Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4434 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 5/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause lavoro di I grado iscritte agli R.G. N 14572 /2024, 14573/2024, 16215/2024 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. BRANCO DOMENICO LUIGI , con
[...] elezione di domicilio in VIA A. SCARLATTI N. 150, NAPOLI;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: carta docenti CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con separati ricorsi depositati in data 21-06-2024 e 11-07-2024, successivamente riuniti, le ricorrenti in epigrafe, premesso di avere prestato servizio, quale docente alle dipendenze del convenuto, in forza di plurimi contratti di supplenza annuale CP_1
o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, lamentavano di non avere ricevuto il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a € 500,00 annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; deducevano che la Corte di Giustizia 18 maggio 2022 aveva ritenuto che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE fosse ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della menzionata Carta Docente;
evidenziava che, ai sensi dell'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e degli artt. 29 63 e 64 del CCNL di comparto, anche i docenti precari avessero diritto alla formazione ed aggiornamento professionale.
Tanto premesso, hanno adito il giudice del Tribunale di Napoli, affinché previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con tali principi venisse accertato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” i cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici come indicati in ricorso, con condanna del alla corresponsione CP_1 dell'importo di euro 1.500,00 per ciascuna ricorrente.
***** Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio: nella giurisdizione del giudice ordinario rientra, poi, il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (ex multis, Cass. SS.UU., 5 giugno 2006, n. 13169; Cass. SS.UU., 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SS.UU. 11387/2016). In altri termini, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono;
spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (Cass. n. 17140 del 26/06/2019; Cass. SS.UU. n. 26802 del 23/10/2018). E' noto, poi, che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento (v., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 7218 del 13/03/2020). Segnatamente, in materia di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza di legittimità, facendo applicazione del criterio del "petitum" sostanziale dedotto in giudizio, ha precisato che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente
2 all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Cass. SS.UU n. 17123 del 26/06/2019; Cass. SS.UU. n. 4318 del 20/02/2020). Alla stregua dei principi espressi, dall'esame del ricorso introduttivo, deve ritenersi che l'azione promossa sia diretta al riconoscimento di un diritto che, secondo la prospettazione attorea, troverebbe fondamento proprio nella previsione di legge di cui all'art. 1, comma 122, della l. 105 del 2015, in base ad una lettura conforme ai principi del diritto euro unitario, previa disapplicazione degli atti di normazione interna che hanno, invece, escluso il personale docete a tempo indeterminato. Tale essendo il petitum della domanda, deve, affermarsi, senz'altro, sussistere la giurisdizione del giudice adito. Sulla specifica materia soccorrono, poi, i principi espressi, dalla Suprema Corte, con la recente sentenza del 27-10-2023 n.29961, ritenendo doversi uniformare alla predetta decisione in ossequio alla funzione di nomofilachia cui è sottesa la previsione del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc del quale la Corte è stata investita. Riportandosi per il resto all'articolato e complessivo iter argomentativo della Suprema Corte, che comporta il superamento di tutte le argomentazioni svolte dalla difesa dell'Amministrazione scolastica, le conclusioni cui è giunta, si compendiano nei seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze,
3 spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Ciò posto, nella fattispecie in esame, le ricorrenti hanno documentato (vedi contratti di supplenza in atti) di avere prestato servizio con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 . Per questi anni si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 e co. 2 della L. n. 124/1999, come indicati al punto 1) dei principi di diritto sopra enunciati.
Le ricorrenti hanno documentato, altresì, di essere, all'attualità, inserite nel circuito scolastico, perché iscritte nelle graduatorie provinciali d'istituto 2024/2026 (v. allegato in atti). In definitiva, solo in favore del docente precario che, in una certa annualità, abbia prestato incarichi per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nella accezione segnata dalla sentenza n. 29961, matura il diritto alla Carta;
laddove resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza ed ancor più se poi egli transiti in ruolo, permanendo l'inserimento nel sistema scolastico, si giustifica, altresì, l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica. In presenza di tali presupposti, previa disapplicazione dell'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 (e del dpcm attuativo in parte qua), in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), spetta, pertanto, all'istante, l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
4 Il convenuto va, pertanto, condannato al pagamento in favore delle CP_1 ricorrenti della somma di € 1.500,00, secondo le modalità di attribuzione della carta docenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna il convenuto al pagamento, in favore di ciascuna CP_1 ricorrente della somma di € 1.500,00, secondo le modalità di erogazione della “Carta docenti”; 2) condanna il ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti che si liquidano in € 700,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre € 49,00 a titolo di rimborso unificato, oltre iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario.
Così deciso in data 05/06/2025
. il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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