TAR Palermo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 321
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Sentenza 2 febbraio 2026

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    Violazione del termine per la conclusione del procedimento

    Il Collegio ha ritenuto che, a seguito del deposito del DDG n. 1935 del 15.12.2025, con cui l'Amministrazione ha stabilito la non assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA, la materia del contendere è cessata.

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, il 2 febbraio 2026. La ditta ricorrente ha richiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana riguardo a un'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, presentata per un progetto di modifica di un impianto di compostaggio. La ricorrente ha sostenuto che l'Amministrazione non ha rispettato i termini procedimentali previsti dalla normativa, né ha fornito risposte o richieste di integrazioni documentali.

Il giudice ha rilevato che, sebbene l'Amministrazione avesse violato i termini di conclusione del procedimento, la questione era divenuta irrilevante poiché, successivamente, era stata emessa una determinazione che dichiarava la non assoggettabilità del progetto alla valutazione di impatto ambientale. Pertanto, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite. La decisione si basa sul principio che, nonostante l'inerzia iniziale dell'Amministrazione, la successiva azione ha reso superflua la controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 321
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 321
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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