tratti più inchiostrati, si rilevano negli stessi identici punti (cerchiati in rosso)
• l'asta della seconda lettera della parte iniziale delle firme è più allungata della prima e della terza;
le aste delle lettere finali mantengono la stessa altezza (vedi tavv. sottostanti in rosso);
• uguale il paraffo in finale di firma, qualificato da un tratto rettilineo, redatto staccato dalla sottoscrizione (vedi tavv. sottostanti, cerchiato in nero).
Alla luce delle suddette risultanze, il Collegio condivide la valutazione del CTU secondo cui le due firme apposte in calce ai due fogli del contratto di preliminare compravendita risultano perfettamente sovrapponibili, pertanto identiche e, in quanto tali, apocrife:
“da una attenta ispezione da parte della scrivente sul documento, le due firme apposte in calce ai due fogli del contratto di compravendita risultano perfettamente sovrapponibili, pertanto identiche. La riproduzione può essere stata realizzata mediante una delle svariate tecniche di falsificazione conosciute (processo fotostatico copia e incolla, ricalco, scannerizzazione, ecc). L'esibizione dell'originale (qualora esistesse) del documento in verifica permetterebbe di svelare la tecnica di falsificazione applicata al caso concreto, ovvero con quali strumenti è avvenuta la riproduzione…. da una
pagina 9 di 12 attenta ispezione da parte della scrivente, si rileva che le due firme apposte sul preliminare sia una la copia dell'altra o ambedue sono state riprodotte da una terza firma apposta su altro documento.” (vedi relazione tecnica CTU).
La conferma definitiva che le forme apposte ai calce ai due fogli di cui è composto il contratto preliminare siano identiche tra di loro, lo si evince dal confronto con le sottoscrizioni rese dalla querelante in sede di saggio grafico. In particolare, il CTU mettendo a confronto le firme oggetto di verifica con le firme autografe della sig.ra ha verificato che le uniche due firme perfettamente sovrapponibili Parte_1
risultano essere le firme apposte in calce al preliminare di vendita V1 e V2, mentre le firme autografe della sig.ra (in totale 64), redatte in tempi e circostanze Parte_1
diverse, presentano una naturale variabilità grafica tale da non rendere nessuna firma uguale all'altra da poterle sovrapporre.
Quanto al quesito poi demandato al CTU, se il contenuto del preliminare sia stato composto con l'utilizzazione dei fogli in bianco, la dott.ssa ha risposto che Per_5
“trattandosi di copia fotostatica, è preclusa qualsiasi indagine tecnottico strumentale volta ad accertare se la firma sia stata vergata prima della redazione del testo o successivamente, ossia se sia stata apposta su fogli firmati in bianco”.
Orbene, considerata l'unicità del testo contrattuale contenuto in due fogli, seguendo logicamente il testo della seconda pagina quello della prima, deve ritenersi che la falsità anche di una sola firma - in quanto pienamente sovrapponibile all'altra - porta a ritenere ravvisabile la falsità dell'intero contratto oggetto di querela.
Atteso l'accoglimento della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 226 c.p.c., con il richiamo che tale norma fa alle previsioni di cui all'art. 537 c.p.p.
Va quindi ordinata l'annotazione sul documento in atti (prodotto in copia conforme), a cura della cancelleria, del fatto che ne è stata accertata la falsità.
L'esecuzione di tale sentenza è però subordinata, come prescrive l'art. 227 c.p.c., al pagina 10 di 12 previo passaggio in giudicato della sentenza ed andrà effettuata nelle forme di cui all'art. 675 c.p.p., previa conservazione da parte della cancelleria del documento in atti prodotto in copia conforme, con possibilità di rilasciarne copia, previa annotazione della falsità, a chi ne faccia richiesta avendone un legittimo interesse.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del querelato e si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento ai compensi medi previsti dalla Tabella Dm
55/2014 come da ultimo aggiornata dal DM 147/2022, per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa (cfr. Cass. sent. n. 15642/2017).
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto emesso in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico del soccombente . Controparte_1
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
• in accoglimento della domanda di parte attrice
- DICHIARA la falsità del contratto preliminare stipulato il 27.12.2006 tra Pt_1
e , quali promittenti venditori, e quel
[...] CP_4 Controparte_1
promittente acquirente, avente ad oggetto l'immobile sito in Formia alla Via
Condotto, Palazzo Samper, snc, piano terzo int. 7, riportato in catasto , Sez. Mar. al foglio 29 particella 763;
- ORDINA, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza,
l'annotazione sulla copia conforme della suddetta scrittura privata, della sua falsità;
- MANDA alla Cancelleria per la esecuzione della presente sentenza, sempre previo passaggio in giudicato e secondo le forme di cui all'art.675 c.p.p.;
- CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00, per compenso professionale ed euro 564,60 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
pagina 11 di 12 - PONE le spese di CTU, già liquidate come da decreto emesso in corso di causa, definitivamente a carico di . Controparte_1
Cassino, 04/04/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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