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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
RG 6957/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6957/2023 R.G.A. Cont. e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Afragola (NA) alla Via Luigi Parte_1
Settembrini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Achille Iroso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante -
E
, in persona del Sindaco p.t., corrente in Afragola (Na) alla Piazza Controparte_1
Municipio;
-appellato contumace - avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 295/2023 (R.G. n. 2440/2019) resa in primo grado dal Giudice di Pace di Afragola.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Afragola il Parte_1
per ottenere la declaratoria di inefficacia e/o l'annullamento Controparte_1
dell'ingiunzione di pagamento n. 20180482100366770, notificata l'11/03/2019, per l'importo di € 2.251,00, relativa al mancato pagamento del canone idrico per gli anni dal 2011 al 2014.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Pag. 1 di 4 Il Giudice di Pace di Afragola, all'esito del giudizio (R.G. n. 2440/2019) ha emesso la sentenza di primo grado n. 295/2023, pubblicata il 10/02/2023, con la quale ha accolto l'opposizione dichiarando la nullità dell'ingiunzione di pagamento e ha condannato il al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di lite, liquidandole in € 125,00 per esborsi ed € 200,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Con atto di citazione in appello, ha impugnato parzialmente la sentenza Parte_1
n. 295/2023, esclusivamente nella parte relativa alla liquidazione delle spese, ritenuta errata e illegittima perché inferiore ai minimi tariffari.
A fondamento dell'appello, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado ha omesso di motivare in ordine alle ragioni della disposta liquidazione delle spese di lite, da ritenersi lesiva del decoro professionale dell'avvocato e, comunque, erronea perché inferiore ai valori minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014.
Il nonostante la ritualità della notificazione, non si è costituito in giudizio, Controparte_1 sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
Ottenuta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ritenuta matura per la decisione, la causa
è stata rinviata per la rimessione in decisione.
Con provvedimento del 23.10.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione.
2. L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento. Parte_1
Costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso». (Cass.
Civ. ordinanza n. 14198 del 5/05/2022).
Ciò posto, nel caso di specie, il giudice di primo grado non ha fornito adeguata motivazione dello scostamento dai minimi tariffari realizzato con la liquidazione delle spese effettuata, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018,
Pag. 2 di 4 che consente una riduzione massima dei valori medi di liquidazione pari al 50 %. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata è dato ricavare soltanto la seguente argomentazione, funzionale a dare ragione della condanna del convenuto: le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata relativamente al capo sulle spese di lite, procedendo ad autonoma liquidazione entro i minimi tariffari applicabili in relazione allo scaglione di riferimento individuato in base al valore dichiarato della causa (scaglione da
€ 1.100,01 a € 5.200,00 previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace), tenendo conto che risultano liquidabili la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale, atteso che l'oggetto del giudizio non ha richiesto attività istruttoria. La liquidazione pari ai minimi tariffari si giustifica alla luce della limitata attività difensiva svolta (tenuto conto che è stata celebrata una sola udienza di discussione) e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (il giudice di prime cure si è limitato a dichiarare prescritto il diritto di credito portato dalla cartella di pagamento impugnata).
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia da individuare in base al criterio del disputatum (cfr. sul punto la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, con particolare riguardo al giudizio di appello, secondo cui: «Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello.» (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017).
