TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/11/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1796/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1796/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. INGROSSO ANNA DORIA
e nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. IOVINE VITTORIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/09/2025, e Parte_1 [...]
esponevano di aver divorziato con sentenza n. 1141/2021 pubbl. il CP_1
09/09/2021.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come Parte_1 CP_1 segue:
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio delle predette parti, concordate e confermate:
1. le parti concordano che il padre contribuirà al mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, nella misura di €
200,00 mensili;
pagina 2 di 3 2. Le parti concordano, altresì, che il pagamento del suddetto importo di € 200,00 venga effettuato dal padre direttamente in favore della figlia a mezzo Per_1 bonifico bancario, da eseguirsi il 27 di ogni mese a decorrere dal mese di agosto corrente anno, mediante il versamento della somma di € 200,00 alle seguenti coordinate IBAN: [...];
3. Tutte le spese straordinarie, resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo quanto previsto nel protocollo del Tribunale di Pescara;
4. Nulla disporsi per le altre condizioni di divorzio che restano invariate.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1796/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. INGROSSO ANNA DORIA
e nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. IOVINE VITTORIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/09/2025, e Parte_1 [...]
esponevano di aver divorziato con sentenza n. 1141/2021 pubbl. il CP_1
09/09/2021.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come Parte_1 CP_1 segue:
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio delle predette parti, concordate e confermate:
1. le parti concordano che il padre contribuirà al mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, nella misura di €
200,00 mensili;
pagina 2 di 3 2. Le parti concordano, altresì, che il pagamento del suddetto importo di € 200,00 venga effettuato dal padre direttamente in favore della figlia a mezzo Per_1 bonifico bancario, da eseguirsi il 27 di ogni mese a decorrere dal mese di agosto corrente anno, mediante il versamento della somma di € 200,00 alle seguenti coordinate IBAN: [...];
3. Tutte le spese straordinarie, resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo quanto previsto nel protocollo del Tribunale di Pescara;
4. Nulla disporsi per le altre condizioni di divorzio che restano invariate.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3