Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00321/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02020/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2025, proposto dalla ditta Progitec S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Giorgio e Andrea Fiore, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Ambiente, Commissione Tecnico Specialistica - e la Presidenza della Regione Siciliana, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'accertamento:
- dell'illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate su un’istanza per l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, presentata dalla ricorrente in data 8 gennaio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. ON SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone parte ricorrente di aver presentato in data 8 gennaio 2025 istanza per l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, presso l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in relazione ad un progetto di modifica di un impianto di compostaggio della FORSU, sito nella Zona Industriale di Dittaino del Comune di Enna, e relativo alla realizzazione di 5 tettoie interne a copertura delle zone di trattamento.
Con nota prot. 2061 del 14 gennaio 2025, l’Amministrazione comunicava la procedibilità dell’istanza e, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nella sezione pubblica del portale regionale valutazioni ambientali.
Rileva inoltre la ricorrente che il termine per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico è giunto a scadenza senza che pervenissero osservazioni, e che l’Autorità competente non ha mai formulato neanche richieste di chiarimenti o di integrazioni documentali, ma non ha definito il procedimento, né entro il termine prescritto dall’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, né in esito ad un formale atto di diffida e messa in mora del 2 ottobre 2025.
2. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 30 ottobre 2025 e depositato l’1 novembre successivo, parte ricorrente ha perciò impugnato, ex artt. 31 e 117 c.p.a., il silenzio asseritamente formatosi sulla citata istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, denunziando l’illegittimità dell’inerzia dell’intimata Amministrazione, per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006.
3. In data 3 novembre 2025, si è costituito in giudizio l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana senza spiegare difese scritte.
Il 31 dicembre 2025, parte ricorrente ha depositato nel fascicolo di causa copia del DDG n. 1935 in data 15.12.2025, con cui l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha stabilito la non assoggettabilità del progetto della ricorrente alla procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all’art. 25 del D.lgs. n. 152/2006.
Con memoria del 12 gennaio 2026, parte ricorrente ha insistito per la rifusione delle spese di lite, ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito alla camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
4. Sulla scorta della documentazione versata in atti, che attesta il venir meno dell’inerzia dell’Amministrazione sulla predetta istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo.
5. Nella fattispecie sussistono giuste ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
Osserva il Collegio che se è vero, per un verso, che l’Amministrazione ha violato il termine procedimentale espressamente individuato dall’art. 19, comma 6 bis , del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (nella fattispecie la documentazione venne pubblicata sul portale il 14 gennaio 2025 sicché, in assenza di richieste di integrazioni documentali, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro 60 giorni dal 13 febbraio 2025, data utile per la presentazione delle osservazioni, ossia il 14 aprile 2025), anche vero è, però, che parte ricorrente non ha documentato di avere attivato il titolare del potere sostitutivo nominato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della n. 241/1990 e dell’art. 19, comma 11, del D.lgs. n. 152/2006.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DE AB, Presidente
ON SC, Primo Referendario, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON SC | DE AB |
IL SEGRETARIO