Ne consegue che la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, limitatamente alle fasi introduttiva, di studio e decisionale riconoscibili, deve essere effettuata secondo il primo
Pag. 3 di 4 scaglione di riferimento previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale (da € 0,01
a € 1.100,00) e secondo i valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 295/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Afragola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 295/2023 resa dal
Giudice di Pace di Afragola, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese e competenze del giudizio di primo grado, che liquida in € 436,00 Parte_1 per compensi professionali, € 125,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Achille
Iroso, dichiaratosi anticipatario;
3. condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compensi professionali, € 91,50 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfettario nella misura del 15% come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Achille
Iroso, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 5.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6957/2023 R.G.A. Cont. e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Afragola (NA) alla Via Luigi Parte_1
Settembrini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Achille Iroso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante -
E
, in persona del Sindaco p.t., corrente in Afragola (Na) alla Piazza Controparte_1
Municipio;
-appellato contumace - avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 295/2023 (R.G. n. 2440/2019) resa in primo grado dal Giudice di Pace di Afragola.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Afragola il Parte_1
per ottenere la declaratoria di inefficacia e/o l'annullamento Controparte_1
dell'ingiunzione di pagamento n. 20180482100366770, notificata l'11/03/2019, per l'importo di € 2.251,00, relativa al mancato pagamento del canone idrico per gli anni dal 2011 al 2014.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Pag. 1 di 4 Il Giudice di Pace di Afragola, all'esito del giudizio (R.G. n. 2440/2019) ha emesso la sentenza di primo grado n. 295/2023, pubblicata il 10/02/2023, con la quale ha accolto l'opposizione dichiarando la nullità dell'ingiunzione di pagamento e ha condannato il al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di lite, liquidandole in € 125,00 per esborsi ed € 200,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Con atto di citazione in appello, ha impugnato parzialmente la sentenza Parte_1
n. 295/2023, esclusivamente nella parte relativa alla liquidazione delle spese, ritenuta errata e illegittima perché inferiore ai minimi tariffari.
A fondamento dell'appello, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado ha omesso di motivare in ordine alle ragioni della disposta liquidazione delle spese di lite, da ritenersi lesiva del decoro professionale dell'avvocato e, comunque, erronea perché inferiore ai valori minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014.
Il nonostante la ritualità della notificazione, non si è costituito in giudizio, Controparte_1 sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
Ottenuta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ritenuta matura per la decisione, la causa
è stata rinviata per la rimessione in decisione.
Con provvedimento del 23.10.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione.
2. L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento. Parte_1
Costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso». (Cass.
Civ. ordinanza n. 14198 del 5/05/2022).
Ciò posto, nel caso di specie, il giudice di primo grado non ha fornito adeguata motivazione dello scostamento dai minimi tariffari realizzato con la liquidazione delle spese effettuata, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018,
Pag. 2 di 4 che consente una riduzione massima dei valori medi di liquidazione pari al 50 %. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata è dato ricavare soltanto la seguente argomentazione, funzionale a dare ragione della condanna del convenuto: le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata relativamente al capo sulle spese di lite, procedendo ad autonoma liquidazione entro i minimi tariffari applicabili in relazione allo scaglione di riferimento individuato in base al valore dichiarato della causa (scaglione da
€ 1.100,01 a € 5.200,00 previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace), tenendo conto che risultano liquidabili la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale, atteso che l'oggetto del giudizio non ha richiesto attività istruttoria. La liquidazione pari ai minimi tariffari si giustifica alla luce della limitata attività difensiva svolta (tenuto conto che è stata celebrata una sola udienza di discussione) e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (il giudice di prime cure si è limitato a dichiarare prescritto il diritto di credito portato dalla cartella di pagamento impugnata).
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia da individuare in base al criterio del disputatum (cfr. sul punto la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, con particolare riguardo al giudizio di appello, secondo cui: «Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello.» (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017).
Ne consegue che la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, limitatamente alle fasi introduttiva, di studio e decisionale riconoscibili, deve essere effettuata secondo il primo
Pag. 3 di 4 scaglione di riferimento previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale (da € 0,01
a € 1.100,00) e secondo i valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 295/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Afragola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 295/2023 resa dal
Giudice di Pace di Afragola, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese e competenze del giudizio di primo grado, che liquida in € 436,00 Parte_1 per compensi professionali, € 125,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Achille
Iroso, dichiaratosi anticipatario;
3. condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compensi professionali, € 91,50 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfettario nella misura del 15% come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Achille
Iroso, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 5.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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