Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2002, n. 5988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5988 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 05988 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO E CASSAZIONE LACO* Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 19509/00 Cron.17500 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 16/01/02 ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VISCARDI CIRO, elettivamente in via Cavour M 221 0 CORTE SUPREMA DI presso la CANCELLERIA DELLA dell'avvocato FABIO CASSAZIONE presso lo studio FABBRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega2002 157 in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1397/99 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 10/11/99 - R.G.N. 1543/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato FABBRINI;
udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torre Annunziata, riformando la decisione di primo grado appellata dalla Ferrovie dello Stato S.p.A., quale soggetto succeduto ex lege all'OPAFS, respingeva la domanda proposta dall'odierno ricorrente, il quale, collocato a riposo nel corso di vigenza del c.c.n.l. 1990/1992, aveva chiesto la liquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo degli aumenti stipendiali previsti da tale contratto e da pagarsi nell'arco triennale di vigenza del contratto stesso. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui la Società intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829 e degli artt. 96, 37 e 38 del c.c.n.l. 1990/1992 e (in estrema sintesi) si duole che il Tribunale non abbia condiviso l'assunto secondo cui il contratto avrebbe previsto, per mere esigenze di cassa, un mero scaglionamento nel tempo degli aumenti retributivi, da intendersi però riconosciuti con unica decorrenza giuridica alla data della stipula del contratto stesso, criticando, con riferimento alla nozione di "ultimo stipendio mensile" di cui all'art. 14 della legge n.829 del 1973, 1' interpretazione della disciplina collettiva compiuta dal Tribunale ed assumendo che, con riguardo a dipendenti cessati dal servizio prima dell'effettiva decorrenza degli incrementi stipendiali, questi erano tutti computabili nell'indennità di buonuscita. Rileva innanzitutto la Corte ai fini dell'ammissibilità della doglianza per la parte concernente la interpretazione delle clausole della contrattazione collettiva, la quale - come è noto -devoluta in via esclusiva al giudice del merito, può essere censurata in sede di 3 legittimità soltanto per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi di motivazione, che qui il ricorrente fa riferimento nel corso della esposizione delle ragioni a sostegno alla violazione del criterio interpretativo letterale, sebbene non riporti nella intestazione del motivo la norma del codice civile che detta tale criterio, omissione che per costante giurisprudenza non ha rilievo ai fini dell'ammissibilità della censura (fra le più recenti Cass. sez. unite 17 luglio 2001 n. 9652). Ciò premesso, il ricorso è infondato. Come di recente rilevato con sentenza n. 15433 del 2001, numerose controversie analoghe sono già state sottoposte al vaglio della Corte e decise in senso sfavorevole alla tesi dei lavoratori. La Corte ha ritenuto corretto, nell'interpretazione operata dal giudice del merito del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato 1990/1992, in tema di attribuzione degli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio prima dell'entrata "a regime" ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400; 25 maggio 2001 n. 7173; vedi anche, in relazione all'interpretazione del contratto collettivo dei dipendenti dell'Ente poste italiane, Cass. 15 gennaio 2001 n. 472). Altre decisioni della Corte sono pervenute alle stesse conclusioni considerando, però, non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dell'istituto, sul rilievo che 1'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata 4 dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della non computabili nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042; vedi anche, sostanzialmente nella stessa prospettiva, Cass. 4 ottobre 2000 n. 13222). La Corte ritiene di prestare adesione al secondo dei richiamati indirizzi e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere soltanto corretta nella motivazione, nella parte in cui fonda la decisione sull'esame e sull'interpretazione del contratto collettivo, risultando il dispositivo conforme al diritto (art. 384, comma secondo, c.p.c.). La questione, infatti, deve essere risolta alla stregua delle disposizioni normative che regolano l'istituto dell'indennità di buonuscita al personale ferroviario, disposizioni che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. La disciplina dell'indennità di buonuscita a carico dell'OPAFS, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), ancorché in via provvisoria, e cioè "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti". Gli effetti conseguenti alla trasformazione della natura del rapporto di lavoro, da pubblica a privata, sono stati esclusivamente di ordine processuale, determinando la giurisdizione ordinaria sulle controversie (di natura previdenziale) con l'Opafs aventi ad 5 oggetto l'indennità di buonuscita, prima assegnate alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, abrogativo dell'art. 44, comma terzo, della legge n. 829 del 1973. che attribuiva le controversie alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr, ex plurimis, Cass., sez. un.. 12 aprile 2000 n. 130). L'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte dello stesso datore di lavoro ha determinato la successione a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato all'Opafs, mediante il trasferimento del personale e del patrimonio dell'ente soppresso nonché di tutti i rapporti attivi e passivi dei quali era titolare (vedi Cass., sez. un., 20 aprile 1998 n. 4018); mentre, sul piano della disciplina dell'istituto, è stato previsto che "le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato SpA compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". Infine, l'art. 13 d.l. 1° aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 204, ha precisato che, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43, 1. n..537/1993, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) è regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829. La descritta vicenda, peraltro, se ha comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale e retributiva, in base al principio secondo il quale, posta l'unitarietà della funzione retributiva di tutti i trattamenti di fine rapporto (cfr. Corte cost. n. 243 del 1993), strutturalmente hanno natura previdenziale soltanto quelli che sono posti a carico di appositi enti, nell'ambito di un rapporto giuridico diverso da quello di lavoro, rapporto che viene a rappresentare in questo caso soltanto un presupposto di quello previdenziale (cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 1992 n. 12149; 25 novembre 1993 n. 11647; 25 maggio 1993 n. 5843; 22 dicembre 1994 n. 11051; 17 novembre 1999 n. 728), 6 non ha minimamente inciso sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di fine rapporto, applicabile ai soli dipendenti assunti a decorrere dal 1° giugno 1994. Nella fattispecie, deve quindi farsi applicazione dell'art. 14 1. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità. È notorio come sia divenuto da tempo usuale nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, nel settore privato ed in quello pubblico, determinare complessivamente gli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico, con "scaglionarnento" nel tempo degli aumenti stessi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (l'intero importo). Si è in presenza, peraltro, non di una "rateizzazione" in senso tecnico o di una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante ma di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro. Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi. Ciò è sufficiente per ritenere la pretesa del ricorrente infondata ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 14 1. 829/1973, senza ulteriori indagini dirette verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto. 7 Del resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n. 297 dei 1992, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della citata legge. La Corte non ignora l'esistenza di consolidati orientamenti del giudice amministrativo e di quello pensionistico in senso favorevole alla tesi del ricorrente, orientamenti ai quali l'amministrazione si è adeguata sul fronte e dell'indennità di buonuscita spettante agli statali e su quello della liquidazione della pensione. Ma, il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata alle date previste dal contratto costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza della fonte attributiva degli aumenti "scaglionati", non può assolutamente essere condiviso per le ragioni già esposte e, in particolare, per la sicura inesistenza di un'obbligazione retributiva del datore di lavoro. Il ricorrente va condannato alle spese e agli onorari del giudizio di cassazione, liquidati nella misura di cui in dispositivo, versandosi, per quanto detto in precedenza, fuori dell'area delle controversie di natura previdenziale (vedi Cass. 29 marzo 2001 n. 4664; 25 maggio 2001 n. 7173).
P. Q. M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 15 50 , oltre a 1.000,00=(mille/00) euro per onorari. Così deciso, in Roma, il 16 gennaio 2002. Il Presidenteмасий.Guire M cu s - 8 Autor.Il Consigliere est zau IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24 APR. 2002 oggi,. IL CANCELLIERE со чем