Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 21/04/2026, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01835/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01160/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2026, proposto da
AD KA Eid Ghaly, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Filippo Perego, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Antonio Genovesi 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Questore di Milano in data 2.4.2025 di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. I19544488, nonché di ogni altro atto inerente o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa LV TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
- la Questura di Milano, con provvedimento adottato in data 2 aprile 2026, ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato;
- poiché le ragioni di parte ricorrente sono state integralmente soddisfatte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della fattispecie e dell’ulteriore attività istruttoria svolta dall’amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, salva la refusione del contributo unificato, ove versato, da liquidarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AD RU, Presidente
LV TA, Consigliere, Estensore
LV Torraca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV TA | MA AD RU |
IL SEGRETARIO